
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Aldo, guarda che ora posto le norme che contraddicono quello che sostieni.
Anzi quelle norme obbligano la procura, non solo a trasmettere gli atti perchè venga assunta la decisione sulla ministerialità o non ministerialità del reato ascritto al ministro al Tribunale dei Ministri, ma addirittura la norma imprime un sigillo persino sulla indagine inizata la quale deve essere sospesa (...omessa ogni indagine...).
Al procuratore non è concesso fare altro se non l'azione di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri. Non può violare la norma trattenendo gli atti presso di se perchè ha scopi diversi da quelli di giustizia.
Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione
..................
Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.