Art.4 Si costituisce presso il ministero dell’energia una commissione tecnica composta per 2/3 da tecnici individuati dal ministero e per 1/3 da tecnici selezionati dalla conferenza dei comuni. (ANCI)
La suddetta commissione ha il compito di individuare una serie siti dove poter realizzare le nuove centrali, secondo criteri di sicurezza, ecologia ed efficienza.
4.1 Successivamente all’individuazione dei siti la suddetta commissione presenterà un piano di fattibilità al ministero e agli enti locali interessati per una fase di consultazione.
4.2 Passati 6 mesi dalla presentazione del progetto di massima, ai comuni sarà presentato il piano con le eventuali modifiche apportate. I comuni devono esprimersi entro 2 mesi con una loro delibera.
4.3 Espletato questo, il ministero lancerà la gara di appalto rivolta a soggetti produttori di centrali nucleari.
5 Sarà garantita, ai comuni contigui all’impianto, l’esenzione totale per le abitazioni e gli edifici comunali, delle imposizioni fiscali sull’energia.