

(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Garat dimmi pure quello a cui avete pensato!


Molto bene, posto di seguito la bozza elaborata.
Chiaramente siamo aperti ad osservazioni ed eventuali modifiche, l'importante è trovare una intesa.
Art. 1 Vengono abrogate tutte le normative precedenti in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Qualsiasi assunzione che non preveda contratti di lavoro a tempo indetermionato a partire dalla data del 1 gennaio 2012 potrà essere stipulata unicamente secondo quanto le modalità previste in capo aagli Articoli 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.
Art. 2 Viene introdotto il contratto di inserimento lavorativo.
Art. 3 Tale contratto prevede un rapporto lavoratico che potrà avere durata variabile tra i 3 mesi ed i 18 mesi.
Art. 3.1 La durata del rapporto lavorativo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti in capo all'Art. 3., dovrà essere accordata tra datore di lavoro e controparte in sede di stipulazione del contratto.
Art. 4 Tale contratto deve rispettare un minimo salariale di euro 400 mensili.
Art. 4.1 Salvo il rispetto del vincolo previsto in capo all'Art. 4 il salario potrà essere accordato tra il datore di lavoro e la controparte in sede di stipulazione del contratto.
Art. 5 tale contratto può prevedere un tempo lavorativo giornaliero variabile tra un minimo di 3 ore ed un massimo di 8, da accordarsi tra datore di lavoro e controparte in sede di stipulazione del contratto.
Art. 5.1. La distribuzione delle ore lavorative giornaliere nell'arco delle 24 ore potrà essere accordata tra datore di lavoro e controparte in sede di stipulazione del contratto.
Art. 6 Tale contratto deve prevedere un minimo di giorni di ferie pagate in caso di impossibilità di svolgere le mansioni previste per malattia o maternità.
Art. 6.1 Tale contratto deve prevedere un minimo di permessi da accordarsi per paternità o particolari condizioni sanitarie a seguito di presentazione di apposito certificato medico.
Art. 6.2 Il minimo di giorni di ferie pagate e di permessi previsti in capo agli art. 6 e 6.1 è da stabilirsi secondo apposita regolamentazione nazionale.
Art. 7 Tale contratto deve prevedere condizioni minime di salubrità e di sicurezza del luogo di lavoro.
Art. 7.1 Le condizioni minime previste in capo all'Art. 7 Sono da stabilirsi tramite apposita regolamentazione nazionale.
Art. 8 Per la durata del rapporto lavorativo il datore di lavoro ha obbligo di versare i contributi pensionistici nelle modalità accordate al momento della stipulazione del contratto di inserimento lavorativo.
Art. 9 E' fatto divieto al datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro scaturito dal contratto di inserimento lavorativo per la durata accordata, salvo che per i casi previsti in capo all'art. 9.1
Art. 9.1 E' consentita l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di:
a) di violazione del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e controparte
b) di gravi situazione finanziarie dell'impresa presso cui si prestano le mansioni accordate che comportino la necessità di ristrutturazione
c) di procedure di fallimento dell'impresa presso cui si prestano le mansioni accordate
d) Violazione da parte della controparte delle condizioni accordate nel contratto di inserimento
Art. 9.2 E' prevista, in caso di ricorso in malafede alle casistiche previste in capo all'Art. 9.1 per interrompere il rapporto lavorativo prima dello scadere del periodo accordato la possibilità per la controparte del datore di lavoro la possibilità di rivolgersi al giudice del lavoro, che potrà riconoscergli il reintegro del rapporto di lavoro fraudolentemente interrotto o un risarcimento nell'ordine del totale delle mensilità previste nel contratto stesso.
Art. 10 Allo scadere del periodo accordato in sede di stipulazione il datore di lavoro può:
a) rinnovare il contratto entro i limiti previsti in capo agli Art. 11, 11.1 e 11.2, con la facoltà di modificare le condizioni di durata del rapporto, in rispetto del minimo e del massimo previsti in capo all'Art. 3
b) non rinnovare il contratto, interrompendo il rapporto di lavoro, con facoltà di rinnovarlo successivamente entro i vincoli previsti in capo all'Art. 11, 11.1 e 11.2.
Art.11 Tale contratto è rinnovabile tra gli stessi soggetti in maniera continua o discontinua per un massimo di due volte.
Art. 11.1 Scaduto il secondo rinnovo Il datore di lavoro può interrompere definitivamente il rapporto di lavoro o rinnovarlo, stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 11.2 E' fatto divieto, in caso di rifiuto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato al termine del secondo rinnovo come stabilito in capo all'Art. 11.1, di stabilre ulteriori contratti di lavoro con lo stesso soggetto.
Art. 12 E' prevista una detassazione del costo del lavoro per quelle aziende che stipulino contratti di inserimento lavorativo. Tale detassazione è del 20% sulla prima assunzione, del 40% sul primo rinnovamento e del 60% sul secondo rinnovamento.
C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".


è una buona proposta di legge![]()
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio


Garat sono tornato adesso e ho letto tutto. Mi rifaccio al programma di LR per quanto riguarda il lavoro: "Smantellamento del dualismo del mercato del lavoro con un'unica tipologia contrattuale a tempo indeterminato con possibilità di rescissione da estendere anche alla pubblica amministrazione, con contestuale abolizione della cassa integrazione e introduzione di un sussidio di disoccupazione decrescente nel tempo". Provvedo ad elaborare una proposta completa che vi faccia capire bene che cosa intendiamo spero di metterla qui al più presto.




Ehm...olivo, a breve comincerà la seduta in cui dibatteremo il tema del lavoro.
Magari è il caso che ce la si posti questa bozza, così magari potremo discutere.
C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".


Garat dispiace anche a me fare le cose alla fine ma bastava indicare due persone che fossero state presenti in questi giorni, piuttosto che due ragazzi legittimamente impegnati per lo studio.. Comunque per fare un discorso completo sul lavoro bisognerebbe riformare la disciplina del licenziamento e della protezione ma anche la disciplina della contrattazione. Questa è la proposta per quanto riguarda la prima parte ovvero il licenziamento e la protezione dalla disoccupazione.
Art. 1 La presente disciplina si applica a tutte le imprese e a tutti i lavoratori che dal rapporto di lavoro traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.
Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.
Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.
Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.
Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 10% il terzo.


Garat per quanto riguarda il fisco (che si è già iniziato a discutere) posso dirti in sintesi che cosa proporrei. A parità di spesa direi di ridurre il cuneo fiscale e di recuperare quel gettito con l'imu o come si vuole chiamare la nuova imposta sugli immobili (che tra l'altro si lega con l'altro tema quello sul federalismo). Il ragionamento è semplice: si tassa la casa, che è la principale rendita in questo paese, e si riducono le tasse sul lavoro, che è il principale reddito. In questo modo oltre a rendere la distribuzione del carico fiscale più equa si hanno degli effetti positivi sull'occupazione e di conseguenza sulla produzione. Se invece abbandoniamo l'ipotesi della parità di spesa prima bisogna mettersi d'accordo su cosa, come e quanto tagliare. Poi quando abbiamo una stima ragionevole di quante risorse si liberano vediamo se ridurre le tasse di oggi e quali, o se ridurre le tasse di domani ovvero il debito pubblico.

