DDL sulla Sanità
INTRODUZIONE
La maggioranza di Governo ritiene positivo l'impianto dell'attuale legge sulla Sanità approvata nella prima legislatura che porta la firma dei senatori C@scista ed Occidentale, crediamo comunque
che alcuni aspetti che quella legge non cita vadano affrontati, per questo presentiamo questo disegno di legge che accorpa gli spunti proposti da alcuni parlamentari della Maggioranza su finanziamenti, malasanità, assistenza sanitaria ecc..
Articoli
Art. 1 sono abrogati con effetto immediato al momento dell'approvazione della legge tutti i finanziamenti pubblici di qualsiasi tipologia e di qualsiasi natura alle cliniche private.
Art. 1.2 i fondi risparmiati a seguito dell'applicazione dell'Art. 1 sono destinati al rifinanziamento della sanità pubblica e della ricerca in campo medico e alla riduzione dei ticket imposti ai cittadini su prestazioni e farmaci, in particolar modo ad anziani e pensionati
Art. 2 l'assistenza sanitaria è e rimane universale, per questo si vieta qualsiasi normativa che possa portare al ritorno dei "medici spia" ovvero dell'obbligo di segnalare e denunciare i clandestini nelle strutture sanitarie
Art. 3 Per incrementare la lotta alla malasanità si rendono possibili chiusure temporanee per le strutture e gli edifici pubblici o privati a rischio
Art. 4 Licenziamento e radiazione dall'albo dei medici per coloro accertati responsabili di fatti molto gravi di malasanità
Art. 5 Per diminuire il peso della burocrazia nelle strutture sanitarie, si incentivi l'utilizzo di modalità di informatizzazione come le liste di attesa online
Art. 6 Incentivare le regioni a finanziarie e permettere le nuove terapie(come l'utilizzo del Bedrocan, ovvero la cannabis terapeutica) come permette il decreto ministeriale del 18/04/2007 su modello della Puglia e della Toscana
Art. 7 E' vietato e punito tramite licenziamento il doppio lavoro dei medici, specialmente in casi di prestazioni sanitarie contemporaneamente in istituiti pubblici e privati
Art. 7.2 L'articolo 7 non si applica laddove il medico ha un rapporto di lavoro part-time con una strutture pubblica
Art. 8 E' imposto alle strutture sanitarie pubbliche, in merito ai farmaci generici, a parità di efficacia e qualità di rifornirsi di quelli più economici