NORME SULLA PA - Progetto di Legge Garat-Defender-olivo
Art. 1: è posto un tetto massimo di dipendenti per le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali e nazionali. Tale tetto massimo sarà da stabilirsi in sede regionale con conferma del Governo nazionale per le amministrazioni locali, tenendo presente la popolazione complessiva della regione.
Art. 2: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
Art. 3: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nei quali il limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, sia precarie che a tempo indeterminato, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
Art. 4: Nel caso in cui ci sia uno sforamento è attivata una procedura di mobilità che sia compatibile con l'abilitazione professionale di massima, la classe stipendiale e il livello gerarchico dei dipendenti.
Art. 5: La procedura di mobilità è attuata su base territoriale, avendo per oggetto le strutture di Pubblica Amministrazione nelle quali siano riscontrate comprovate mancanze di personale, entro i confini della medesima Regione.
Art. 6: Le strutture verso cui è indirizzata la procedura di mobilità cui sono sottoposti i dipendenti in esubero possono essere sia nazionali, che regionali, che locali, senza che sia fatto alcun riguardo per la struttura di provenienza del dipendente.
Art. 7: È esperita l'offerta di pensionamento anticipato al personale in sovrannumero.
Art. 8: L'offerta di pensionamento anticipato può essere integrata, previa autorizzazione del competente organo direttivo del livello di appartenenza e tenuto conto della situazione finanziaria dell'amministrazione, da un'offerta incentivale mensile non superiore al 10% dell'ultimo stipendio.
Art. 9: Se il sovrannumero non è sostenibile in alcuna maniera, ovvero il personale ha rifiutato il trasferimento, ovvero le procedure di mobilità e di pensionamento anticipato non hanno esaurito il personale in esubero, è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
Art. 10: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 9 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui l'amministrazione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza del livello a cui è situata l'amministrazione.
Art. 11: La procedura di inserimento nella categoria di esubero segue i criteri del merito e dell'anzianità di servizio.
Art. 12: Ai fini di cui all'art. 11, è istituita la procedura di rilevazione del merito. Tale rilevazione è annuale e la sua redazione è in capo al capo dell'unità operativa di appartenenza del dipendente: la sua revisione è in capo al superiore gerarchico di questi.