
Originariamente Scritto da
FalcoConservatore
E allora, se siamo d'accordo, potremmo intervenire sull'art. 53:
Art. 53
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
aggiungendo il comma:
La Corte dichiara anche solo parzialmente inammissibili i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonchè esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 59.
Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.
Mi scuso, tra virgolette, per l'uso di termini e formule giuridiche, che pure ritengo calibrate per individuare con certezza la casistica di nostro interesse, permettendo alla Corte di esprimersi comunque sul piano interpretativo (cosa prevista dalla Costituzione, quando ad es. la corte sia chiamata ad esprimersi sul contenuto dei Regolamenti varati dal Governo e dal Senato affinchè essi siano corrispondenti al dettato costituzionale, anche se essi sono stati approvati anche mesi prima). Da qui anche la formula "fatta salva la possibilità della Corte di giudicare la costituzionalità dei delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei Regolamenti etc."
Insomma l'istituto della prescrizione riguarda soltanto i vizi formali e le violazioni di legge non dolose.
Non dolose perchè in effetti, se la Corte decide che c'è stato dolo, quindi consapevole e voluta violazione, allora credo che il ricorso vada comunque accolto e il responsabile punito.
E con questo impediamo che una svista o un errore formale siano causa di disastri, a meno che naturalmente non ci si accorga subito (entro 30 giorni) della violazione, a cui la Corte porrà senz'altro rimedio anche intervenendo con la messa in discussione materiale dell'oggetto del contendere (ad. es. la validità di una seduta del Senato, etc.)