Tra 14 e 18. Articolo 600 bis :giagia:
http://it.wikisource.org/wiki/Codice...olenza_privata


Tra 14 e 18. Articolo 600 bis :giagia:
http://it.wikisource.org/wiki/Codice...olenza_privata




Bè quella è per l'induzione e siamo d'accordo.
Quando invece una ragazza decide da sola di prostituirsi l'induzione non c'è ma molto recentemente si è penalizzato l'andare in ogni caso con una prostituta se questa ha meno di 16 anni
idem
Far ragionare un idiota non è impossibile, è inutile


Parlano di Napoli.
Rai Due Il miracolo no!
Il problema è che, trattandosi di spazzatura, sarà difficile capire quando parlano di Napoli e quando della loro trasmissione...repapelle:
Ah, pare che facciano anche un collegamento con i Camorristi che non vogliono la discarica e che da una settimana stanno attaccando le forze dell'ordine. :sofico:
"Non possiamo accettare gli insulti di quei clandestini. Non tolleriamo atteggiamenti prepotenti e arroganti da parte di ospiti che come tali dovrebbero comportarsi. Vogliono stare sulla gru? Ci restino, ma senza acqua nè cibo" - LEGA NORD BRESCIA




No. Leggi il secondo comma.
Art. 600-bis Prostituzione minorile(1)
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.
Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2)
Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2)
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2)
(1)Art.inserito ex l. 3/8/1998 n.269;(2)Comma secondo così sostituito ex l. 6/2/2006 n.38


ma stiamo leggendo la stessa legge del 1998?
no perchè io leggo - mi farò controllare la vista - che il Legislatore nel 1998 scriveva "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni"
"The earth was blue but there was no god"
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Credo solo nei riff di David Gilmour e Mark Knoplfer


Quest'articolo 600 bis è stato inserito nel 1998, e modificato nel 2006. La formulazione attuale è quella che ho postato io e parla di età tra 14 e 18 anni.
(lo so che tu lo sai...)
Qui c'è il codice penale aggiornato.
http://it.wikisource.org/wiki/Codice...olenza_privata