Quali erano i termini di prescrizione per il reato di abuso su minori prima della ex-Cirielli ? Qualcuno lo sa ?


Quali erano i termini di prescrizione per il reato di abuso su minori prima della ex-Cirielli ? Qualcuno lo sa ?
Regressista amante della pucchiacca.


Dal dizionario on-line Treccani:
guarnire (ant. guernire) v. tr. [dal germ. *war-njan] (io guarnisco, tu guarnisci, ecc.). – Corredare, provvedere di quanto serve per completamento, di ornamento, o anche di difesa: g. di trine un vestito; g. con nastri un cappellino; g.di mura una città; g. di soldati una fortezza; nel linguaggio di marina, g. di grippia un’àncora, g. un albero o un picco di carico (completarne cioè l’attrezzatura con gli opportuni accessorî prima dell’impiego). Usato assol.: i fiori guarniscono molto. In partic., accompagnare a una pietanza uno o più contorni, o anche altri elementi talvolta puramente decorativi, ponendoli nello stesso piatto o vassoio: g. il lesso con sottaceti, l’arrosto con carote e piselli; g. il pesce al forno con limone e prezzemolo; più genericam.: fece alzare il bollore al brodo, e riempitane una scodella già guarnita di fette di pane ... (Manzoni). ◆ Part. pass. guarnito, anche come agg., e con valore assol.: un abito troppo guarnito; piatto di carne guarnito, accompagnato da contorno. In araldica, attributo della spada con l’elsa di smalto diverso dalla lama, e dei corni da caccia e delle trombe con anelli, fibbie, ecc. di smalto diverso.












Questo era il testo dell'art.157 del codice penale prima della entrata in vigore della legge 251/2005
Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.”



