"linciaggi di ebrei"? Ma dove? e da parte di chi? a gruppi o singoli?Originally posted by Pieffebi
Neppure i linciaggi di ebrei ad opera, questa volta, dei gemelli eterozigoti dei nazionalsocialisti : gli estremisti di sinistra.
Saluti liberali![]()


"linciaggi di ebrei"? Ma dove? e da parte di chi? a gruppi o singoli?Originally posted by Pieffebi
Neppure i linciaggi di ebrei ad opera, questa volta, dei gemelli eterozigoti dei nazionalsocialisti : gli estremisti di sinistra.
Saluti liberali![]()


Caro Fecia,
sono contento che le mie parole si commentino da sole, vuol dire che sono abbastanza chiare. I tuoi questi:
1- Io sono venuto a Roma all'età di 20 anni, non ho nè parenti nè amici TRUCIDATI alle Fosse Ardeatine. Perchè, se ne avessi sarebbe diverso il tuo giudizio?
2- E' vero, non ho mai aperto nessun Forum qui. Gia mi becco un sacco di parolacce facendo commenti, figurati un pò se aprissi qualcosa DI MIO interesse, sarei fucilato in diretta (potremmo parlare di mafia? O dei 13 deputati mancanti che, siccome andrebbero in gran parte alle opposizioni, FI fa finta di aver dimenticato? O dei 49 deputati di FI inquistiti o rinviati a giudizio? So tutto, ma penso non interesserebbe alle anime belle di questo forum).
Io giro un pò tutti i forum, sono un pensionato ADSL con un Pentium4 a 2GigaHz, perciò vado veloce, ma questo è quello nel quale trovo gli argomenti più stimolanti (lasciando perdere la padania, ma quelli sono tipi UN PO' particolari).
Invece apro forun sotto altri siti, dove la discussione è più calma, più interessante, più intelligente, più argomentata, dove la gente è disposta a dire 'ho sbagliato' quando sbaglia, dove si criticano le idee e non le persone, dove comunque non ci sono moderatori che possono tagliarti, dove i forum della politica non sono dedicati ai vari schieramenti, ecc. ecc.
Ho risposto?


Originally posted by Fecia di Cossato
by rag. PierFrancesco: ...questo post è semplicemente inaccettabile...
by Comandante Carlo Fecia di Cossato: ...già, sono pienamente accettabili invece i deliri demenziali di chi invoca nientemeno che una esemplare 'pena di morte' per chi 'osa' proporre clemenza per Erik Priebke... caro ragioniere, non credi sia ora di passar la mano?...
Credo che sia proprio ora che .............tu la pianti di insultare la gente.
Saluti liberali


due immagini che illustrano assai meglio di tanti sproloqui di parole il 'clima di giustizia' che si respirava durante il processo ad Erik Priebke. Quali sono gli uomini, e quali le @@@@@@@ ?...
CROCIFIGGETE ERIK PRIEBKE!!!…
Il giorno 15 luglio 1996, alle ore 13.30, mentre la Corte d’Appello del Tribunale Militare di Roma era riunita per esaminare la seconda istanza di ricusazione emessa dai legali dei ‘parenti delle vittime’ nei confronti del presidente del Tribunale Quistelli, il Pm Antonino Intelisano terminava la sua arringa accusatoria durata oltre quattro ore con queste fatidiche parole: ‘chiedo che venga riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio aggravato e quindi applicata la pena dell’ergastolo’. Il magistrato non aveva ancora pronunciato l’ultima parola che un entusiastico applauso esplodeva entro il tribunale di viale delle Milizie, assediato dai parenti delle vittime della strage delle Fosse Ardeatine. Mentre i Carabinieri a stento trattenevano coloro che intendevano scavalcare la balaustra di legno per stringere la mano oppure abbracciare il benemerito procuratore, questi terminava con nobili parole di clemenza verso il reo, facendo lontanamente ventilare la possibilità per lui di… un ergastolo da trascorrere agli arresti domiciliari: ‘…il nostro ordinamento - concludeva Intelisano – conosce il sistema per coniugare l’affermazione di un principio con quelle norme di umanità alle quali Priebke ha ritenuto di sottrarsi…’. La sua lunga arringa era iniziata con una premessa di carattere ‘storiografico’ volta a respingere i tentativi di ‘revisionismo della Resistenza’, dopo di che Intelisano era entrato nel ‘cuore’ del processo, con una frase che in effetti meriterebbe di essere incorniciata ed immortalata per servire ai posteri come esempio di presa in giro della giustizia:
‘…perché qui bisogna stabilire se la posizione di Priebke è più vicina a quella del tenente colonnello Herbert Kappler oppure a quella degli ufficiali poi assolti per aver agito nella presunzione di aver eseguito un ordine legittimo…’
Dunque in sostanza anche l’accusa ammetteva, anche se con tutta probabilità estremamente controvoglia, che la sentenza emessa nel 1948 dal Tribunale Militare di Roma era stata, dal punto di vista giudiziario, ineccepibile e che l’assoluzione degli altri ufficiali subalterni, i quali avevano giudicato l’ordine ricevuto da Kappler legittimo, era stata un atto indiscutibilmente dovuto. Dal momento poi che Herbert Kappler era stato condannato, come si è visto, per i seguenti addebiti: a) aver aggiunto alla lista dei prigionieri da fucilare dieci nominativi senza essere stato autorizzato dai superiori a fare questo, b) aver fucilato cinque prigionieri in più, il cui nome non risultava nella lista di 330 ‘condannati a morte’, era evidente che si poteva ragionevolmente sperare di condannare Erik Priebke solamente dimostrando un suo diretto coinvolgimento o nella stesura delle ‘lista’, o nel decidere il destino di quei cinque sventurati. Quali siano gli elementi che il Pm Intelisano ha portato per dimostrare una o l’altra di queste due tesi a tutt’oggi rimane un mistero assoluto e indecifrabile, almeno stando a quello che è emerso nel processo del 1996 e nelle successive ‘repliche farsa’.
Invece per il nostro procuratore era del tutto evidente che Priebke era stato pienamente consapevole di quello che stava compiendo, in quanto ‘era nello staff direttivo di via Tasso, e proprio lui era stato incaricato di portare a termine quel tragico ‘check in’ sul piazzale delle Fosse Ardeatine’. Gli ufficiali delle SS inoltre erano stati presi ‘da un eccesso di zelo, da una frenetica attività nel compilare con la massima celerità le liste dei candidati alla morte per vendicare l’azione partigiana di via Rasella in cui erano morti 33 soldato del reggimento ‘Bozen’. La rappresaglia fu il trionfo del mito del sangue, applicando il rapporto bestiale di una a dieci’. Ammesso e non concesso che si possa convenire con lei, caro signor Intelisano, riguardo all’entità eccessiva della ‘moltiplicazione del tasso di morte’ applicata nella circostanza, quando lei parla di ‘uffciali delle SS presi dalla smania frenetica di compilare le liste’ chi intende?… Si da il caso infatti che stando a tutte le testimonianze raccolte fu il tenete colonnello Kappler e lui solo a compilare la ‘lista tedesca’, mentre la ‘lista italiana’ fu compilata dalla Questura di Roma, in maniera talmente confusa oltretutto che alla fine i prigionieri da lì prelevati sono risultati 55 e non 50 come previsto… pertanto che cavolo c’entrava con le ‘liste’ Erik Priebke, signor procuratore?…
Non contento di aver manipolato e stravolto la verità inconfutabile emersa fino a quel momento, Intelisano subito dopo si ripete quando cita la testimonianza di Karl Hass: ‘… le esecuzioni furono 335 e non 330 come previsto perché, come ha detto il coimputato Hass, non si potevano lasciare in vita cinque testimoni oculari della strage. E alla fine fu anche Priebke a riferire a Kappler quello che secondo i nazisti fu solo un ‘tragico errore’…’. Ora è chiaro che la prima parte di quest’intervento cita sì la testimonianza di Hass, ma semplicemente omette di dire due piccoli ed insignificanti particolari: primo che è stato il tenente colonnello Herbert Kappler a riferigli questo dopo i fatti e in via ‘confidenziale’ [Hass rimase solo venti minuti alle Ardeatine, giusto il tempo per ‘giustiziare’ le due vittime a lui assegnate, e tutto quello che ha riferito al processo è stato da lui appreso per ‘sentito dire’], secondo che quando il comandante delle SS decise di fucilare quelle cinque persone, quali che fossero le motivazioni, l’imputato Priebke aveva lasciato il luogo da più di due ore. La seconda parte dell’intervento poi, con abile gioco di mescolamento delle carte, non cita la testimonianza di Hass bensì quella resa da Kappler resa al processo del 1948, testimonianza poi smentita in modo inequivocabile dalle dichiarazioni rese dal capitano Shutz nel 1951, dichiarazioni nelle quali il capitano ha avocato a sé l’aver segnalato al colonnello Kappler il giorno dopo l’esecuzione delle Ardeatine il ‘tragico errore’ consistente nell’aver trasportato sul luogo cinque persone in più.
Sicuramente però il meglio di sé il procuratore generale lo ha dato quando è partito all’assalto di quella che credeva essere la roccaforte delle difesa, cioè che Priebke in realtà era stato un semplice esecutore: ‘…l’imputato che ha solo ammesso di aver sparato due volte alle Ardeatine aveva fatto una folgorante carriera nelle SS. E poi ha sempre sostenuto che sarebbe stato ucciso se non avesse rispettato l’ordine, ma il tenente di vascello Scheiber ci ha confermato che al massimo sarebbe stato deferito al tribunale speciale e spedito al fronte a combattere [l’enfasi è aggiunta… – n.d.r.]. Noi non possiamo accettare il dogma della fedeltà delle SS, come non accettiamo quello dei mafiosi che giurano obbedienza alle loro organizzazioni criminali…’. Qualcuno a questo punto mi dovrebbe spiegare dove è scritto il criterio in base al quale possa avere un qualsivoglia valore in un’aula di tribunale quella che era semplicemente una opinione, quella di questo tenete di vascello Scheiber che, non essendo stato egli testimone oculare dei fatti, contava come quella di una lavandaia. E poi quale ‘esperienza bellica’, che desse un minimo di ‘autorevolezza’ alle sue ‘affermazioni’, poteva mai vantare questo Scheiber, a parte quella di aver gestito polverosi archivi?… Forse la sua opinione aveva valore maggiore di quella dei componenti il collegio che nel 1948 ha giudicato Herbert Kappler, militari che avevano vissuto essi stessi l’esperienza della guerra appena conclusasi e conosciuto da vicino la realtà di certe situazioni che la guerra aveva imposto?…
Le menzogne più evidenti erano assunte a ‘prova difinitiva’: ‘… il suo è un falso pentimento e la sua ‘tragedia personale’ viene smentita dai rapporti che ha continuato ad avere con i nazisti, gli altri ragazzi del coro, anche dopo la guerra…’. E poi il gran finale, per Pirebke non vi è altro che il carcere a vita: ‘…perché se così non fosse sarebbe un affronto all’Argentina che ha concesso l’estradizione di Priebke, un affronto ai parenti delle vittime e pure ai nostri militari in Bosnia che lì fanno i gendarmi del mondo [sic!!!… anche qui l’enfasi è aggiunta…- n.d.r.]…’
Il giorno dopo, a raffreddare gli animi surriscaldati nella già torrida estate romana, giungeva il ‘verdetto’ della Corte Militare d’Appello relativa all’istanza di ricusazione del collegio giudicante presentata dalle parti civili… la decisione era rinviata al 29 luglio. E certo i nervi del presidente Agoistino Quistelli dovevano essere proprio sul punto di saltare, almeno a giudicare dalle sue dichiarazioni: ‘…sono sconcertato, ma io non me andrò mai via. Resterò qui fino alla morte e per fortuna che c'è la Cassazione. La Corte d'Appello adesso vuole riesaminare situazioni che già aveva ritenuto infondate?… Ma cosa si credono, che qui non abbiamo niente da fare?…’.
Il 29 luglio, all’apertura dell’udienza, giungeva finalmente il tanto atteso verdetto: anche la seconda istanza di ricusazione, quella presentata dalle parti civili contro il presidente del Tribunale Agostino Quistelli, era stata respinta, così che il processo poteva proseguire con gli stessi giudici. Oramai mancava solo l’arringa del difensore di Erik Priebke, Velio di Rezze, e questa era destinata a durare oltre sei ore in un clima che definire ‘da insurrezione’ è quanto meno riduttivo. I Carabinieri del servizio d'ordine quel giorno sono stati impegnati ininterrottamente per fronteggiare un’autentico branco di belve ululanti, anche se certo non immaginavano che il giorno dopo avrebbero dovuto sostenere una situazione di gran lunga peggiore. Tutto era cominciato non appena Priebke era stato condotto in aula attraverso un corridoio secondario e, non appena individuato da un gruppo di giovani, subito era piovuto un torrente di insulti: ‘…boia, assassino!… ricordati di Eichmann, farai la sua stessa fine!…’, aveva urlato Dario Coen, il leader dell'Unione Giovani Sionisti. Ma questo era solo l’inizio, la rabbia dei parenti delle vittime covava sotto la cenere e con il passar delle ore si doveva passare dalle urla alle minacce. E così quando l’avvocato si lasciava scappare un richiamo al ‘nazismo che si batteva per cancellare la razza ebraica’ subito si scatenava il putiferio: ‘… perché la chiami razza ebraica?… non è una razza, è un popolo!…’, sbraitava un ragazzetto quindicenne con la papalina sulla testa. Le parole del difensore erano letteralmente sommerse da urla, fichi, improperi e minacce, cui a stento facevano fronte i Carabinieri del servizio d’ordine e il presidente del Tribunale, ridotti oramai pressoché all’impotenza. In qualche modo l’avvocato Di Rezze riusciva alla fine a concludere la sua arringa con queste parole: ‘… alle Ardeatine, Priebke eseguì gli ordini superiori impartiti da Hitler e per questo non può essere condannato…’. La sua linea di difesa si basava su di una logica del tutto ovvia ed elementare: ‘…l'attentato di via Rasella fu un atto illegittimo dei partigiani, ragione per la quale la rappresaglia dei nazisti, dovuta a motivi di autotutela, fu del tutto legittima. Corretta anche la proporzione 10 italiani per ogni tedesco, dal momento che, per esempio, nell'Europa dell'Est era di norma utilizzata la proporzione uno a 100...’. Riguardi ai cinque ostaggi fucilati in più: ‘… la colpa non è dei Tedeschi, ma degli Italiani che fecero confusione con i detenuti a Regina Coeli… Priebke rimase lì solo due ore a contare quelli che scendevano dai camion, sparò due volte come tutti gli altri… gli ordini li dava un capitano, Karl Shultz, che dopo la guerra ha fatto anche il poliziotto in Germania... allora, come si fa a condannare Priebke che è solo un uomo comune?…’. Non appena l’avvocato Di Rezze ebbe finito di parlare, la rabbia dei parenti delle vittime trovava modo di sfogarsi su di una signora che, venuta per conoscere Priebke e inviatogli un saluto, era stata da questi ricambiata con un sorriso. Salvata a stento dai Carabinieri, la signora vestita di bianco così dichiarava ai giornalisti: ‘… mi chiamo Laura, vengo da Venezia e nella mia famiglia ci sono stati molti militari. Ora Priebke mi fa tenerezza: è vecchio, sono andata a trovarlo a Forte Boccea. Le Fosse Ardeatine sono state una tragedia, ma non è per questo che io sono qui, sono solo interessata all'uomo Priebke…’.
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Nobis ardua
Comandante CC Carlo Fecia di Cossato


il giudice Agostino Quistelli da lettura della sentenza...
LA SENTENZA DEL 1 AGOSTO 1996
Quale potesse essere l’esito finale del processo era di una evidenza tale che già la sera del 31 luglio, quando mancavano poche ore al pronunciamento della sentenza, il centro Wiesenthal abbandonava ogni cautela ed ogni pudore ed incaricava il proprio rappresentante di Parigi, il già citato rabbino Shimon Samuels si recarsi il giorno dopo presso il Tribunale Militare di Roma per attuare l’infame congiura orchestrata tra il centro Wiesenthal e le autorità politiche italiane che sarà descritta più avanti. Già nella mattinata Samuels ebbe modo di uscirsene con deliri del tipo: ‘… l’assoluzione di Priebke darà un vigoroso incoraggiamento a futuri genocidi in Europa, Africa e in tutto il mondo…’ , avvertendo che il centro Wiesenthal, per risparmiare all’umanità tali orrende sciagure, in caso di scarcerazione di Priebke, si sarebbe adoperato in ogni modo per non dare tregua all’imputato: ‘… non importa dove andrà, lo seguiremo ovunque, in qualsiasi paese!…’. Da parte loro i famigliari delle vittime e gli esponenti della comunità ebraica di Roma, riprendevano, senza variazioni di sorta non foss’altro che per renderla un po’ meno noiosa, la recita teatrale che era stata loro assegna, basata sulle solite esternazioni infarcite d’odio del tipo: ‘… farai la fine di Eichmann!…’.
Alle ore 18, come previsto, il giudice Agostino Quistelli dava lettura della sentenza. Era chiaro che, in base alle risultanze strettamente processuali, dal momento che l’accusa non era riuscita in alcun modo a dimostrare la sua tesi [ovvero che il ruolo di Erik Priebke era stato più ‘di complicità’ rispetto quello degli altri collaboratori del colonnello Kappler, i quali erano perciò stati assolti da ogni capo d’imputazione, nei reati contestati a quest’ultimo], l’unico verdetto ammissibile avrebbe dovuto essere il proscioglimento dell’imputato. Era altresì chiaro tuttavia che quel processo era stato montato ad arte proprio in virtù della sua valenza ‘politica’ ed esso mirava ad obiettivi che nulla avevano a che fare con le parole ‘giustizia’ o ‘diritto’ e che a quegli obiettivi ‘politici’ le organizzazioni che avevano orchestrato tale mostruosità giuridica non intendevano rinunciare. Fu così che il giudice Quistelli, sottoposto a pressioni e condizionamenti che non poteva permettersi di ignorare, ha finito con l’adottare una soluzione del tipo ‘Ponzio Pilato’ che salvaguardava, purtroppo a suo solo modo di vedere, le esigenze della giustizia e quelle del ‘terrorismo idelogico’. Fu una sentenza equilibrata e coraggiosa, anche se alquanto più severa di quella toccata ai collaboratori di Kappler che erano stati processati nel 1948. Mentre questi infatti erano stati assolti, Priebke era invece condannato. Pur colpevole veniva tuttavia rimesso in libertà poiché il complesso di circostanze attenuanti, nettamente prevalente su quelle aggravanti, faceva rientrare il reato tra quelli soggetti a prescrizione. Non era stato neppure un verdetto unanime, poiché uno dei giudici, non si sa chi, si era dissociato [richiedendo l’assoluzione dell’imputato], non si sa perché. Ecco qui di seguito il dispositivo della sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA
Composto dai Signori:
Dott. Agostino QUISTELLI - Presidente
Dott. Bruno ROCCHI - Giudice
Cap.med.E.I. Sabatino DE MARCHIS - Giudice
con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Antonino INTELISANO,
e con l’assistenza del funzionario di cancelleria dr. G. VALENTINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: Priebke Erik, nato a Berlino [Germania] il 29 luglio 1913, residente a San Carlos de Bariloche [Argentina], calle 24 de Septiembre 167, già capitano delle SS germaniche, detenuto presso il Carcere Militare Forte Boccea di Roma, incensurato, presente.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli articoli 531, comma 1, 532, comma 1, C.P.P.; 261 e 364 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.;
D I C H I A R A
non doversi procedere a carico di Priebke Erik in ordine al reato ascrittogli in epigrafe, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis C.P. e 59, n. 1, C.P.M.P., equivalenti alle contestate aggravanti, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione.
O R D I N A
la scarcerazione immediata dell’imputato, se non detenuto per altra causa.
Trattandosi di motivazione particolarmente complessa, indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.
Roma, 1 agosto 1996
Tutti voi spero conveniate con me, cari amici, che a questo punto per avere il quadro veritiero degli eventi è per lo meno doveroso spendere un pò di tempo per esaminare le motivazioni della sentenza, cosa che probabilmente nessuno o quasi si è mai curato di fare prima. Come era non solo logico ma inevitabile aspettarsi, la sentenza attuale non poteva ignorare il contenuto di quella emessa al termine del processo del 1948, e pertanto ad essa il giudice Quistelli subito si rifà:
’… i fatti di causa, nel loro nucleo essenziale e più significativo, sono stati già ricostruiti dalla menzionata sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma, il 20 luglio 1948, nei confronti del coimputato Kappler Herbert e di altri 5 concorrenti nello stesso crimine di guerra; detta sentenza è stata poi riconosciuta immune da vizi e censure con definitiva pronuncia del Tribunale Supremo militare in data 25 ottobre 1952, che qui di seguito si trascrive nelle parti che più interessano…’
Di questa parte, già ampiamente trattata in precedenza, a mia volta riporterò quelle che più interessano al discorso nostro, ovvero le specifiche responsabilità di Priebke [l’enfasi è mia]…
‘…l'attentato di via Rasella rientrava nelle direttive della Giunta Militare e gli autori dell'attentato avevano operato, essendo vestiti di abiti civili, senza alcun segno distintivo di appartenenza ad una formazione militare partigiana. Nella conversazione delle ore 17 dello stesso giorno 23 marzo tra Kappler e Maeltzer, dopo l'indicazione di cui si è detto circa l'attribuzione dell'attentato ai partigiani italiani, veniva in discussione il tema delle misure di rappresaglia da adottare per l'attentato. La discussione sull'argomento, veniva frequentemente interrotta da colloqui telefonici del generale Maeltzer. Uno di questi, nel quale ricorreva spesso la parola rappresaglia, avveniva con il generale Von Mackensen, comandante la 14-ma armata tedesca. Secondo gli accordi, le persone dovevano essere scelte tra quelle che erano state condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati punibili con la morte o la cui colpevolezza fosse rimasta accertata nelle indagini di polizia. Kappler riferiva gli accordi al generale Von Mackensen e costui dichiarava che, se fosse stato autorizzato al riguardo, sarebbe stato disposto a dare l'ordine di fucilare dieci delle categorie anzidette per ogni tedesco morto nell'attentato. Von Mackensen aggiungeva che per lui era sufficiente che venissero fucilate soltanto le persone disponibili nelle categorie suindicate.
L'intendimento del comandante della 14-ma armata di limitare il numero delle persone da uccidere in risposta all'attentato era superato da circostanze sopravvenute nel pomeriggio di quello stesso giorno. Kappler, che aveva ritenuto opportuno non far cenno di quell'intendimento neppure al generale Maeltzer, da cui si era congedato dopo avergli dato assicurazione della compilazione dell'elenco delle persone da mandare a morte, si recava al suo ufficio in via Tasso. Ivi, nel tardo pomeriggio, una comunicazione telefonica del maggiore Boehm, addetto al comando militare della città, lo metteva al corrente che era giunto poco prima a quel comando dal comando del maresciallo Kesselring l'ordine di fucilare nelle ventiquattro ore un numero di Italiani decuplo del numero dei militari tedeschi morti per l'attentato. L'evidente incompatibilità tra questo ordine e l'intendimento manifestato dal generale Von Machensen suggeriva a Kappler di comunicare direttamente con il comando del maresciallo Kesselring. In tal modo Kappler apprendeva che l'ordine non era del maresciallo ma proveniva ‘da molto più in alto’. L'ordine, infatti, era stato impartito da Hitler. Cadeva così la limitazione del numero di Italiani da mandare a morte che era nel proposito del Generale Von Mackensen, e, correlativamente, rispetto al nuovo ordine, risultava chiara a Kappler, già in possesso dei dati raccolti dalle sezioni di polizia dipendenti, l'insufficienza del numero delle persone passibili di morte, secondo i criteri concordati con il generale Harster, rispetto al numero necessario per dare esecuzione all'ordine che imponeva il rapporto di dieci a uno. Da ciò aveva origine, nella sera del 23 marzo, un nuovo colloquio telefonico tra Kappler e il generale Harster, che si concludeva con la determinazione di completare il numero dei destinati alla morte, traendoli dagli Israeliti, non rientranti tra i passibili di morte, ma in potere dei Tedeschi, a seguito dell'ordine generale di rastrellamento, in attesa del loro avviamento in campi di concentramento Pur con i nuovi criteri di scelta, Kappler aveva compilato una lista di duecentosettanta persone e per la differenza di cinquanta persone si rivolgeva alla polizia italiana, richiedendo la consegna del relativo elenco nominativo per le ore tredici di quello stesso giorno…’
Vengono così ribaditi ancora una volta, se ce ne fosse per caso bisogno, i seguenti punti fondamentali:
- l’intenzione originaria di Kappler, concordata con il generale Von Mackensen, era quella di limitare la rappresaglia alla fucilazione di persone già condannate a morte o all’ergastolo, senza fissare alcuno specifica proporzione numerica rispetto ai tedeschi morti nell’attentato di via Rasella
- da tali intenzione egli dovette necessariamente recedere in seguito all’ordine, pervenutogli dal comandante in capo delle forze tedesche in Italia, maresciallo Kesselring, di fucilare dieci italiani per ogni tedesco deceduto in via Rasella, anche in virtù del fatto che, come ha appreso più tardi, quell’ordine proveniva direttamente da Hitler
- di fronte alla constatata impossibilità di eseguire l’ordine nei termini impostigli, Kappler era autorizzato dal generale Harster ad includere nella lista di persone da mandare a morte anche individui che in qualche modo erano da considerasi ‘candidati a morte’ e tra questi, in mancanza di altri, poteva includere Ebrei già destinati alla deportazione nei campi di concentramento
- anche con l’aggiunta di questi la lista compilata da Kappler si limitava a 270 nominativi, ragione per la quale Kappler aveva richiesto alla Questura di Roma la consegna di altri 50 prigionieri, tratti da coloro che erano tenuti a disposizione delle autorità italiane
- da ultimo, cosa fin troppo ovvia, in questa fase il capitano Erik Prieblke non ha giocato alcun ruolo e, cosa importantissima, le liste delle persone da mandare a morte era stata compilata [tranne come vedremo gli ultimi dieci aggiunti all’ultimo momento] prima ancora che non solo a Priebke, ma all’intera guarnigione di via Tasso arrivasse un qualsiasi ordine attinente alla rappresaglia
Avendo stabilito ciò, andiamo senz’altro avanti:
‘… a mezzogiorno, Kappler, aderendo a richiesta comunicatagli in mattinata dal generale Maeltzer, si recava nell'ufficio di questi. Era presente anche il maggiore Dobrik, comandante del battaglione del quale faceva parte la compagnia che era stata oggetto dell'attentato di via Rasella. Dopo essere stato informato dal generale che l'ordine della rappresaglia era stato impartito da Hitler, Kappler riferiva al generale circa le liste comprendenti trecentoventi nominativi, correlativi ai trentadue militari tedeschi, fino a quel momento deceduti, e riferiva circa i criteri cui si era informata la scelta dei trecentoventi. Dopo ciò, il generale, passando all'argomento dell'esecuzione della rappresaglia, dichiarava che essa spettava al maggiore Dobrik. Questi però rappresentava al generale ragioni ostative alla esecuzione della rappresaglia da parte del battaglione da lui comandato, e, a seguito delle eccezioni avanzate, il generale Maeltzer si rivolgeva telefonicamente al comando della 14-ma armata, perché all'esecuzione provvedesse un reparto dell'armata. La testuale risposta del colonnello Hauser, con cui il Generale Maeltzer stava comunicando, era: ‘… la polizia è stata colpita. La polizia deve fare espiare…’. Il generale Maeltzer, ripetuta questa frase, ordinava a Kappler di provvedere all'esecuzione…’
Anche in questo caso è necessario precisare meglio due punti estremamente significativi:
- dovendo stabilire a chi impartire l’ordine di provvedere all’esecuzione della rappresaglia, il generale Maeltzer avanzava da prima l’ipotesi che l’esecuzione della rappresaglia spettasse al battaglione ‘Bozen’, quello che era stato colpito dall’attentato. Alle obiezioni del maggiore Dobrik, obiezioni
che si deve presumere il generale abbia ritenute fondate, Maeltzer si rivolgeva da prima alla Wehrmacht [comando della 14-ma armata] e solo in seguito alle obiezioni che questa volta gli erano giunte dal colonnello Hauser, anch’esse evidentemente ritenute fondate, alla fine ordinava al tenente colonnello Kappler provvedere all’esecuzione. E’ pertanto profondamente inesatto affermare che il maggiore Dobrik o chi altri si sia rifiutato di eseguire l’ordine di rappresaglia, per il semplice motivo che questo ordine in realtà essi, al contrario di Kappler, non l’avevano mai ricevuto
- l’ordine impartito nell’occasione al tenente colonnello Kappler era quello della esecuzione di 320 ostaggi, 270 dei quali compresi nella lista tedesca già compilata da Kappler e 50 nella lista che le autorità italiane si erano impegnate a fornire
In base a quest’ultima osservazione la Corte accetta e fa propria la posizione dei giudici militari che nel 1948 avevano stabilito che Kappler non avesse l’autorità di aggiungere alla lista tedesca altri 10 ostaggi, prelevati da un gruppo di Ebrei che erano stati rastrellati proprio quella mattina. Resta pertanto confermata senza che possa sussistere dubbio ragionevole la sostanziale equità di giudizio che caratterizzò l’operato del Tribunale Militare del 1948, equità che oggi non ci si può più neanche sognare e questo la dice lunga sul degrado che la nostra giustizia ha subito in questi ultimi decenni in seguito alla sempre più marcata sua ‘politicizzazione’. A questo punto però viene assai spontanea una domanda: ‘… era proprio necessario aggiungere alla lista quegli altri dieci nominativi?… non poteva Kappler fermarsi ai 320 stabiliti?…’. L’ovvia risposta è: ‘… certamente sì!… il guaio è che non lo ha fatto!…’.
Chiarito anche ciò, andiamo senz’altro avanti [l’enfasi è mia]:
‘… Kappler, congedatosi dal Generale Maeltzer, si recava al suo ufficio, e, chiamati a rapporto gli ufficiali del suo comando, comunicava che tra qualche ora sarebbe stata eseguita la messa a morte di trecentoventi persone, alla cui esecuzione dovevano partecipare tutti gli uomini dipendenti di nazionalità tedesca, agli ordini del capitano Schutz. Kappler impartiva a costui istruzioni circa il modo dell'esecuzione: per la ristrettezza del tempo, si doveva sparare, a distanza ravvicinata un solo colpo al cervello, senza toccare la nuca della vittima con la bocca dell'arma. Il controllo del numero delle persone via via fucilate doveva essere compiuto dal Capitano Preibke. Il luogo dell'esecuzione doveva essere trovato dal Capitano Kochler. Doveva scegliersi in luogo non lontano ed essere una cava i cui ingressi potessero chiudersi, sì da renderla una camera sepolcrale. Kappler, dopo aver dato le disposizioni or ora riferite, si recava alla mensa, ed ivi, dopo qualche tempo, apprendeva dal capitano Schutz la morte di un altro dei militari tedeschi colpiti dall'attentato e, contemporaneamente, dallo stesso capitano veniva informato che nella mattinata erano stati arrestati oltre una decina di Israeliti. Kappler, allora, ordinava al capitano di includere dieci degli arrestati tra quelli che dovevano essere messi a morte…’
Anche qui non paiono esserci dubbi: l’incarico di dirigere e sovrintendere alla rappresaglia, in tutti i suoi anche minimi particolari, è stato assegnato da Kappler al capitano Schutz. Al parigrado meno anziano Priebke è stato invece assegnato semplicemente il controllo dell’identità delle persone, derubricandole dalle liste man mano che esse fossero condotte nel luogo della fucilazione. Egli non ha mai avuto in nessun momento alcuna partecipazione nella compilazione di quelle liste e non solo… per lui i nomi che in quelle liste comparivano erano per forza di cose ‘soltanto dei nomi’ e si deve ragionevolmente escludere che in base soltanto ad essi egli fosse in grado di distinguere l’etnia ovvero la fede politica e religiosa di coloro che di tali nomi erano intestatari.
Veniamo ora ad un punto particolarmente importante, anzi ad uno dei più importanti [l’enfasi è mia]:
‘… gli esecutori erano stati riuniti, prima dell'inizio delle fucilazioni, dal capitano Schutz, che aveva spiegato le modalità da seguire ed aveva affermato che coloro che non si sentivano di sparare non avevano altra via che quella di porsi al fianco dei fucilandi. Kappler, assieme a quattro ufficiali, partecipava alla fucilazione del secondo gruppo di cinque. E, più tardi, partecipava alla fucilazione di un altro gruppo. Uno dei soldati tedeschi [Amonn], comandato a prender parte alla fucilazione, alla vista dei morti, nella luce delle torce, rimaneva inorridito e sveniva. Egli non sparava, un suo commilitone sparava in vece sua. Le fucilazioni duravano fino alle ore 19. Subito dopo venivano fatte brillare delle mine, per chiudere quella parte della cava nella quale i cadaveri, ammucchiati fino all'altezza di un metro circa, occupavano un breve spazio…’
Anche qui due punti inamovibili:
- ben comprendendo la probabile ritrosia da parte della maggior parte degli uomini del reparto ad eseguire gli ordini, il capitano Shutz, il quale indubbiamente si era guadagnata fama di non andare tanto per il sottile [non era certo il tipo dinanzi al quale uno potesse sventolare il regolamento] e soprattutto di ‘non sparare minacce a vuoto’, ha chiaramente affermato che chi si fosse rifiutato di sparare sarebbe stato egli stesso aggiunto alla lista di persone da fucilare
- il caporale Amonn, citato più volte dall’accusa e dalle parti civili come esempio del fatto che si poteva non obbedire ad un ordine senza riceverne conseguenze, non aveva affatto disobbedito, essendo egli non in condizione di sparare per il semplice fatto che la nausea di quello che aveva visto gli aveva procurato la perdita di equilibrio e il successivo svenimento
Veniamo poi ad uno dei punti essenziali, ossia alla questione della responsabilità di Priebke per la fucilazione dei cinque ‘in più’…
’… il giorno successivo, i capitani Schutz e Priebke riferivano a Kappler che da un riesame delle liste risultava che i fucilati erano trecentotrentacinque. Priebke asseriva che le cinque persone fucilate in più erano comprese nella lista delle persone a disposizione dell'autorità italiana e che esse erano sfuggite al controllo perché la lista indicava i nominativi senza numero progressivo, ed era di cinquantacinque persone e non di cinquanta, quante Kappler ne aveva richieste. Senonché, in base al riconoscimento delle salme, che, al momento del giudizio, era già avvenuto per trecentotrentadue persone, essendo risultato che quarantanove di esse erano persone a disposizione dell'autorità italiana e corrispondevano a quarantanove nominativi della lista italiana, rimaneva esclusa la fondatezza dell'affermazione di Priebke, e, in contrasto con essa, veniva ritenuto che le cinque persone fucilate in più provenivano dal gruppo di detenuti a disposizione dell'autorità tedesca. Kappler, che aveva ordinato di procedere alle fucilazioni con la massima celerità, non si era curato di controllare l'operato dei due capitani, rispettivamente incaricati di dirigere l'esecuzione e di controllare il numero dei fucilati e non si era curato di vigilare affinché non si verificassero errori, che erano possibili a causa del ritmo accelerato imposto in quell'evenienza. L'errore, espressivo, per l'occasione in cui era occorso, di assenza in Kappler e nei suoi collaboratori diretti del più elementare senso di umanità, veniva, per le ragioni surriferite, riportato alla insufficienza ed alla inopportunità delle direttive date da Kappler…’
E’ del tutto evidente che il capitano Schutz, colui che aveva organizzato la rappresaglia, e il capitano Priebke, colui che in un primo tempo aveva controllato l’identità delle persone da mettere a morte, essendosi resi conto del fatto che erano state fucilate cinque persone in più del numero stabilito, hanno con tutta probabilità cercato di allontanare da loro possibili responsabilità di fronte al loro comandante, scaricando la colpa di ciò che era avvenuto sulle autorità italiane. Il fatto che abbiano fatto questo, sia ben chiaro, non può però costituire di per se stesso prova di trascuratezza o di criminale omissione da parte loro. Di fatto però già al tempo del processo del 1948 il riconoscimento delle salme era stato effettuato per trecentotrentadue persone, delle quali quarantanove erano a disposizione dell'autorità italiana e corrispondevano ad altrettanti nominativi della lista italiana, e questo stava a dimostrare, in contrasto con le dichiarazioni di Schutz e Priebke, che le cinque persone fucilate in più provenivano dal gruppo di detenuti a disposizione dell'autorità tedesca. Come si ricorderà la sentenza del ’48 aveva stabilito la responsabilità proprietaria di Kappler per la morte di queste cinque persone, a causa principalmente delle insufficienti istruzioni impartite ai due sottoposti.
In sostanza la sentenza del ’96 ha recepito quasi per intero la ricostruzione degli eventi fatta nel ’48 dal Tribunale Militare di allora, come si desume dalle seguenti considerazioni del collegio giudicante:
’… tale ricostruzione dei fatti viene integralmente recepita e condivisa dal collegio ai sensi dell'art. 238/bis CPP, non essendo peraltro emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale [in particolare dalla documentazione ritualmente acquisita, dall'esame dei testi e del coindagato Hass, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato], per i naturali limiti derivanti dalla lontananza temporale degli eventi, elementi idonei [ad eccezione di quanto si dirà in seguito] a modificare le sequenze fattuali dell'orribile massacro…
Anche se dunque si è ammesso che la ricostruzione degli eventi non aveva subito sostanziali modifiche nel corso del dibattimento rispetto al processo del ‘48, le conclusioni cui si perverrà nella sentenza saranno un poco differenti, e a discapito dell’imputato. Ecco che cosa si afferma infatti nella sentenza riguardo alla partecipazione di Priebke all’esecuzione delle 335 vittime:
’… il concorso dell'imputato, concretatosi nella preparazione e controllo delle liste delle persone da mandare a morte e nella esecuzione dell'eccidio, non può essere messo in discussione. Lo stesso imputato ha sostanzialmente ammesso, pur contraddicendosi in più occasioni [v. dichiarazioni rese presso il campo di prigionia n. 209 di Afragola il 28/8/1946, nonché quelle rese nel corso del procedimento, dinanzi al Gip, nell'udienza preliminare del 3/4/1996 e nei memoriali a sua firma]:
- di aver collaborato, per tutta la notte sul 24 marzo, ad esaminare i fascicoli delle persone considerate ‘meritevoli di morte’ in base agli accordi precedentemente presi dal Kappler con i suoi superiori
- di aver personalmente partecipato a due esecuzioni, cagionando direttamente la morte di due persone
- di aver controllato per quasi tutta l'esecuzione, depennandoli dal relativo elenco, i nominativi di coloro che giungevano sul piazzale delle Cave Ardeatine…
Avendo appurato ciò, la sentenza passa ad esaminare il ruolo avuto da Priebke nel punto più controverso della vicenda: l’uccisone delle cinque persone che non erano comprese nelle liste che Priebke aveva avuto in mano durante ‘gran parte del pomeriggio del 24 marzo 1944’. A questo punto la sentenza esamina quelle che sono state le verosimili cause che alla fine hanno prodotto tale ‘tragico errore’. L’esposizione è assai lunga e articolata e in questa sede sarà sufficiente riportarne una breve sintesi seguita dalle conclusioni...
’… occorre premettere che le liste contenenti i nominativi delle persone da mandare a morte erano parecchie: alcune, compilate negli uffici dell'Aussenkommando di Roma, e contenenti vari nominativi per un totale di 270 persone ed un'altra, fornita dalla polizia italiana [c.d. lista Caruso], contenente i nominativi di cinquanta persone arrestate, a disposizione di detta polizia…
… le vittime dei primi autocarri provenivano dal carcere di via Tasso, le altre dal carcere di Regina Coeli. Ivi si trovava il tenente Thunat , accompagnato dall'interprete S. Tenente Kofler, del comando di polizia tedesca di Roma, il quale provvedeva a far avviare alle Cave Ardeatine i detenuti del terzo braccio a disposizione dell'autorità militare tedesca. Ultimato il prelevamento di questi detenuti, il Thunat si rivolgeva al Direttore del carcere per avere i cinquanta che erano a disposizione della polizia italiana e che dovevano essere consegnati dal questore Caruso. Poiché non era giunta la lista, se ne faceva richiesta telefonica al Caruso, da cui si aveva promessa di un sollecito invio a mezzo di un funzionario. Il tempo trascorreva senza che giungesse tale lista. Il Tunath telefonava ancora alla Questura e parlava con il Commissario Alianello al quale violentemente diceva che se non si mandava subito l'elenco avrebbe preso il personale carcerario [dich. Alianello, ud. del 26/6/1948]. Dopo un po' di tempo il Tunath, stanco di aspettare, incominciava a prelevare dei detenuti in maniera indiscriminata [appena arrestati -v. lett. Proc. Mil. Roma 9/9/47- documento prodotto il 10/5/1996 dal P.M.- B/1]. Poco dopo, sull'imbrunire, arrivava il Commissario Alianello con una lista di cinquanta nomi, datagli dal questore Caruso, che consegnava al direttore del carcere. Questi cancellava undici nomi, precisamente quelli indicati con i numeri progressivi da 40 a 49 e con i numeri 21 e 27 e li sostituiva con altri undici nomi relativi a persone che già erano state portate [rectius: prelevate] dal Tenente Tunath e che non erano comprese nella lista…
… il giorno successivo, il 25 marzo, il capitano Schutz e il capitano Priebke riferivano al Kappler che, da un riesame delle liste, risultava che i fucilati erano 335. Il secondo di quegli ufficiali spiegava che la fucilazione di cinque persone in più del numero stabilito da KAPPLER era dovuto al fatto che nella lista del questore Caruso le vittime non erano segnate con un numero progressivo ed erano cinquantacinque invece di cinquanta [interr. Kappler, ud. dell'8/6/1948]. [pag.29 sent.]…
… i motivi addotti dal Kappler sulla base delle informazioni a suo tempo fornitegli dal capitano Schutz e dal Capitano Priebke rispettano in parte la vera causa di tale fucilazione. Non è esatto, difatti, che le cinque persone fucilate in più siano fra quelle che erano a disposizione della polizia italiana e che esse siano sfuggite al controllo perché la lista di accompagnamento del Caruso indicava le persone senza numeri progressivi…
… per fare luce, anche se non completamente risolutiva, su questo inquietante frammento della già immane tragedia, nessuna indicazione utile è scaturita dalle dichiarazioni dell'imputato, né da quelle del coindagato Hass, del tutto inattendibili sullo specifico episodio, rese all'ud. dibattimentale del 12 giugno 1996. Due sono le ipotesi astrattamente formulabili in merito:
1) quella della colpevole ma involontaria esecuzione esorbitante, determinata dalla erronea inclusione dei cinque nominativi in eccesso [cinquantacinque e non cinquanta] in una lista non numerata e non adeguatamente controllata nel suo ammontare
2) quella del trasporto alle cave di cinque persone eccedenti, assolutamente non indicate in nessuna delle liste regolarmente numerate: con la consequenziale, inevitabile scoperta dell'errore e la ancora più criminosa volontarietà dell'esecuzione
Il Collegio ritiene che, nell'impossibilità di delineare con sufficiente e tranquillante certezza gli esatti contorni di ciò che veramente accadde in quel tristissimo epilogo dell'orrendo massacro, la prima ipotesi sia quella che presenta maggiori indici di verosimiglianza…’
La conclusione cui si è pervenuti [quella sottolineata dal sottoscritto] è della massima importanza. Si stabilisce infatti che le cinque vittime eccedenti furono trasportate sul piazzale antistante le Ardeatine in conseguenza del fatto che i loro nomi erano stati inclusi in una delle liste, di cui non era stato poi controllato l’esatto ammontare. Cadeva così [e non poteva essere diverso] un altro dei capisaldi della costruzione accusatoria del Pm Intelisano e delle ‘parti civili’, come chiaramente evidenzia la sentenza [l’enfasi è nel testo originale]:
‘… certo è possibile anche ipotizzare, come fanno il Pm e i difensori delle parti civili, che la presenza di 5 persone eccedenti il numero di 330 sia stata rilevata prima che queste venissero fucilate e che, con deliberata e disumana consapevolezza, esse siano state giustiziate per eliminare dei testimoni ‘scomodi’. Tale ipotesi si basa sintomaticamente sui seguenti elementi:
a) la dichiarazione resa dal coindagato Hass all'udienza dibattimentale del 12/6/96 nella quale egli fa riferimento ad un errore scoperto con l'arrivo dell'ultimo camion di prigionieri, ed a lui direttamente confidato, il giorno successivo alla strage, dal Kappler stesso mediante la frase: ‘…ho commesso una grande fesseria di far fucilare questi cinque…’
b) il fatto che la lista ‘italiana’ ritrovata presso il carcere di Regina Coeli [l'unica, tra quelle utilizzate nella strage, rimasta in copia, essendosi persa traccia di quelle ‘tedesche’] contenesse solo 50 nominativi progressivamente numerati
c) un particolare passo della già citata dichiarazione resa dal Kofler il 27/12/1946: ‘…quando arrivammo lì stava facendosi buio. All'arrivo alle cave vidi un gruppo di cinque prigionieri riuniti nello spiazzo davanti all'entrata delle cave. Vidi il Tenente Colonnello Kappler che parlava ai cinque prigionieri…’
Detta ipotesi, però, appare molto meno verosimile della prima, perché meno di questa resiste ad una attenta analisi probatoria ed alla evidenza logica.
- Le dichiarazioni dell'indagato HASS, infatti:
1) sono del tutto inattendibili perché egli, nel corso dell'esame, si contraddice più volte e riferisce particolari e circostanze che non poté percepire essendo rimasto alle Cave Ardeatine solo nei primi 15 minuti dell'esecuzione
2) sono di significato non univoco perché quando Kappler gli disse di aver fatto una ‘fesseria’, non doveva necessariamente riferirsi ad una sciocchezza volontaria, ma poteva anche voler intendere un errore non voluto
3) non trovano alcun riscontro oggettivo negli atti processuali
Tale riscontro non può rinvenirsi in quanto dichiarato dal Kofler [‘…vidi il Kappler che parlava ai cinque prigionieri…’] che, per l'estrema genericità del suo significato, non assume nemmeno la valenza di semplice indizio [la frase, peraltro, è: ‘…parlava ai cinque prigionieri…’ e non ‘…parlava di cinque prigionieri…’ come, travisando incredibilmente il testo scritto, vorrebbero P.M. e Parti Civ.]. E nemmeno può identificarsi nel riferimento a voci correnti fra le SS che, seppure fossero effettivamente provate, non sarebbero comunque utilizzabili ai sensi dell'art. 194, c. 3, CPP.
Anche se qualcuno avesse rilevato la presenza di cinque persone oltre quelle indicate dalle liste, non avrebbe avuto nessun senso o utilità sopprimerle: la disumana strage ormai era stata portata a termine e quelle esigenze di segretezza che l'avevano preceduta, per evitare scontate, prevedibili reazioni o ribellioni della popolazione romana, non sussistevano più; anzi, la perversa logica della rappresaglia, [che si sostanzia in una via di fatto finalizzata a terrorizzare la popolazione ed a scoraggiare altri attentati o sabotaggi] esigeva che alla notizia dell'accaduto fosse data la più ampia diffusione, che l'eccidio fosse conosciuto dal maggior numero di persone: ed è esattamente ciò che fecero le autorità militari tedesche, facendo pervenire il giorno dopo [25 marzo 1944], a tutti gli organi della stampa romana, la notizia della strage che fu pubblicata immediatamente con grande rilievo. Ed allora è conseguenziale chiedersi perché mai Kappler [l'unico che, comunque, avrebbe potuto impartire l'ordine di sopprimere anche quei cinque testimoni ‘scomodi’] avrebbe dovuto dilatare un atto criminoso di per sé già enorme, assumendosene il grave peso morale e giuridico, quando sarebbe stato del tutto normale e agevole disporre, tutt'al più, la restrizione delle persone ‘scomode’ in apposito luogo, dal quale non potessero comunicare con nessuno e riferire quanto avevano visto. Peraltro ben poco esse avrebbero potuto svelare sui particolari dell'esecuzione, che non sarebbero stati percepibili da chi fosse rimasto in attesa sul piazzale, senza entrare nelle Cave.
E queste argomentazioni trovano diretta conferma in quanto accadde al disertore austriaco Joseph Raider che, dopo essere stato portato sul piazzale delle cave per essere fucilato, venne ricondotto di nuovo in via Tasso a causa della sua nazionalità...
Dunque la causa originaria della tragedia di queste cinque persone è stata trascuratezza e negligenza… Priebke ne è stato responsabile?… secondo il Collegio si, almeno in parte…
‘… concludendo sul punto, il Collegio ritiene:
- che, sia del tutto insufficiente la prova del concorso dell'imputato nella deliberata intenzione di eliminare le cinque persone fucilate in eccesso, non potendosi andare oltre il limite delle mere ipotesi o delle semplici congetture
- che, in ogni caso, l'ordine di uccisione avrebbe dovuto essere necessariamente impartito da Kappler ed il concorso dell'imputato nella sua esecuzione sarebbe punibile per le stesse ragioni per cui lo è il concorso nelle altre uccisioni, pur assumendo gli inquietanti e più gravatori caratteri di un cinico e spietato crimine, privo della apparente [e, per quanto si vedrà, del tutto irrilevante] giustificazione della rappresaglia
- che, debbano conseguentemente condividersi, sul punto, le già evidenziate conclusioni della sentenza Kappler, e ricondursi ad una imperdonabile negligenza dell'imputato il superamento del già assurdo limite numerico delle vittime; con la conseguenziale sua oggettiva responsabilità ex-art. 82, c. 2, CP, per le ragioni che diffusamente verranno espresse al par 9…
Fin qui è del tutto evidente che la sentenza non si discosta ancora in nulla da quella del 1948, che aveva visto i subordinati di Kappler assolti da ogni capo di imputazione e, a voler essere sinceri non si capisce a questo punto quale elemento, dopo che la testimonianza del ‘supertestimone’ Karl Hass, ’asso di briscola’ di Intelisano, è stata ridimensionata per quello che è, vale a dire di valore pressoché nullo, possa intervenire a modificare la sentenza di allora…
Andando comunque avanti la sentenza passa ad esaminare il ruolo di ‘torturatore’ assunto da Priebke in via Tasso, e dal momento che Priebke si trovava sotto processo non per quello che aveva fatto in via tasso, ma per l’episodio delle Adeatine, risparmio al lettore questa ennesima figura meschina fatta da Intelisano e dai suoi così ‘affidabili’ testimoni.
Esclusa ogni responsabilità [salvo quella oramai assai ‘scaduta’ di ‘ trascuratezza nell’esame delle liste’] di Erik Priebke nella fucilazione delle cinque vittime ‘in eccesso’, escluso che possano essere impugnati contro di lui fantastici e totalmente inesistenti episodi di ‘tortura’, non restava altro oramai che il ‘corpo principale del reato’, quello per il quale sia Herbert Kappler sia i suoi subordinati nel 1948 erano stati assolti: aver obbedito all’ordine di rappresaglia che imponeva di fucilare dieci Italiani per ogni Tedesco morto in via Rasella. Ecco che cosa afferma la sentenza [l’enfasi è nell’originale]:
’… esso fu un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano anche se commesso da persone che, secondo il diritto internazionale, non erano legittimi belligeranti. Il collegio condivide pienamente e senza riserve le argomentazioni già espresse dalla sentenza Kappler, ribadite in maniera definitiva ed incontestabile, per l'autorevolezza della decisione, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione [sentenza 9/5/1957]…
… si è già detto che l'attentato di via Rasella fu effettuato da una squadra di partigiani appartenenti ad una organizzazione militare clandestina inquadrata nella Giunta Militare; quest'ultima seguiva le direttive di carattere generale provenienti dal Comitato di Liberazione Nazionale ed aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni. In assenza di un capo responsabile di tutte quelle organizzazioni, ognuna di queste agiva in maniera indipendente attenendosi, tramite il proprio capo, solo alle direttive della Giunta Militare [organo collegiale composto dai capi delle sei organizzazioni che rappresentavano i più importanti partiti politici] con la quale, però, non sussisteva un rapporto organico di subordinazione. All'epoca dell'attentato il movimento partigiano aveva assunto notevoli proporzioni e si era dato una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato [come invece avvenne in seguito] quelle caratteristiche che potevano farlo qualificare come legittimo organo belligerante. In conseguenza di ciò, l'attentato di via Rasella, pur essendo un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano [confermato dal fatto che, successivamente, lo Stato considerò come propri combattenti i partigiani che avevano compiuto azioni belliche contro i nazifascisti nel periodo dell'occupazione nemica, ed autorizzò la concessione di ricompense al valore militare agli appartenenti ai G.A.P. [Gruppi di Azione Patriottica] ed alle squadre cittadine indipendenti], dal punto di vista del diritto internazionale fu un atto di guerra materialmente illegittimo [art.1 della Convenzione dell'Aia, del 1907]…’
Anche questa sentenza dunque, come tante altre che l’ hanno preceduta e seguita, ha ribadito un principio giuridicamente ina6ttaccabile: l’azione di via Rasella è stata un atto di guerra illegittimo, che come tale, in base alla Convenzione dell’Aia del 1907, concedeva ai Tedeschi il diritto alla rappresaglia… come già era avvenuto nel 1948 però la sentenza ha dovuto stabilire se la ‘ritorsione’ delle Ardeatine rientrava o meno in tale diritto, e anche qui, come vedremo, la sentenza del ’48 e quella del ’96 non differiranno di molto [l’enfasi è nell’originale]…
’… in conseguenza di quanto si è appena detto, ossia dello stretto rapporto sussistente fra il movimento partigiano ed il legittimo governo [e quindi lo Stato italiano], l'attentato di via Rasella, essendo atto di guerra riferibile allo Stato italiano ma internazionalmente illegittimo, dava facoltà allo stato occupante che aveva subito quell'atto, di agire in via di rappresaglia, ossia di compiere un'azione per far cessare quella violazione o per scoraggiarne altre… la rappresaglia, però, deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui reagisce, anche se non deve essere necessariamente dello stesso tipo…
… il principio della proporzionalità non è mai stato posto in discussione dagli studiosi del diritto internazionale, trovando la sua origine negli indefettibili assiomi della razionalità. E' utile sottolineare che la rappresaglia deve avere come finalità la prevenzione o la repressione, non la vendetta; essa deve tendere alla cessazione o alla non-reiterazione di un'azione lesiva illegittima, e deve sostanziarsi in una reazione diretta a tale scopo e non superiore all'offesa: altrimenti si trasforma in un atto a sua volta ingiusto ed illegittimo, che provoca una spirale infinita di reazioni sproporzionate. Ciò è confermato dal limite generale all'attività degli Stati fissato dalle consuetudini internazionali e richiamato nel preambolo alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, che vieta di colpire i diritti fondamentali stabiliti dallo ‘jus gentium’, dalle consuetudini dei paesi civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica. Ora, con il massacro delle Fosse Ardeatine si determinò una sproporzione enorme tra l'uccisione di 33 soldati tedeschi e quella di 335 cittadini italiani, sia per l'assurdo numero delle vittime, sia per il danno determinato, nel quadro delle operazioni belliche, dalla soppressione di ben cinque generali, undici ufficiali superiori, ventuno ufficiali inferiori e sei sottufficiali delle FF.AA. italiane. La rappresaglia, dunque, per il modo e per la misura nella quale fu materialmente attuata, non può che considerarsi illegittima, ed il relativo ordine manifestamente criminoso…’
Così si è espressa la sentenza e, pur col massimo rispetto che si deve al giudice Agostino Quistelli, è necessario fare nuovamente alcune osservazioni. Non è un mistero per nessuno, tanto più che i massimi dirigenti della ‘Giunta Militare’ [Amendola, Pertini e lo stesso Togliatti] lo hanno più volte ribadito, che lo scopo ‘strategico’ dell’azione di via Rasella fosse quello, in previsione dell’imminente ‘liberazione’ della città da parte degli anglo-americani, di creare una situazione favorevole ad una ‘insurrezione popolare ’ che instaurasse di fatto a Roma un ‘governo provvisorio’ di stampo sovietico in contrapposizione al ‘legittimo’ governo Badoglio. Come ha descritto per esempio lo storico Luciano Moia:
‘… una svolta radicale nella lotta contro i nazifascisti era giudicata assolutamente necessaria dai capi del Pci, i quali ben sapevano che la spirale di sangue, una volta innescata, è inarrestabile. L’arrivo dei Tedeschi non aveva coinciso infatti non la formazione di un netto schieramento d’opposizione nel mondo operaio. Anzi le tonnellate di generi alimentari, di carbone, di legna, le migliaia di copertoni di bicicletta distribuiti dai Tedeschi erano serviti ad allentare la tensione e diffondere una sorta di attendismo…’
Ora è ovvio che tale eventualità, certamente non realistica con il senno del poi, deve essere stata del tutto evidente ai Tedeschi e nella decisione delle misure di rappresaglia da adottare contro l’attentato di via Rasella non può non aver avuto il suo peso la prospettiva di evitare il terribile bagno di sangue [diciamo all’incirca mille morti tra i Tedeschi e centomila morti tra i Romani, ossia uno a cento…] che avrebbe comportato la repressione di un’insurrezione di grandi proporzioni [diciamo stile Varsavia] in Roma. Di fronte a tale prospettiva, che esigeva al massimo grado non solo la ‘repressione’ ma anche, e soprattutto, la ‘prevenzione’, potevano i Tedeschi prendere in considerazione una risposta ‘equilibrata’ ovvero ‘proporzionata’?… Tanto più dopo che nei mesi precedenti erano stati affissi ovunque dei manifesti che preannunciavano rappresaglie proprio in rapporto uno a dieci in risposta ad atti terroristici, come ribadisce la stessa sentenza?…
’… per completezza di analisi, è opportuno affrontare due questioni storiche molto discusse che, nel corso del dibattimento, si è cercato di riproporre:
1) se siano stati affissi o pubblicati bandi militari che, qualche tempo prima della strage, avvertivano la popolazione romana della ineluttabilità di rappresaglie, con uccisione anche di civili nel rapporto di 10 a 1
2) se vi sia stato il pubblico avvertimento, rivolto dalle autorità militari tedesche agli attentatori di via Rasella, che, qualora gli stessi non si fossero immediatamente presentati, sarebbe seguita una rappresaglia secondo il rapporto suddetto
Per quanto attiene al punto 1), è storicamente accertato che lo Stato Maggiore della Wermacht aveva emanato un ordine generale di rappresaglia, stabilendo un rapporto di 10 ad 1 per le zone di operazione del fronte occidentale [in quello orientale il rapporto era ancora più grande]. A tale direttiva dei massimi vertici militari tedeschi si raccorda, dunque, il problema dell'eventuale esistenza di bandi militari affissi sui muri di Roma prima della strage. Non possono ignorarsi al riguardo alcune testimonianze che affiorano dai verbali del dibattimento Kappler: come quella del Questore Presti Umberto [15.6.1948, p.412]: ‘ricordo che, verso gennaio o febbraio 1944, venne messo un manifesto con il quale si avvertiva la popolazione che in caso di attentato ci sarebbero state rappresaglie di 1 a 10’; o quella di Frigenti Emilio [28.6.1948, p.548]: ‘… ci furono altri attentati; ricordo quello di via Tomacelli dove furono colpiti due ragazzi; dopo fu messo un bando il quale diceva che per ogni soldato tedesco ucciso sarebbero stati fucilati 10 italiani; ciò fu il 19 marzo… ’. Tali testimonianze, trovano riscontro [anche se non completamente attendibile a causa della personalità del dichiarante], nelle parole di Blasi Guglielmo [colui che tradì i ‘gappisti’ rivelando i loro nomi]: ‘…il 19 marzo uscii di casa verso le 10.00 ed in via Modena vidi un gruppo di gente che leggeva un manifesto; mi avvicinai anch'io e vidi che in esso c'era scritto che i tedeschi minacciavano rappresaglie contro i sabotatori con la misura di 10 italiani per ogni tedesco ucciso…
… per quanto riguarda il punto 2), invece, è pacifico che nessun avvertimento della imminente strage pervenne in alcun modo agli attentatori di via Rasella, sia perché ciò è stato chiaramente escluso da tutti i maggiori responsabili della vicenda [da Kesselring a Kappler], sia perché non ce ne sarebbe stato il tempo a causa dell'esiguo intervallo tra l'attentato [compiuto alle ore 15.00 circa del 23 marzo 1944] e la orribile strage, iniziata appena 24 ore dopo lo scoppio della bomba e portata a termine alle 19.30 del 24 marzo 1944. Ma anche se questa minaccia fosse stata realmente rivolta ai partigiani, non può ritenersi che questi avessero il dovere, quanto meno morale, di presentarsi per evitare il barbaro massacro: ciò avrebbe costituito un pericolosissimo e inammissibile cedimento alla ferocia nazista, che avrebbe potuto paralizzare ogni successiva attività della Resistenza; cedere ad un ricatto del genere, avrebbe comportato la rinuncia ad ogni futura azione di disturbo o danneggiamento dell'apparato bellico tedesco; una eventuale presentazione dei militanti dei G.A.P. avrebbe avallato consecutive inammissibili pretese, incompatibili con la natura stessa delle azioni belliche. L'unica via percorribile dagli attentatori, se un simile avvertimento fosse esistito veramente, sarebbe stata quella di combattere strenuamente, armi in pugno, per impedire il compimento della strage, non certo quella di condannarsi a morte consegnandosi spontaneamente al nemico e pregiudicando irrimediabilmente la lotta di liberazione…’
Sia come sia, anche su questo punto, ossia l’illegittimità della rappresaglia in ragione dell’eccessivo numero di vittime in rapporto all’attentato, le sentenze del ’48 e del ’96 sono sostanzialmente allineate, tanto che il lettore a questo punto comincerà a porsi un ovvio quesito: ma allora in che consisterà alla fine la differenza?… è quello che andremo subito a vedere [l’enfasi è nel testo originale]…
’… la difesa dell'imputato ha sostenuto che sarebbe conforme a giustizia la dichiarazione di non punibilità del Priebke per l'esistenza di una causa di giustificazione: l'adempimento di un dovere imposto dall'ordine impartitogli dal colonnello Kappler, suo superiore gerarchico. Tale tesi, però, non ha fondamento giuridico. La partecipazione dell'imputato al barbaro massacro non può essere giustificata dalla discriminante prevista dall'allora vigente art.40 CPMP [che, essendo norma sostanziale e non processuale, è tuttora applicabile alla fattispecie in esame, nonostante la sua avvenuta abrogazione in forza dell'art.22, legge 11/07/1978, n.382, e la conseguente espansione, verso i reati militari, dell'esimente di più limitata efficacia prevista dall'art.51, c.3, CP]. Sono carenti, infatti, le condizioni ed i presupposti della sua applicabilità. Il terzo comma di detto articolo stabilisce che se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine: esclude, perciò, la responsabilità dell'inferiore per un fatto di reato commesso nell'eseguire un ordine. Il successivo comma 4, però, dispone che quando il fatto è manifestamente criminoso, l'inferiore deve rifiutarsi di eseguire l'ordine, altrimenti risponde del reato assieme al superiore che tale ordine ha impartito. Non v'è dubbio che l'ordine del massacro fu manifestamente criminoso e l'imputato ora non può addurre a sua discolpa la mancata consapevolezza di tale palese criminosità: qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili principi che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che in periodo bellico…’
Eccola quindi la sostanziale differenza rispetto alla sentenza del ’48. Allora la Corte aveva stabilito che, pur essendo l’entità della rappresaglia esorbitante i limiti della legittima ritorsione, tuttavia Kappler e gli altri imputati erano convinti di obbedire ad un ordine legittimo. Quasi cinquant’anni dopo un’altra Corte di Giustizia stabiliva invece che quell’ordine era, e non poteva essere altrimenti, manifestamente criminoso. Esistono valide motivazioni per stabilire quali dei due giudizi, quello del ’48 emesso poco dopo gli eventi e con il ricordo della tragedia della guerra ancora assai vivo, o quello del ’96 emesso dopo più di cinquant’anni dai fatti, periodo di tempo nel quale tutti quanti siamo stati imbamboniti con falsi concetti di ‘rifiuto della guerra’ a senso unico?… Evidentemente no, ed essendo la cosa del tutto arbitraria nessuna valida motivazione può essere di fatto portata a sostegno dell’una o dell’altra tesi. In sostanza, secondo il Tribunale Militare di Roma, Erik Priebke, e con lui il colonnello Kappler e tutti gli altri subordinati che da tale accusa erano stati a suo tempo scagionati, era colpevole del delitto più grave tra quelli contestati a lui e agli altri: omicidio plurimo.
Questo era conseguenza dell’esame di un altro aspetto della vicenda, aspetto [e questo particolare è oltremodo significativo] che nel processo del ’48 non era stato neppure preso in considerazione: la possibilità pratica che Priebke aveva di disubbidire agli ordini senza conseguenze per sé e per i famigliari…
’… stabilito che l'imputato accettò comunque il rischio che l'ordine fosse manifestamente criminoso, è conseguenziale ritenere che egli dovesse negare esecuzione a quell'ordine, se voleva esimersi da responsabilità penale per concorso con il superiore. Ma il Priebke poteva disobbedire a Kappler ?… e quali sarebbero state per lui le conseguenze di tale disobbedienza ?…
Secondo la tesi difensiva , l'imputato non avrebbe potuto disobbedire perché:
- il Capitano Schutz, che aveva avuto l'incarico di dirigere l'esecuzione, aveva riunito ufficiali e sottufficiali presenti alle Cave ed aveva detto che ‘quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via di uscita che mettersi al fianco dei fucilandi e che anche essi avrebbero avuto un colpo’ [v. pag. 21 sent. Kappler]
- la legislazione tedesca prevedeva la pena di morte in un simile caso di disobbedienza, così come risultava evidente dalla lettura del codice penale militare di guerra e dai chiarimenti forniti in merito dal consulente tecnico della difesa, ascoltato all'udienza dibattimentale del 3 giugno 1996
Secondo la tesi accusatoria , invece, il Priebke poteva e doveva disobbedire all'ordine perché:
- l'art. 47 del codice penale militare tedesco del 1926, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva spazi all'autovalutazione o al sindacato dell'ordine criminoso ricevuto ed in ogni caso il reato di disobbedienza non comportava la pena di morte se non in casi di estrema gravità [ad es. durante un combattimento, in circostanze di estremo pericolo, e così via], mentre l'ordine di partecipazione alla esecuzione non rientrava in tali ipotesi
- il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Tenente di vascello Gerhard Schreiber, storico, addetto all'archivio militare tedesco delle SS in Friburgo, all'udienza dibattimentale del 3/6/1996 aveva reso significative dichiarazioni e prodotto sufficiente documentazione per poter concludere che, in molti casi analoghi di disobbedienza anche da parte di ufficiali, nessuno era stato mai punito con la pena di morte ma soltanto con provvedimenti amministrativi più o meno rigorosi [quali la punizione disciplinare, il trasferimento al fronte, la compromissione della carriera] o con condanne a pene lievi
- la minaccia del Capitano Schutz poteva intimorire solo i militari di truppa ed i sottufficiali ma certamente non il Priebke, [suo parigrado, anche se meno anziano] il quale non poteva ovviamente ignorare che la eventuale competenza funzionale per un atto di tale gravità spettava solo al colonnello Kappler
- Kappler non aveva mai prefigurato esecuzioni sommarie e rivolto minacce di morte a nessuno dei militari di truppa o degli ufficiali incaricati dell'esecuzione che avessero disobbedito all'ordine di sparare; ciò risultava implicitamente dagli atti del relativo processo, e inoltre
- dalle dichiarazioni da lui rilasciate al giornalista della RAI, Crescimbeni, nel corso di un'intervista del febbraio 1974, ritualmente acquisite attraverso l'ascolto della relativa registrazione, nell'udienza del 12 giugno 1996
- dal fatto che nulla successe al soldato Amonn , che non ebbe la forza di sparare e svenne, né all'esitante capitano Wetjen che, con modi camerateschi, fu accompagnato all'interno della grotta ed affiancato dal Kappler nel momento drammatico della esplosione del colpo
A parere del Collegio, la tesi accusatoria è fondata
Il Priebke, come d'altronde tutti gli altri ufficiali convocati presso le Cave Ardeatine per il terribile massacro avrebbe dovuto rifiutare di dare esecuzione ad un ordine così obiettivamente criminoso, e, per quanto già detto, soggettivamente recepito come tale attraverso l'indiretta consapevolezza, la volontaria accettazione del rischio di palese illegittimità della strage che si stava per compiere.
Giova sottolineare che le risultanze processuali consentono di stabilire che le possibili conseguenze per l'imputato del rifiuto di partecipare a quell'orribile strage erano:
1) un provvedimento disciplinare e/o il trasferimento al fronte e/o un rallentamento del cursus militare: in tal caso le conseguenze sarebbero state molto lievi e non paragonabili a quelle dell'obbedienza all'ordine palesemente criminoso
2) il deferimento ai rigorosi Tribunali delle SS: in tal caso egli avrebbe sempre potuto giustificare la disobbedienza con la ritenuta palese criminosità dell'ordine ed ottenere un proscioglimento in base ai principi vigenti nel sistema penale militare tedesco, del tutto identici a quelli del nostro articolo 40 cpmp
In ogni caso, il paragrafo 94 del cod. mil. tedesco, così regolava le ipotesi di disobbedienza: ‘1)-Chi rifiuta l'obbedienza o parole o azioni o persevera nel disobbedire ad un ordine ripetutamente mantenuto in fatti di servizio, è punito con la consegna di rigore non inferiore a 14 giorni o con il carcere o la detenzione in fortezza. 2)Se il reato è compiuto in operazioni, o costituisce un caso particolarmente grave, allora può essere riconosciuto meritevole di pena di morte o ergastolo o reclusione temporanea da uno a quindici anni’.
Da tale lettura si desume chiaramente che l'eventuale disobbedienza, nelle circostanze di causa, sarebbe ricaduta nella previsione del n.1) del par. 94 e solo una errata interpretazione circa la sua ‘particolare gravità’ avrebbe potuto ricondurla all'ipotesi sub 2, sanzionabile però, al massimo, con la reclusione temporanea, scongiurabile, nel caso di un eventuale processo, in base a quanto già accennato alla pagina precedente, n.2).
3) la minaccia di esemplare ed immediata punizione con la morte: in tal caso egli avrebbe potuto recedere dal rifiuto e partecipare all'esecuzione solo per salvare la propria vita, avvalendosi della discriminante dello stato di necessità, prevista da tutti gli ordinamenti giuridici, compreso quello tedesco; in tale ipotesi, infatti, nessuno avrebbe potuto pretendere dal Priebke un comportamento eroico ed il sacrificio della propria vita per evitare di concorrere in una disumana esecuzione.
In tutte le ipotesi appena esaminate il Priebke, dunque, avrebbe avuto una via d'uscita: essa, però, non poteva certamente essere quella di obbedire all'ordine apertamente delittuoso, se non in caso di pericolo attuale per la propria vita; e poiché tale pericolo non si è mai realisticamente profilato, è conseguenziale il suo coinvolgimento nella responsabilità dell'intero eccidio, a titolo di concorso con tutti gli altri esecutori…
Stabilita così, pur con argomentazioni che di fatto lasciano assai perplessi, la colpevolezza dell’imputato, per deliberare se egli dovesse o no trascorrere il resto della sua vita recluso, era necessario valutare, con il solito metro del ‘cavillo’ e del ‘bilancino’, aggravanti ed attenuanti e quali avessero il maggior peso. Cominciamo dalle aggravanti impugnate dal Pm Intelisano, le quali si riducono in sostanza a due: premeditazione e crudeltà…
’… il Collegio, pur ritenendo sussistenti le contestate aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone, considera necessario un approfondito esame dei loro presupposti fattuali e giuridici…
… non sembra superfluo sottolineare che il teste escluse tale aggravante in merito all'uccisione delle dieci persone fatte aggiungere da Kappler, per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato tedesco e l'ordine di maggiorazione. ‘…è ha rilevanza che tra l'ordine dell'uccisione e l'evento dell'uccisione si siano interposte probabilmente alcune ore, essendo tale lasso di tempo imposto da necessità intrinseca all'esecuzione dell'ordine. L'esclusione dell'aggravante è addirittura intuitiva per l'uccisione degli altri cinque …’
…è ovvio, poi, che il problema di tale aggravante non si pose per l'uccisione delle prime 320 vittime giacché si pervenne, per tale fatto, all'assoluzione del Kappler e degli altri coimputati, per la non consapevolezza della manifesta criminosità dell'ordine. Ora non v'è chi non veda la pesante influenza di queste stesse argomentazioni del Tribunale Supremo militare, anche per quanto riguarda la soppressione dei 320 ostaggi iniziali. Il Kappler ebbe dal Generale Maeltzer l'ordine di individuare le persone da fucilare alle ore 17-18 del 23/3/1944 e lo trasferì ai suoi collaboratori chiedendone l'apporto. In quel momento nè lui nè i suoi subordinati sapevano di dover poi partecipare alla strage, e l'intervallo di tempo fra tale attività di ricerca e l'esecuzione del massacro [circa 20 ore], non sembra essere eccessivamente più lungo di quello ‘intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine’, e tale da integrare una premeditazione che sia morfologicamente tra le più gravi. Il Collegio ritiene, in effetti, che la premeditazione abbia assunto caratteri di non particolare gravità, sia perché la risoluzione criminosa non ha avuto origine solo nella autonoma, diretta e malvagia volizione di coloro che hanno eseguito la strage, ma anche nella determinazione dei superiori in grado, sia perché l'intervallo tra ideazione criminosa e sua attuazione, è molto più prossimo allo spazio temporale ‘intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine’, che a quello necessario e sufficiente a far desistere dal proposito delittuoso…
… non si può, poi, non rimarcare la intuitiva, palmare differenza che esiste tra intenzione omicida autonoma, ferma, radicata nel tempo, [a volte per settimane o per mesi] senza resipiscenze o tentennamenti, e l'intenzione omicida imposta [sia pure illegittimamente] ed attuata a distanza di poche ore. Tutto questo per concludere che la premeditazione addebitabile al Priebke si carica di significati peggiorativi meno intensi di quelli normalmente presenti nel delitto ex-art, 575 C.P., con conseguenti riflessi sulla valutazione comparativa ex-art. 69 C.P. Del resto lo stesso Pm, forse per una dimenticanza bizzarra ma emblematica, sia in sede di requisitoria finale che di replica, ha menzionato solo l'altra aggravante della crudeltà, trascurando del tutto di esporre la sua opinione circa la sussistenza e la valenza della aggravante in discorso…
… l’aggravante della crudeltà verso le persone sussiste nelle sue componenti essenziali; essa, però, [nonostante il disagio che un tema così drammatico suscita in chi deve occuparsene], deve essere analizzata attentamente e ridimensionata con riguardo alle modalità dell'esecuzione che, a parere del Collegio, non sembrano coincidere pienamente, in punto di fatto, con quelle ritenute nella sentenza Kappler…
… il Collegio ritiene che non sia incontestabilmente certo che le persone venissero fatte salire sui cadaveri accatastati delle vittime precedenti [tale era stata la motivazione addotta dal Pm Intelisano per giustificare l’aggravante di crudeltà verso le persone… - n.d.r.] , quindi ritiene che tale aggravante debba essere depurata della sua componente di fatto più raccapricciante, e riportata ad una dimensione che, pur superando il limite di ciò che era necessario per la produzione stessa dell'evento di morte, non trasmoda nella inutile ed esagerata efferatezza… è molto improbabile [se non inverosimile] che qualcuno, o addirittura il colonnello Kappler, abbia avuto la folle, balzana idea di procedere in un modo così stupidamente barbaro, sia perché esso sarebbe stato obbiettivamente inconciliabile con i ristretti tempi dell’esecuzione, sia perché avrebbe accresciuto smisuratamente le difficoltà della fucilazione. Basti pensare all'enorme, oggettiva difficoltà [se non all'impossibilità] che cinque persone, con le mani legate dietro la schiena, avrebbero dovuto superare per salire tutte insieme, contemporaneamente, su un cumulo di vittime che poteva anche superare il metro, ed a quanto sarebbe stato arduo, per i cinque carnefici che le seguivano, rimanere in piedi su un mucchio di corpi senza vita e sparare un colpo mortale alla nuca, nonostante il precarissimo, instabile equilibrio derivante dall'assurda posizione. Senza contare che tale barbaro modo avrebbe richiesto tempi molto più lunghi rispetto ad una fucilazione eseguita secondo le modalità riferite da tutti i coimputati, e cioè con il sistematico accantonamento verso il fondo della galleria ed il successivo accatastamento di quei poveri corpi…
… ve n'è abbastanza per concludere che appare molto dubbio, in punto di fatto, questo inquietante segmento di crudeltà, e quindi anche questa aggravante, pur sussistendo, assume connotazioni meno gravatorie di quelle addebitate al correo Kappler. Esse influiranno, come si vedrà, nella comparazione con le attenuanti…’
Negate in pratica circostanze aggravanti di qualsiasi tipo a carico dell’imputato Erik Priebke, già risultava evidente che il reato ascrittogli non meritava la pena dell’ergastolo e pertanto l’esigenza formale di giudizio per la prescrizione del reato sarebbe a questo punto stata rispettata. Naturalmente per completezza era necessario stabilire anche le eventuali circostanze attenuanti, che come vedremo non mancavano. E’ stato scritto a suo tempo da quasi tutta la stampa ‘allineata’ che, ‘incredibilmente’ a Priebke fu concessa nella sentenza del ’96 come attenuante la buona condotta tenuta dopo la fine della guerra e su questa sola base fu dichiarato non punibile… Ebbene ciò è assolutamente falso!… a Priebke fu riconosciuta come attenuante principale [come già era stato anche al processo di Norimberga] la circostanza di aver eseguito un ordine tassativo impartitogli dai superiori, come la sentenza afferma in maniera inequivocabile [l’enfasi è aggiunta]…
’… il reato ascritto, pur nella sua oggettiva ed indiscutibile gravità, appare circostanziato da due attenuanti che si ritengono concedibili all'imputato: quella prevista per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato [art. 59, n.1, CPMP, applicabile anche in tempo di guerra per il richiamo contenuto dalla art. 47 cpmg] e quella prevista dall'art. 62/bis CP [attenuanti generiche] richiamato dall'art. 47 CPMP. È fuori discussione il fatto che l'imputato abbia partecipato all'eccidio, adempiendo all'ordine impartitogli dal colonnello Kappler, comandante del reparto cui apparteneva. Ed è fuor di dubbio che tale ordine, pur non integrando i presupposti della esimente dell'art. 40 CPMP a causa della sua palese delittuosità, abbia determinato il capitano Priebke a concorrere nella strage delle Fosse Ardeatine. Per escludere l'attenuante occorrerebbe dimostrare una autonoma, volontaria, indipendente scelta dell'imputato e la sua libera e consapevole decisione di partecipare in ogni caso e ad ogni costo a quell'orribile fucilazione. Ma di tutto questo non appare alcuna traccia negli atti del processo. Nessuna risultanza processuale porta a concludere che il capitano Priebke si sia offerto come volontario complice della strage, oppure a supporre che, anche in assenza di ordini superiori, egli si sarebbe comunque unito ai carnefici per soddisfare un cinico desiderio di vendetta o una improbabile libidine di sangue. Egli non aveva parenti o amici tra i soldati deceduti per l'attentato di via Rasella, né i tratti della sua personalità, quali emergono dalle carte processuali, [nonostante la sua partecipazione, nei limiti già visti, alle torture di via Tasso], sembrano delineare l'immagine di un ufficiale portato istintivamente e sistematicamente alla violenza ed alla crudeltà necessarie per proporsi come libero e volontario correo nel massacro. Né può aderirsi a quanto sostenuto da qualche difensore di parte civile: esisteva una tale convergenza tra il colonnello Kappler ed il suo collaboratore preferito, una tale coincidenza di vedute e di impostazione caratteriale ed ideologica, che l'imputato aderì sicuramente, senza perplessità ed obiezioni, all'ordine del suo carismatico superiore e non fu affatto indotto al reato da questi; di conseguenza egli sarebbe immeritevole dell'attenuante. A prescindere dalla mancanza di qualsiasi elemento che possa dimostrare l'intima adesione del capitano Priebke a quell'ordine, è appena il caso di rilevare che anche il Kappler non agì sua sponte. Egli fu incaricato dell'esecuzione non perché si fosse volontariamente proposto al generale Maeltzer, ma solo perché il Maggiore Dobrik [comandante del Battaglione ‘Bozen’ falcidiato dallo scoppio della bomba] aveva avanzato riserve circa l'idoneità fisica e psicologica dei suoi uomini. Inoltre, anche ammettendo affinità elettive e particolari coincidenze della visione generale, morale, socio-politica e militare di due personalità, non può dedursene necessariamente la convergenza di idee anche su singoli atti, specie se di tanta gravità e negatività. Per concludere, tutto porta a supporre che il capitano Priebke, se non avesse ricevuto un formale ordine dal superiore, si sarebbe molto volentieri sottratto ad un'azione così moralmente riprovevole e così giuridicamente pericolosa, ed avrebbe certamente evitato di partecipare ad una esecuzione tanto disumana da segnare chiunque per tutta la vita. Ciò è, tra l'altro, confermato dalle stesse dichiarazioni dell'imputato al quale, pertanto, l'attenuante in discorso può essere riconosciuta...’
Ma la circostanza attenuante più valida, quella che con disperati quanto inutili sforzi il Pm Intelisano e i legali dei ‘famigliari delle vittime’ avevano cercato di non far accettare, è il fatto che il capitano Erik Priebke aveva in realtà agito, come moltissimi altri, imprigionato in una terribile realtà che lui non poteva assolutamente dominare né in qualsiasi modo modificare, come risulta in modo inequivocabile dalla sentenza [l’enfasi è aggiunta]…
[color=red][b]‘… prima di scendere all'esame concreto delle situazioni di fatto particolari e degli elementi diversi da quelli indicati nell'art. 133 C.P., che il Collegio ritiene di valutare a favore dell'imputato, sembrano opportune alcune considerazioni. Se qualcuno avesse rifiutato di obbedire all'ordine del Colonnello Kappler ed avesse avanzato obiezioni o dubbi circa quel barbaro modo di colpire persone inermi ed estranee ad un attentato che, anche se ritenuto proditorio, rientrava pur sempre nella tragica e fatale logica della guerra, se qualcuno avesse suscitato perplessità circa l'enormità dell'azione che si stava profilando, forse la ‘rappresaglia’ avrebbe avuto una diversa fisionomia, forse sarebbe prevalsa l'originaria idea del generale Von Mackensen di colpire solo le persone condannate a morte o di limitare la reazione tedesca entro limiti e dimensioni molto più ridotte. Certo… però ciò non era agevole. Non era facile per il capitano Priebke opporsi ad un superiore dalla personalità forte ed ambiziosa come quella di Kappler e ad un ordine che proveniva, attraverso i massimi vertici della Wermacht, direttamente dallo Stato Maggiore di Hitler; svestirsi dell'ambito mentale, portato all'obbedienza pronta e cieca, che costituiva la struttura portante della rigidissima organizzazione delle SS; non considerare che ordini di rappresaglia, di proporzioni anche più mostruose ed aberranti, erano stati eseguiti nello scenario di guerra di altri paesi europei occupati da nazisti [e forse anche a Roma]; non subire l'angoscioso patema di una denunzia ai Tribunali militari delle SS, estremamente rigidi e fortemente condizionati dalle direttive o dalle decisioni di Himmler. Perché, nonostante sia pacifico che il cod. pen. mil. tedesco non prevedeva per simili disobbedienze la pena di morte, è difficile accettare senza riserve le precisazioni di Gerhard Schreiber, consulente tecnico del P.M., secondo il quale le uniche conseguenze sarebbero state di natura amministrativa e non penale. Non può, infatti, ritenersi del tutto infondato il parere del consulente tecnico della difesa [lo storico e giurista Angelozzi Gariboldi], secondo il quale le conseguenze di una disobbedienza, in quelle circostanze, sarebbero state alquanto gravi: il rifiuto avrebbe comportato la violazione del giuramento delle SS naziste e sarebbe stato interpretato come un tradimento del sistema, con conseguenze molto negative anche per i familiari dell'indisciplinato ed il suo deferimento ai Tribunali Speciali delle SS, temutissimi per il loro ossequio ai vertici dell'organizzazione politica e per l'applicazione di principi e norme del tutto speciali. Le deduzioni contenute nel parere del Consulente tecnico della Difesa rinnovano, peraltro, le scansioni argomentative contenute nella relazione dell’avv. Erich Muller [coadiutore tedesco nel dibattimento Kappler, udienza del 6 luglio 1948, pag. 677 del relativo verbale]: ‘…un ordine del Führer rappresentava una disposizione emessa senza la compartecipazione del Parlamento e del Governo o di una qualsiasi Autorità legislativa, contro la quale non poteva opporsi alcuna opinione e che doveva essere eseguita senza riserve e senza condizioni da coloro ai quali la disposizione stessa era rivolta. L’ordine del Führer non era legato ad alcuna forma [...] poteva essere impartito per iscritto, verbalmente, direttamente o indirettamente. Un ordine del Führer aveva forza superiore alla legge perché emanava direttamente dalla massima Autorità del III Reich [...]. Per ogni tedesco il non adempimento di un ordine del Führer rappresentava andare incontro a severe condanne. In generale la perdita della libertà personale ed in maniera particolare più severe erano le condanne previste per appartenenti alle SS - poiché gli stessi non venivano sottoposti alla giurisdizione ordinaria bensì alla giurisdizione delle SS ed ai loro previsti Tribunali speciali. Per siffatte ragioni gli appartenenti alle SS osservavano una disciplina ancora più rigorosa [...]. Tra l’altro valeva in Germania il principio, la possibilità e quindi il pericolo, in tali casi, di vedere applicate a carico del trasgressore le norme riguardanti la punizione anche nei confronti dei membri della famiglia: moglie, genitori, figli, fratelli…’. La capacità deterrente di quei Tribunali [posti a tutela della ferrea disciplina militare tedesca], già ritenuta notoria dalla sentenza Kappler, è, poi, ulteriormente suffragata dal rilievo che, riconoscendo eccessivi spazi al potere di obiezione e di critica dell'inferiore in grado, si attribuirebbero alle FF.AA. naziste ed al totalitario e delirante regime politico che le esprimeva, connotazioni garantistiche e margini di autonomia che, invece, non possedevano affatto…
… al fine di svalutare le considerazioni che precedono, si è evidenziato il parallelismo tra l'apparato nazista e la criminalità organizzata, per negare qualunque valenza attenuante della ‘appartenenza all'organizzazione’: come il ‘killer’ mafioso non può invocare quale attenuante la difficoltà di opporsi alla crudeltà e spietatezza dell'organizzazione di cui volontariamente fa parte, allo stesso modo nessun riguardo può aversi verso chi faceva parte di una perversa e sinistra organizzazione come le SS.
Il paragone, però, è improprio e disomogeneo perché la criminalità organizzata ha come scopo la commissione di reati e si pone come organismo illegale, contra legem, al di fuori della struttura statuale, mentre la Wermacht e le SS facevano pur sempre parte dell'apparato amministrativo dello Stato tedesco. Inoltre, anche per l'appartenente alla criminalità organizzata andrebbe sempre valutata, controllata, verificata la sussistenza di ogni circostanza e di quanto altro possa incidere sulla gravità del fatto o sulla concedibilità di eventuali attenuanti; non sarebbe, insomma, possibile una aprioristica esclusione di tale verifica, sulla base della sola appartenenza ad una certa organizzazione, anche se illecita. Gli elementi desumibili dalle considerazioni che precedono, alla luce di quanto chiarito dalla segnalata giurisprudenza di legittimità, possono ben rientrare nel paradigma normativo dell'art. 62/bis CP. che non consente di trascurare un dato di grandissimo rilievo: questi stessi elementi hanno portato nel 1948, [in epoca, quindi, vicinissima ai terribili eventi ed alle lancinanti sofferenze morali e materiali del massacro] ad assolvere lo stesso Kappler, con formula dubitativa, ed altri cinque correi [due ufficiali e tre sottufficiali] con formula piena, nella supposizione che tali elementi provassero sintomaticamente la non consapevolezza della manifesta criminosità della rappresaglia. E non tutti erano, come vorrebbero l'accusa e le P.C., ignari e semplici esecutori di ordini: i due ufficiali ed uno dei marescialli si trovavano in una posizione che era sostanzialmente assimilabile a quella del capitano Priebke e da essa si differenziava solo perché questi aveva svolto il compito, delegato e meramente esecutivo, di controllo delle liste. Si trattava, infatti, del maggiore Domizlaff [comandante del III reparto dell'Aussenkommando], del capitano Clemens, [cui era stata affidata la direzione del carcere di via Tasso e che aveva attivamente partecipato a quelle torture, tant'è vero che venne incriminato per le gravi lesioni procurate ai detenuti e successivamente prosciolto, per prescrizione dei reati, in data 12/4/1960- atti prodotti nell'udienza 10/5/1996, B/1-], e del maresciallo Quapp [che, oltre ad essere stato incriminato assieme al Clemens per le stesse torture, aveva partecipato alla formazione delle liste -v. sent. Kappler, pag. 65-].
Tali elementi, poi, assumono indubbiamente un significato ancora più pregnante ove si consideri che lo stesso Tribunale Internazionale di Norimberga [che già nell'immediato dopoguerra aveva infranto il tabù dell'obbedienza cieca, condannando molti criminali nazisti che avevano cercato di ripararsi dietro lo scudo dell'ordine dei superiori], nell'art. 8 del suo Statuto aveva stabilito: ‘…il fatto che l'imputato abbia agito in ossequio all'ordine del suo governo o di un superiore non lo esime da responsabilità, ma può essere preso in considerazione come circostanza attenuante, se il Tribunale accerta che ciò sia richiesto da motivi di giustizia…’. A tutto questo non può non aggiungersi il fatto notorio che i generali Kesselring, Von Mackensen e Maeltzer, pur essendo stati riconosciuti dai Tribunali Militari alleati come i maggiori responsabili del massacro [a causa della loro notevole capacità di incidenza sulle caratteristiche e sulla portata della rappresaglia], e nonostante fossero stati condannati a morte mediante fucilazione [convertita poi in ergastolo], furono poi destinatari di vari provvedimenti di clemenza - oggi non più concedibili nelle stesse causali – [u]e scontarono pene relativamente brevi [ad esempio, 7 anni il generale Kesselring; 6 anni il Generale Von Machensen]. Non si vede, perciò, come tali elementi possano essere esclusi da quell'insieme di tasselli che concorrono a formare l'attenuante ex art. 62/bis C.P. concessa all'imputato…
… l'art. 133 C.P. fissa i due criteri fondamentali che il giudice deve prendere in esame per la concreta commisurazione della pena: la gravità del [fatto di] reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Esso elenca, poi, tutti quegli specifici elementi che portano ad individuare la concreta gravità del fatto e l'estensione della capacità delinquenziale.
Nel dettaglio:
a) la gravità del fatto-reato si desume da natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e qualsiasi modalità dell'azione, nonché dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa e dall'intensità del dolo
b) la capacità a delinquere si individua attraverso i precedenti penali e, in genere, la condotta e la vita del reo antecedente e contemporanea al reato, nonché attraverso la condotta susseguente al reato, il carattere del reo e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale…
… il primo criterio della gravità del reato non può giocare, in questa ricerca, alcun ruolo positivo per l'imputato…
… questo primo criterio, però, soprattutto nelle sue componenti oggettive e nel quadro generale dell'art. 133 C.P., si pone in rapporto di relativa subvalenza rispetto all'altro criterio della capacità a delinquere: altrimenti, di fronte ad un reato di particolarissima gravità come quello addebitato a Priebke, non sarebbe mai possibile alcuna attenuazione di pena o concessione di diminuenti, in aperta violazione del principio costituzionale dell'art. 27 [che invece ha, come evidente corollario, la predominante valutazione della attitudine del colpevole a commettere nuovi reati]. Passando al secondo criterio, si è visto che la capacità a delinquere si desume:
- dai precedenti penali e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente e contemporanea al reato
- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo
- dalla condotta susseguente al reato
- dal carattere e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del colpevole
Ora, scendendo all'analisi dei singoli elementi che compongono detto criterio, non v'è dubbio che, attualmente, il Priebke è portatore di attitudini delinquenziali molto ridotte e manifesta una capacità a delinquere quasi inesistente. Solo l'elemento sub 1), infatti, porterebbe al diniego della attenuante in discorso, non potendo ignorarsi che, nel periodo anteriore alla commissione del reato [e poi, presumibilmente, per tutta la durata della guerra], la sua condotta di vita non sia stata né penalmente irrilevante né moralmente ineccepibile. Ciò si desume dalla sua zelante attività [sia pure collegata a doveri funzionali] di irriducibile ricercatore di appartenenti alla resistenza, di abile scopritore di complotti e congiure contro le forze occupanti e, soprattutto, dalla sua partecipazione alle torture di via Tasso, integrante una vera e propria attività criminosa che si manifestava nella reiterazione di ‘delitti contro la persona’, [attualmente caduti in prescrizione così come già dichiarato, con sentenza in camera di consiglio del 12/4/1960, emessa dal Tribunale Militare di Roma nei confronti del capitano Clemens e del maresciallo Quapp]. I successivi criteri, invece, per la loro più attuale e determinante valenza, conducono ad una prognosi favorevole alla concessione dell'attenuante. In particolare:
- non v'è dubbio che i motivi che spinsero il capitano Priebke a partecipare al massacro non possono essere individuati in un malvagio ed infamante interesse personale, ma debbono essere ricondotti al meno gravatorio intento di defilarsi dalle incerte conseguenze di una difficile e problematica disobbedienza
- è parimenti certo che nella condotta successiva al reato deve ricomprendersi il suo comportamento processuale e la assenza di azioni criminose in un arco di tempo che raggiunge il mezzo secolo
Anche se il comportamento processuale dell'imputato non è stato tra i migliori possibili, essendo state le sue dichiarazioni solo parzialmente veridiche, [bisogna considerare, però, che si tratta di eventi molto remoti ed alcuni particolari possono sbiadirsi nella memoria di un 83enne], non si può negare che il Priebke ha ammesso di aver personalmente colpito a morte due persone e si è sottoposto all'esame delle parti nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare [interrogatorio del GIP in data 25/11/1996 presso il Carcere Militare di Forte Boccea; interrogatorio reso nel corso dell'udienza preliminare del 3/4/1996; entrambi acquisiti, in forma verbalizzata e trascritta, nell'udienza dibattimentale del 7/6/1996]. Vero è che, poi, nel dibattimento egli non ha consentito al suo esame, ma ciò sembra attribuibile alla finalità di evitare defatiganti risposte all'intenso incrociarsi delle domande di oltre 15 difensori di parte civile, piuttosto che all'intento di ostacolare l'accertamento della verità [così come è confermato dalla presentazione di due memoriali da lui sottoscritti]. Il suo contegno difensivo, inoltre, improntato a dignità e pacatezza, non può non essere sintomatico del limitato spessore della sua attuale capacità a delinquere. E' poi indubitabile che l'imputato, dalla fine della guerra e fino al suo arresto nel maggio 1994, ha mantenuto condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi azione delittuosa, così come comprovano attestati ufficiali delle autorità diplomatiche argentine e tedesche [v. note in data 5,7 ed 8 giugno 1996 del Ministero degli Affari Esteri - vol. 4° ff. 185-190 degli atti ]. Qualche difensore di parte civile, nel sostenere la non valutabilità di questa ‘buona condotta’, ha evidenziato il fatto che l'imputato, a guerra finita, non potesse certo partecipare ad altre stragi. Ma l'obiezione non ha nessun pregio giacché nulla avrebbe impedito al Priebke [se effettivamente avesse avuto una spiccata e persistente capacità a delinquere] di commettere reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede e l'economia pubblica, e così via. Anche il carattere e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato sono fortemente e positivamente significanti nell'indagine sulla sua attuale ridottissima capacità a delinquere. E' notorio, ed inoltre evidenziato dagli stessi memoriali dell'imputato e confermato dalle lettere sopra citate, che il Priebke, prima dell'arresto, era un tranquillo pensionato di 81 anni che apparteneva ad una normalissima famiglia piccolo-borghese. Egli svolgeva una meritoria attività presso una scuola di lingue [frequentata da circa mille studenti appartenenti a varie etnie e seguaci di ogni credo religioso] gestita nell'interesse di un'associazione che curava scambi culturali tedesco-argentini. Non è minimamente provato alcun suo attuale collegamento con associazioni o organizzazioni filo-naziste, o un suo nostalgico attaccamento alla sinistra ideologia che pure lo aveva coinvolto durante la seconda guerra mondiale. E', anzi, sicuro il suo completo distacco dai trascorsi nazisti, nonostante qualche contatto epistolare col colonnello Kappler ed un incontro amicale col coindagato Hass avvenuto nel 1978-80, attribuibile presumibilmente alla solidarietà che la guerra crea tra alcune persone, piuttosto che ad una comune e persistente matrice ideologica. Non è, infatti, di secondaria importanza la conversione dell'imputato alla religione cattolica [avvenuta nel luglio 1948 presso la parrocchia di Vipiteno [BZ]], con conseguente adesione a fondamentali principi e comportamenti del tutto antitetici rispetto a quelli del nazismo [v. lett. Questura di Roma in data 1/6/1994- doc.ne del P.M., H/1, acquisita nell'udienza dib.le del 10/5/1996]. Il Priebke, infine, dopo essere fuggito dal campo di prigionia di Afragola, non si è mai nascosto nel corso del mezzo secolo successivo. Ha sempre vissuto in Argentina conducendo le sue attività alla luce del sole, senza mascherare o celare la sua identità e quella dei suoi familiari, senza ricorrere a falsi domicili o segrete dimore; ha viaggiato utilizzando regolare passaporto e qualche volta ha persino soggiornato in Italia, evidenziando la mancanza di qualsiasi vocazione alla latitanza [nonostante l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti il 25/11/1946 dal P.M. presso il Tribunale Militare] o alla fuga da eventuali giudizi sulle sue responsabilità. Indubbiamente egli era convinto, anche alla luce del processo Kappler e della avvenuta assoluzione degli altri ufficiali che con lui avevano partecipato al massacro, [nonché delle leggi argentine, che prevedono la prescrizione di qualsiasi crimine dopo 15 anni dalla sua commissione] di non essere più perseguibile; per questo ebbe a rilasciare la famosa intervista televisiva del 1994, ed a ragione di questa sua ingenuità venne arrestato ed estradato in Italia.
Ma è proprio questa ingenuità senile e l'assenza di qualsiasi tentativo di sottrarsi alla detenzione domiciliare in Bariloche, che rivelano un ultimo positivo aspetto della attuale personalità di questo anziano imputato, che ormai rappresenta, per l'inesorabile vittoria degli anni, soltanto la pallida e sfocata immagine dello zelante capitano delle SS di un tempo, e la cui capacità a delinquere appare oggi molto esigua e francamente poco percettibile. Nessun soggetto rimane sempre uguale a se stesso, ognuno muta assieme alla società ed al periodo storico; e ciò è inevitabilmente avvenuto anche per l'imputato Priebke, a dispetto delle apparenze che, non coincidendo con quelle di un vecchio malfermo e pietoso, hanno fatto pensare ad una inalterata permanenza della sua originaria personalità. Dalla sola apparenza, però, non può scaturire un giudizio di continuità, incompatibile con mezzo secolo di vicende personali ed eventi storici. Si ritiene, dunque, per tutte le considerazioni svolte, che le attenuanti generiche previste dall'art. 62/bis C.P. possano essere a lui concesse…’
Non mi pare siano necessari commenti alle conclusioni finali del Collegio Giudicante, in base alle quali Erik Priebke era dichiarato colpevole ma non punibile per intervenuta prescrizione del reato [l’enfasi è aggiunta]…
’… il reato di omicidio aggravato, di cui il Priebke è stato riconosciuto responsabile, comporterebbe la pena dell'ergastolo… tale reato però, come si è visto, è stato ritenuto circostanziato anche dalle equivalenti attenuanti… a seguito di tale bilanciamento il reato è divenuto punibile con la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno e molto vicina ad anni trenta di reclusione [art. 575 C.P.]… questa, sulla base degli argomenti finora esplicitati, sarebbe stata la pena da infliggere all'imputato se egli fosse stato sottoposto a giudizio a pochi anni di distanza dai fatti, e non mezzo secolo dopo… quello addebitato al Priebke, infatti, almeno formalmente, è un crimine di guerra e non può essere qualificato come ‘crimine contro l'umanità’ al solo fine di renderlo imprescrittibile: ciò è impedito dal fatto che il reato di ‘genocidio’ è entrato nel nostro ordinamento giuridico solo dal 1967 ed il principio di irretroattività della legge penale rappresenta un cardine fondamentale della civiltà giuridica contemporanea, oltre che della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana…’
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Nobis ardua
Comandante CC Carlo Fecia di Cossato


Erik Priebke dovrebbe essere libero, mentre i partigiani che hanno causato la strage di via rassella dovrebbero essere in carcere![]()


E' ora che marcisca in galera. Chi vuole gli faccia compagnia.Originally posted by cameratamarco
Erik Priebke dovrebbe essere libero,