progetto di legge sulla prostituzione ha iniziato il suo iter
parlamentare alla Camera

Potranno associarsi ed esercitare in casa: dovranno pagare le tasse
Ecco un amplissimo stralcio del testo della bozza di legge sulla prostituzione in discussione alla Commissione giustizia della Camera:
Marciapiedi liberi
Articolo 1 - 1 - L’esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico. 2 - La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all’interno di una privata dimora della quale hanno la legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni. 3 - Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamenti della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone. 4 - Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione. 5 - Chiunque in luogo pubblico od operato al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi. 6 - Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico od aperto al pubblico è punti con la multa da 1.000 a 3.000 euro. 7 - Nei casi di cui al comma 6, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.
Segnalazione al questore
Articolo 2 - 1 - L’esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio. 2 - La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da: a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l’assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione; b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo art. 8. 3 - La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni Generali delle aziende sanitarie e presso l’Amministrazione tributaria competente. 4 - Della sospensione ovvero della cessazione dell’attività è data immediata comunicazione all’autorità di P.S. 5 - Il Questore ha facoltà di vietare di prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico. 6 - Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell’attività. 7 - La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 (...) sono punite con la reclusione fino a 3 anni.
Visite di controllo
Articolo 3 - Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all’esito di esse.
In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni tre mesi e ad esibire, a richiesta dell’autorità sanitaria ovvero di polizia l’ultima certificazione ottenuta. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.
Combattere lo sfruttamento
Articolo 4 - Dopo l’art. 600-septies del codice penale è inserito il seguente: “Art. 600-octies (sfruttamenti della prostituzione). È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque; - Induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarre profitto. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere una o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, dirige, organizza o finanza l’associazione è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto. Nei confronti dell’imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l’autorità nella acquisizione di elementi utili alla individuazione dei responsabili od alla cattura di essi, la pena è diminuita fino ad un terzo. (...)
Tasse da pagare
Articolo 5 - 1 - Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
Articolo 6 - È vietata qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi ove è esercitata la prostituzione. La violazione del comma 1 è punita con l’ammenda da 1.000 a 3.000 euro. (...)