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La vicenda che ha coinvolto suo malgrado Luca Armani ha comunque del singolare se rapportata ad analoga vicenda che ha visto oltreoceano soccombere la stessa Giorgio Armani Spa nei confronti dell'uomo d'affari di Vancouver (Canada) A.R. Mani per la titolarità del dominio
www.armani.com. Nel caso di specie il procedimento arbitrale internazionale cui le parti fecero ricorso si concluse con il riconoscimento della titolarità del nome di dominio al business man canadese, in quanto lo stesso non solo aveva provveduto per primo alla registrazione del nome di dominio (principio del first come first served), ma anche perché le particolari caratteristiche del suo nome autorizzavano a pensare che il predetto nome a dominio potesse essere riconducibile alla sua identità personale.
Se dunque Oltreoceano e comunque nei paesi di tradizioni anglosassoni la giurisprudenza ritiene applicabili al nome a dominio le norme tecniche specifiche prescritte per la registrazione (emanate dalle Naming Authorities nazionali), il Tribunale di Bergamo ritiene queste ultime non valide e cogenti (qualificandole invece come norme di diritto privato) e pertanto soccombenti innanzi ad una norma di fonte statuale che tutela il marchio registrato "Armani".