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Discussione: La sentenza

  1. #11
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    Predefinito Ecco il testo dell'ordinanza del Consiglio di Stato ...

    Consiglio di Stato – Sezione quinta – ordinanza 22 marzo 2005, n. 1419

    Presidente Carboni – estensore Metro
    Ricorrente Mussolini ed altri - controricorrente ministero dell’Interno ed altri


    ... Omissis ...

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2005 per l’annullamento dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma Sezione seconda bis 1541/05, resa tra le parti, concernente esclusione elezioni Presidente giunta e consiglio regionale del Lazio 3-4 aprile 2005;

    ... Omissis ...

    Considerato

    che la parte ricorrente rileva che tutte le firme depositate presso l’ufficio elettorale centrale regionale sono state autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati;
    che l’articolo 14, comma 2, della legge 53/1990, per l’autentificazione delle firme dei sottoscrittori delle liste rende applicabile l’articolo 20 della legge 15/1968, che dispone «l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
    Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio»;
    che i pubblici ufficiali che hanno autenticato le firme hanno attestato, tra l’altro, di avere identificato i sottoscrittori mediante i documenti di identità personale segnati a margine di ciascun nominativo, e che di tale dichiarazione, facente fede, non è stata accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;
    considerato, altresì, che la legislazione in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dell’ammissione delle liste e che, pertanto, il provvedimento impugnato costituisce esercizio di poteri d’annullamento;
    ritenuto quindi che, a prescindere dall’applicazione dell’articolo 7 della legge 241/90, era comunque indispensabile instaurare un contraddittorio con la parte attuale appellante, in ordine ai fatti che hanno determinato la “revoca” dell’ammissione delle liste;

    P.Q.M.

    accoglie l’appello (ricorso 2234/05) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta in primo grado e dispone l’ammissione delle liste alla competizione elettorale.
    La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

  2. #12
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    Predefinito

    In buona sostanza, la motivazione dell'ordinanza ruota intorno a tre punti:

    - per l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di un movimento politico, il pubblico ufficiale deve garantire che la firma sia stata apposta in sua presenza dopo aver accertato l’identità del cittadino che sottoscrive. Ma non solo. Deve indicare anche le modalità di identificazione, ossia la data e il luogo in cui è avvenuta l’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve firmare per esteso e apporre anche il timbro dell’ufficio. Per cui è il pubblico ufficiale che deve accertare l’identità dei cittadini indicati a margine di ciascun nominativo. In buona sostanza, se il pubblico ufficiale attesta che le firme sono vere così è, salvo poi che, in sede penale, ne venga a rispondere e, penso, salvo la querela di falso;

    - la legislazione in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dell’ammissione delle liste;

    - era comunque indispensabile instaurare un contraddittorio con il leader di «Alternativa sociale» sulle circostanze che ne hanno determinato la revoca dall’ammissione alle prossime amministrative.

  3. #13
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    Grazie Augustinus!!
    Quale, secondo te, il motivo di due ordinanze così difformi, almeno nella sostanza? (quella del Tar, e quella del Consiglio di Stato).
    E un'altra domanda giuridica. Da oggi in poi il Tar, dovrà attenersi nel giudicare casi analoghi a questa decisione del Consiglio di Stato? Costituisce un precedente vincolante, o no?

  4. #14
    ardimentoso
    Ospite

    Predefinito

    a tal punto, mi par di capire, dovrebbero essere perseguiti penalmente i convalidatori......
    ....se mi fanno pure un pò di scandalo per i sodali di Marazzo....mica male....

    la gente capirebbe che i due intrallazzatori sono uguali

  5. #15
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    Predefinito

    In origine postato da cristiano72
    Grazie Augustinus!!
    Quale, secondo te, il motivo di due ordinanze così difformi, almeno nella sostanza? (quella del Tar, e quella del Consiglio di Stato).
    E un'altra domanda giuridica. Da oggi in poi il Tar, dovrà attenersi nel giudicare casi analoghi a questa decisione del Consiglio di Stato? Costituisce un precedente vincolante, o no?
    Di nulla
    Il motivo delle due ordinanze difformi risiede essenzialmente nella diversa concezione che anima i due diversi giudici. Il TAR si è mostrato più sostanzialista, attento cioè agli aspetti sostanziali della vicenda (standovi l'indiscussa falsità delle firme); il Consiglio di Stato, pur non negando tale profilo, ha inteso privilegiare gli aspetti formali della vicenda, ha dichiarato che la falsità delle firme "non è stata accertata ... nei modi previsti dalla legge" (cioè mediante la querela di falso, trattandosi di atti fidefacienti).
    Insomma, si tratta di due modi di vedere la vicenda e che solitamente contraddistinguono i giudici amministrativi (e non solo). Ad es., epigoni del filone "sostanzialista" sono i giudici del TAR Lecce, seguiti da quelli romani. Viceversa, al fronte oppoosto vi sono quelli baresi, ma anche il Consiglio di Stato, che ha, notoriamente, una tradizione "conservatrice" e formale.
    Quindi, non si tratta di un'ordinanza sbalorditiva o eccezionale, quanto piuttosto formale.
    Formalità che giunge anche un po' troppo in là, dimenticando taluni principi di diritto amministrativo. Ad es., laddove nega il potere di autotutela della P.A. in materia elettorale, mi pare assurdo, in quanto trattasi di un generale potere della P.A. di poter revocare/annullare d'ufficio i propri provvedimenti illegittimi.
    Tra l'altro, siffatto potere - riconosciuto ampiamente dalla giurisprudenza - è stato "consacrato" dalla stessa legge di riforma alla L. 241/90 (L. 11.2.2005 n. 15), che introdotto un art. 21 quinquies nella legge del '90, a mente del quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge" ed un art. 21 nonies che riconosce in capo alla P.A. un potere di annullamento di propri atti, entro un termine ragionevole, laddove il provvedimento sia stato adottato "in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".
    Ora, è pur vero che non è espressamente previsto dalla legge elettorale un potere di revoca, nondimeno, a ben vedere, il riconoscimento del potere di autotutela della P.A. presuppone e realizza il principio della legalità dell'azione amministrativa, anche laddove questo potere non sia stato espressamente previsto, trattandosi di esercizio di una sorta di ius poenitendi.
    Dunque, almeno sotto tale profilo, la decisione del Consiglio di Stato mi lascia perplesso, tanto più che trattasi di ordinanza isolata, non esistendo precedenti specifici in termini.
    Quanto all'ultima tua questione, le decisioni del Consiglio di Stato così come quelle della Cassazione non assumono valore vincolante, quanto piuttosto mera valenza esortativa. Va precisato, però, che per i giudici amministrativi il sindacato di legittimità (e di merito in certe materie) fa sì che l'atto annullato sia annullato erga omnes.
    A parte tale peculiarità, in linea di massima, ogni giudice, chiamato a pronunciarsi su vicende analoghe, non è detto che debba sposare l'indirizzo fatto proprio dall'organo supremo. La decisione, infatti, ha valore solo per quella vicenda.
    Peraltro, nel nostro caso, il provvedimento di esclusione della lista di AS non è stato annullato, ma soltanto sospeso nei suoi effetti, trattandosi di una mera ordinanza cautelare. Ciò vuol dire che, nel merito, il TAR o il Consiglio di Stato potranno, astrattamente, dar ragione all'Amministrazione (anche se, nel caso di specie, penso che non ci sarà mai il merito).

 

 
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