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Discussione: Comitato Referendum SI

  1. #81
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    La Lupa romana è una cagna bastarda che muore allattando 2 figli di puttana
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    Predefinito L'embrione è persona ?

    Equiparare i diritti del concepito a quelli di tutti “i soggetti coinvolti”, come fa questa legge, significa dare per acquisito che un ovocita fecondato ai primissimi stadi di sviluppo (prima ancora dell’impianto nell’utero) è una persona, la cui distruzione equivale alla soppressione di una vita umana.
    Tuttavia:

    a) il nostro codice civile (articolo 1) regola l'acquisizione della capacità giuridica, vale a dire l'idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi, soltanto al momento della nascita;

    b) questa legge si pone in aperto contrasto con la legge sull’aborto. Se il concepito ha gli stessi diritti degli altri “soggetti coinvolti”, cioè del padre e la madre, è evidente che non è ammissibile che la donna possa ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza;

    c) se lo scopo della legge era difendere gli embrioni, occorreva proibire qualsiasi forma di fecondazione assistita. Limitare a 3 gli embrioni e rendere obbligatorio l’impianto significa sacrificarne comunque, nel migliore dei casi, 2 su 3. Visto che i sostenitori della legge utilizzano spesso il paragone con lo sterminio degli ebrei, è come se si fosse accettato di lasciar uccidere 2/3 dei 6 milioni di vittime dell’olocausto. Evidentemente neanche gli estensori della legge erano convinti dell'equiparazione tra embrione e persona.

    L’assurdità dell’equiparazione del concepito ad una persona umana è evidente se si considera che:

    1) in Italia è ammesso l’uso della spirale, che agisce sulla mucosa uterina per renderla inadatta a fare attecchire l’eventuale embrione formatosi dopo il 5° giorno di vita;

    2) è ammessa anche la cosiddetta pillola del giorno dopo, che provoca l’espulsione dell’embrione ai primissimi stadi di vita.

    Affermare che l’embrione sia una persona significa ridurre la vita umana a un processo biochimico, la fusione del dna dello spermatozzo e dell'ovulo. Ma la persona è qualcosa di assai più complesso, nella cui formazione entrano in gioco molti altri fattori, come anche la Chiesa riconosceva fino alla metà dell'800, quando con San Tommaso d'Acquino sosteneva che per la nascita di una persona occorreva la presenza dell'anima razionale, che non subentrava prima del 40° giorno dopo la fecondazione.

    Per natura, nell’80% dei casi, l’embrione non riesce a sopravvivere, e viene espulso con il primo ciclo mestruale. Considerare l’embrione una persona significherebbe ritenere che la fecondazione naturale, assai più della fecondazione artificiale, provochi una continua strage di innocenti.

    Entro i primi 14 giorni dopo la fusione del dna materno con quello paterno, l’embrione può suddividersi dando vita a due gemelli. Ritenere che la fusione del dna dia vita a una persona è un evidente controsenso, dato che da quella fusione possono scaturire due individui.

    La Chiesa cattolica è l’unica istituzione religiosa a sostenere che l’embrione sia una persona fin dal concepimento.
    Non la pensano così la maggior parte delle altre chiese cristiane (come ad esempio i Valdesi), né i musulmani, né gli ebrei, né gli induisti e i buddisti.
    La stessa Chiesa cattolica fino al 1869 aderiva alla tesi di S. Tommaso, che aveva dedicato ben cinque capitoli della Summa contra gentiles per mostrare come, nell'evoluzione dell'embrione e del feto, pur nella indiscutibile "continuità" dello sviluppo, esistono stadi "successivi" nei quali esso subisce dei "mutamenti sostanziali", incominciando a essere un "vegetale", indi un "animale" e, solo dopo che le strutture cerebrali abbiano raggiunto un grado di complessità sufficiente, un "uomo" dotato di "anima razionale" direttamente creata e infusa da Dio.
    Questa dottrina è difesa, in particolare, dal maggior filosofo cattolico del Novecento, molto amico del Papa Paolo VI, ossia Jacques Maritain, nel libro "Verso un idea tomista dell'evoluzione". Tale approccio rende perfettamente morale essere come cristiani a favore della fecondazione medicalmente assistita.
    Tu che odi dio e la vita cristiana
    Senti la sua presenza come un doloroso cancro
    Vengano profanate e profanate aspramente
    Le praterie del cielo bagnate di sangue

    Odiatore di dio
    E della peste della luce

    Guarda negli occhi paralizzati di dio
    E sputa al suo cospetto
    Colpisci a morte il suo miserevole agnello
    Con la clava

    Dio, con ciò che ti appartiene ed i tuoi seguaci
    Hai mandato il mio regno di Norvegia in rovine
    I tempi antichi, le solide usanze e tradizioni
    Hai distrutto con la tua orrida parola
    Ora vai via dalla nostra terra!

  2. #82
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito legge 40

    ci sono ben due dico due questiti referendari che vogliono abolire il 1 comma dell'art 4. che impedisce di praticare i bombardamenti di ormoni alle donne senza che sia necessario .

    e due quesiti sono anche quelli che voglono abrogare il comma 1 lettera a)
    ART. 4.
    (Accesso alle tecniche).

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:

    a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

    b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

  3. #83
    piemonteis downunder
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    Predefinito

    Ilaria, l'intera tua risposta inizia con la frase:
    prendo una donna,

    No, non si "prende" nessuna donna. Il punto dei referendum
    e' proprio quello di lasciare la possibilita' di scelta
    a una donna se sottoporsi a quelle pratiche o no. Quindi
    tutto quello hai scritto dopo le parole "prendo una donna"
    puo' anche essere 100% vero ma al tempo stesso 100% irrilevante
    per i motivi del referendum.

  4. #84
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da Shaytan
    Guarda ila che nessuno obbliga la donna a fare figli per forza (a parte alcuni etnonazionalisti) ergo è solo una libera scelta della coppia punto e basta.

    beh, però ha una coppia ha il diritto di sapere nel momento in cui vuole avere un figlio, quali sono le possibilità che ha , e ha il diritto di scegliere il sistema più adatto a loro, e la legge 40 definisce nelgi articoli sopra chi deve fare informazione e crea il principio della gradualità delgi interventi, cioè dice di cominciare dal metodo più dolce pe eliminare la sterilità arrivando alla fecondazione assistita solo quando le altre cure non servirebbero a nulla.


    nel messaggio dopo mi farai fare molta fatica...

  5. #85
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da aussiebloke
    Ilaria, l'intera tua risposta inizia con la frase:
    prendo una donna,

    No, non si "prende" nessuna donna. Il punto dei referendum
    e' proprio quello di lasciare la possibilita' di scelta
    a una donna se sottoporsi a quelle pratiche o no. Quindi
    tutto quello hai scritto dopo le parole "prendo una donna"
    puo' anche essere 100% vero ma al tempo stesso 100% irrilevante
    per i motivi del referendum.
    il referendum non fa nulla del genere, al contrario tenta di abrogare il diritto della donna all'informazione...

    se pensi che uno dei punti del referenum è quello di lasciare la libertà di scelta alla donna, dimmi quale articolo ( reale, non le dissertazioni pescate sui siti) della legge 40 dice che la donna deve essere obbligata a fare la fecondazione assistita

  6. #86
    piemonteis downunder
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    Predefinito

    La legge 40 vieta di sottoporsi a determinate pratiche.

    Il referendum dice "lasciate la possibilita' di scelta",
    non obbliga ne' in un senso ne' nell'altro e non riduce
    affatto il diritto all'informazione. Tutto qui il punto.

  7. #87
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito Re: L'embrione è persona ?

    In origine postato da Shaytan
    [B]Equiparare i diritti del concepito a quelli di tutti “i soggetti coinvolti”, come fa questa legge, significa dare per acquisito che un ovocita fecondato ai primissimi stadi di sviluppo (prima ancora dell’impianto nell’utero) è una persona, la cui distruzione equivale alla soppressione di una vita umana.
    Tuttavia:
    dovrei farti fare la fatica di cercare l'articolo che dice queste cose nella legge 40, ma dato che sei un amico ti dirò semplicemente che non lo roveresti. difatti, la legge 40 parla di diritti dell' embrione solo in un caso, e per un motivo specifico: impedire il disconoscimento di paternità, nel caso di contravvenzione al divieto di eterologa, e l'utero in affitto.

    ecco l'articolo che parla di "diritti" dell'embrione: in effetti non si tratta di diritti, ma di tutela dell'embrione:


    CAPO VI
    MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
    (questo articolo è sottoposto a due quesiti referendari per gli stessi comma)

    ART. 13.
    (Sperimentazione sugli embrioni umani).

    1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

    2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

    3. Sono, comunque, vietati:

    a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

    b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; di cui al comma 2 del presente articolo

    c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

    d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

    4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

    5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo

  8. #88
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da aussiebloke
    La legge 40 vieta di sottoporsi a determinate pratiche.

    Il referendum dice "lasciate la possibilita' di scelta",
    non obbliga ne' in un senso ne' nell'altro e non riduce
    affatto il diritto all'informazione. Tutto qui il punto.

    ho dato il link con il testo completo della legge 40 e i testi dei referendum.

    trova l'articolo che vieta alla donna di sottoporsi alle pratiche di fecondazione assistita. sulla legge 40 e trovami il testo del quesito referendario che lo corregge...

  9. #89
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da sickboy
    ilaria, visto che sei così informata, dimmi una cosa, che fine fanno gli embrioni non usati per la ricerca? vengono forse lasciati surgelare in attesa di morire? se non è così mi scuso fin d'ora della mia ignoranza.

    tutta la mia informazione ha preso solo un paio di orette una sera e il mettermi a giocare con le matite colorate... ci è voluto più tempo a mettere il tutto sul sito delgi orsetti, che leggere e ragioanare sulla legge 40.

    eccoti la risposta, e sempre nel testo della legge 40. la legge 194 e quella sull'aborto.

    ART. 14.
    (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    2.. Le tecniche di produzione degli embrioni,. tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,. non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.. ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre

    3. .Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile..

    4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

    6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

    7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

    8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

    9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro

  10. #90
    ilariamaria
    Ospite

    Predefinito

    liberalix questo articolo, che poi servirà per una decisione caso per caso per ogni embrione già esistente non è sottoposto a questiti referendari ( ad esempio non avrebbe senso distruggere gli embrioni di persone che vogliono avere altri bambini...)

    ART. 17.
    (Disposizioni transitorie).


    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

 

 
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