Allora; procediamo per gradi.Originariamente Scritto da LIBERAL_
Rispetto al testo schifato da Ciampi la prima modifica restringe l’ambito dei casi in cui il Pm può presentare appello contro la sentenza di proscioglimento: questo è possibile, infatti, solo se emerge una nuova prova considerata "decisiva".
La seconda modifica stabilisce, invece, che il ricorso in Cassazione possa essere proposto per mancata assunzione di una prova decisiva nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Ma anche per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo.
Questo significa di fatto che la Cassazione deve esaminare tutte le carte del processo.
Così si sovraccarica la Corte di Cassazione, che è chiamata a valutare tutte le prove; ciò provocherà un aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo e snaturerà il ruolo di giudice di legittimità della Corte di Cassazione, che diventa giudice di merito.
L'ultima modifica riguarda la norma transitoria.
Il provvedimento stabilisce che le misure sull'inappellabilità si applichino ai procedimenti in corso dall'entrata in vigore della legge.
Tra gli altri, il processo Sme, nel quale per prescrizione è stato assolto Silvio Berlusconi.
Per quanto riguarda Previti e Mannino; per i processi già pendenti in cassazione o in procinto di esserlo, entro 30 giorni sarà possibile integrare i motivi di ricorso.
Tra i vari commi (scritto piccolo piccolo ci s'immagina) è stato inserito un meccanismo che renderà automatico il rinvio alla sentenza di primo grado; e, dunque, assoluzione per tutti.
Questo consentirà a Previti di ottenere l'annullamento delle sentenze; con conseguente RE-inizio del processo ed altrettanto conseguente prescrizione.




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