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Discussione: è fatta

  1. #21
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    Mi piacerebbe vivere immerso nel rosso della giustizia sociale.
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    Citazione Originariamente Scritto da Kingo
    Ma è vietato anche importare Ulivi dalla Spagna?
    Questo bisogna chiederlo a Garzon.

  2. #22
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    Citazione Originariamente Scritto da Scarface
    Solo per curiosità....mi riporti questa legge?
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    1. Gli ulivi secolari, le querce e i carrubi secolari, presenti sul territorio del Comune , devono essere salvaguardati, nel rispetto dei valori produttivi, paesistici ed ambientali, nell’ambito dell’autonomia e delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e della “potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni loro attribuite” ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 3 del 18 ottobre 2001.

    2. Per effetto di quanto contenuto al punto 1), è vietato l’abbattimento e/o lo sradicamento di ulivi, querce e carrubi secolari in tutto il territorio comunale, salvo le zone destinate all’edificazione secondo la normativa vigente, dove gli ulivi, le querce e i carrubi qualora ricadenti nell’ambito strettamente interessato da interventi urbanizzativi (edifici ed opere di urbanizzazione) potranno essere spiantati e trapiantati in altre aree libere degli stessi lotti di intervento, oppure in altre aree di proprietà privata del territorio comunale, oppure ancora in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo tale da costituire - e solo per le piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto di esportazione delle piante al di fuori del Comune.

    3. L’eventuale espianto degli ulivi secolari, qualora autorizzato a norma della legislazione vigente, comporterà l’obbligo di reimpianto degli alberi in aree di proprietà privata ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale o, alternativamente, in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo tale da costituire - e solo per le piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto, ancora una volta, di esportazione delle piante al di fuori del Comune.

    4. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 2), con apposita relazione da allegare alla domanda di permesso di costruzione, si dovrà evidenziare l’impegno progettuale a conservare nella posizione originaria le piante presenti nell’area. Ove si renda necessario l’espianto, le spese complessive saranno a carico dell’imprenditore anche nel caso di spostamento in aree pubbliche disponibili;

    5. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 3), qualora il reimpianto avvenga all’interno di aree pubbliche comunali, tutti gli oneri necessari saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione potrà inoltre concedere il reimpianto degli alberi in aree agricole per le quali i proprietari ne facciano espressamente richiesta, ponendosi in questo secondo caso a carico degli stessi proprietari tutti gli oneri necessari, nonché l’obbligo di conservazione assoluta del patrimonio arboreo così costituito.

    6. L’Albo comunale dei monumenti vegetazionali sarà costantemente aggiornato a cura degli Assessorati “Agricoltura” e “Ambiente, città e territorio”, cui spetta il compito di fare osservare la regolamentazione contenuta nella presente deliberazione.

    7. Le prescrizioni innanzi stabilite sono applicabili ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 2 del D.L. n. 122 del 20.6.2002.

    8. L’adozione del presente regolamento non comporta l’istituzione di alcun vincolo urbanistico.

    9. Le norme introdotte ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente regolamento sono da considerare norme aggiuntive all’art. 58 del Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione, la violazione di esse – costituendo violazione al R.E. – determina la comminazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di tale strumento.

  3. #23
    Maestrina Lisergica
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    Io più che degli ulivi spagnoli starei a preoccuparmi del resto. Mi sbaglierò, ma quella villa ha tutta l'aria d'essere un inno all'abusivismo.

  4. #24
    email non funzionante
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    Citazione Originariamente Scritto da azerty
    Io più che degli ulivi spagnoli starei a preoccuparmi del resto. Mi sbaglierò, ma quella villa ha tutta l'aria d'essere un inno all'abusivismo.
    e se no perchè gli avrebbero messo il "segreto di stato"?

  5. #25
    Maestrina Lisergica
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    Citazione Originariamente Scritto da Kronos
    e se no perchè gli avrebbero messo il "segreto di stato"?
    A proposito, ora che Berlusconi non ricopre più incarichi istituzionali di sorta, toglieranno il segreto di stato e smantelleranno tutte le (eventuali) costruzioni abusive oppure la villa verrà trasformata in dimora estiva di tutti i futuri presidenti del consiglio? Dopotutto è per quello che è stata giudicata meritevole di secretazione, no?

  6. #26
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    Citazione Originariamente Scritto da azerty
    A proposito, ora che Berlusconi non ricopre più incarichi istituzionali di sorta, toglieranno il segreto di stato e smantelleranno tutte le (eventuali) costruzioni abusive oppure la villa verrà trasformata in dimora estiva di tutti i futuri presidenti del consiglio? Dopotutto è per quello che è stata giudicata meritevole di secretazione, no?
    potrebbero espropriarla e farla diventare residenza estiva del PdC


  7. #27
    ($_€) ( . Y . ) i lov
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    a pochi passi dalla collina, dicono ci sia un bunker direttamente collegato al mare attraverso un'uscita tipo quella di Goldrake nano robot!

  8. #28
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    Citazione Originariamente Scritto da tatytaty
    Non credo sia reato perchè si tratta comunque di una specie autoctona...meglio gli ulivi che i cactus.Non riesco a capire perchè li ha importati dalla Spagna...il problema non sono gli Ulivi ma la collinetta di 10 metri che sbuca dal nulla.
    Sarà il signore della baia........
    un qualche giudice gli puo ordinare il ripristino" dello stato dei luoghi"

  9. #29
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    Citazione Originariamente Scritto da gerico
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    13. L’eventuale espianto degli ulivi secolari, qualora autorizzato a norma della legislazione vigente, comporterà l’obbligo di reimpianto degli alberi in aree di proprietà privata ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale o, alternativamente, in aree pubbliche individuate dall’amministrazione comunale, in maniera permanente o in modo tale da costituire - e solo per le piante di ulivo – riserva comunale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 45 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, con espresso divieto, ancora una volta, di esportazione delle piante al di fuori del Comune.

    4. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 2), con apposita relazione da allegare alla domanda di permesso di costruzione, si dovrà evidenziare l’impegno progettuale a conservare nella posizione originaria le piante presenti nell’area. Ove si renda necessario l’espianto, le spese complessive saranno a carico dell’imprenditore anche nel caso di spostamento in aree pubbliche disponibili;

    5. Nel caso di espianto di cui al precedente punto 3), qualora il reimpianto avvenga all’interno di aree pubbliche comunali, tutti gli oneri necessari saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione potrà inoltre concedere il reimpianto degli alberi in aree agricole per le quali i proprietari ne facciano espressamente richiesta, ponendosi in questo secondo caso a carico degli stessi proprietari tutti gli oneri necessari, nonché l’obbligo di conservazione assoluta del patrimonio arboreo così costituito.

    6. L’Albo comunale dei monumenti vegetazionali sarà costantemente aggiornato a cura degli Assessorati “Agricoltura” e “Ambiente, città e territorio”, cui spetta il compito di fare osservare la regolamentazione contenuta nella presente deliberazione.

    7. Le prescrizioni innanzi stabilite sono applicabili ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 2 del D.L. n. 122 del 20.6.2002.

    8. L’adozione del presente regolamento non comporta l’istituzione di alcun vincolo urbanistico.

    9. Le norme introdotte ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente regolamento sono da considerare norme aggiuntive all’art. 58 del Regolamento Edilizio vigente e, per tale ragione, la violazione di esse – costituendo violazione al R.E. – determina la comminazione delle sanzioni previste per l’inosservanza di tale strumento.
    Parla di esportazione e non di importazione

  10. #30
    C'mon Bert
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    Visto che non e' piu' PdC bisognerebbe fargli abbattere anche il pontile e tutto cio' che ha costruito "abusivamente" col pretesto della rappresentanza internazionale e della sicurezza.

 

 
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