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  1. #11
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    Citazione Originariamente Scritto da Paul Atreides
    Chiarimenti, è bene precisarlo, relativi solo alla cosiddetta ''devolution'' [per gli articoli basta cercare in rete la Costituzione con le modifiche del centrosinistra e il progetto del cdx]

    Sanità

    Oggi, e a dirlo è il testo attuale della Costituzione (articolo 117, comma 3, quello sulle materie a legislazione concorrente), la sanità è tra le materie per le quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
    Una volta varata la devolution (art. 39 del disegno di legge costituzionale), la «tutela della salute» esce dalle materie a legislazione concorrente per entrare in quelle a potestà legislativa esclusiva dello Stato. Alle Regioni va poi la potestà legislativa in materia di «assistenza e organizzazione sanitaria». Quindi, con la devolution, la legislazione in materia sanitaria apparterrà allo Stato, la parte organizzativa alle Regioni.


    Scuola
    Oggi allo Stato appartengono le «norme generali sull'istruzione». Il resto della materia è soggetto a legislazione concorrente, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, comma 3 della Costituzione).
    Con la devolution, le «norme generali sull'istruzione» restano potestà esclusiva dello Stato. Mentre «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», nonché «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione» diventano potestà legislativa esclusiva della Regione.
    In realtà, le competenze che la devolution assegna direttamente alle Regioni sono competenze già concesse dal titolo V riscritto dal centrosinistra. E la sentenza 13/2004 della Consulta conferma appunto che le Regioni hanno già quello che la devolution prevede.


    Energia, Tlc e infrastrutture
    Oggi, si legge nella Costituzione (art. 117, comma 3), «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono materie a legislazione concorrente.
    Con la devolution, «produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza» diventano materie a legislazione esclusiva dello Stato.



    Sicurezza
    Con la devolution, niente polizia regionale. Ma solo «polizia amministrativa regionale e locale». La polizia amministrativa locale già esiste. La differenza è che, con la devolution, le Regioni che vorranno potranno creare una polizia regionale in grado di svolgere solo funzioni puramente amministrative, analoghe a quelle vigili urbani. Che già operano a livello locale.


    Clausola di salvaguardia nazionale
    Nella devolution spunta la clausola di difesa dell'interesse nazionale (art. 45). In sostanza, un nuovo comma dell'articolo 127 della Costituzione. Che assegna al governo il potere di chiedere alla Regione prima, e se la Regione non fa nulla al Parlamento poi, di annullare una legge regionale qualora ritenga che essa o parte di essa «pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica». Prima una simile norma non c'era, l'Ulivo non ci aveva pensato.


    Federalismo fiscale e fondo perequativo (o "di solidarietà")
    L'aspetto più importante è a mio parere l'''incrocio'' [complementare] tra federalismo fiscale e fondo prequativo, cioè di un fondo di solidarietà, dal quale le Regioni e gli enti locali più poveri possano prendere e nel quale le Regioni e gli enti locali più ricchi debbano mettere. Solo che già esistono. Almeno sulla Carta. Già sono previsti dalla Costituzione attuale, nell'articolo 119, che la devolution appena approvata lascia intatto.
    Il federalismo fiscale è previsto nella prima parte dell'articolo 119 della Costituzione attuale, che recita:
    «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. (...)
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».
    In pratica, nella nostra Costituzione è già previsto il federalismo fiscale. Basta appunto leggersi l'articolo 119 dell'attuale costituzione.

    Anche la "perequazione" è prevista nello stesso attuale articolo 119. Laddove recita:
    «La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».
    Non solo. Lo stesso articolo prevede anche ulteriori interventi di solidarietà da parte dello Stato centrale, in aggiunta al fondo perequativo:
    «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».
    Se il fondo perequativo ancora non è entrato in vigore, è solo perché ancora non è stato applicato il federalismo fiscale. Va da sé che i due meccanismi, che si compensano a vicenda, entreranno in funzione insieme. Tutto verterà su come funzionerà il fondo perequativo in aggancio col federalismo fiscale: ovvero, per ipersemplificare: chi incassa più soldi ne verserà di più nel fondo di solidarietà.
    Vedi che fai qualche piccola confusione, mi spiego meglio:

    "...Art. 117 [5] [6]

    come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
    recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
    (in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001)


    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

    n) norme generali sull'istruzione;

    o) previdenza sociale;

    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali..."

    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."
    __________________________________________________ ____________

    Il testo dell'attuale riforma (soggetta all'attuale referendum, per intenderci) ribalta la situazione:
    "La devoluzione si concretizza nella riforma del titolo V (dedicato alle regioni ed agli enti locali): Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

    assistenza e organizzazione sanitaria;
    organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
    definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
    polizia amministrativa regionale e locale;
    ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. "
    __________________________________________________ _______________


    Conseguentemente, mentre l'art. 117 parla di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'attuale modifica parla di "COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI".
    La differenza fondamentale sta nel fatto che adesso lo Stato (in quanto le sue leggi hanno una forza maggiore, nella gerarchia delle fonti del diritto) può modificare qualsiasi legge regionale in materia, mentre se fosse passata la riforma, lo Stato non avrebbe potuto più incidere nella legislazione regionale di sua competenza esclusivo (quindi, anche, scuole e sanità), con gravissimo pregiudizio della sovranità dello Stato (proprio quella Sovranità dello Stato, che mi permetto di fare osservare, il Fascismo (oltre che il socialismo) porta ai massimi termini.
    Giuseppe

  2. #12
    vento
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    I brogli elettorali in Italia ci son da 60 anni

  3. #13
    Paul Atreides
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    Nessuna confusione.

    La confusione la faceva [e la continua a fare] il concetto di "legislazione concorrente".

    Al secondo comma lettera M dell'art. 117 la modifica prevedeva l'aggiunta dell'M-bis riguardante le "norme generali sulla tutela della salute"

    Sul fatto che la modifica prevedesse la competenza esclusiva sulla "assistenza e organizzazione sanitaria" è esattamente quello che ho scritto io

  4. #14
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    Citazione Originariamente Scritto da Paul Atreides
    Nessuna confusione.

    La confusione la faceva [e la continua a fare] il concetto di "legislazione concorrente".

    Al secondo comma lettera M dell'art. 117 la modifica prevedeva l'aggiunta dell'M-bis riguardante le "norme generali sulla tutela della salute"

    Sul fatto che la modifica prevedesse la competenza esclusiva sulla "assistenza e organizzazione sanitaria" è esattamente quello che ho scritto io
    Il concetto di concorrenza nella legislazione, trà enti differenti e che dovrebbero essere organizzati gerarchicamente, non fa che annullare la gerarchia e, quindi, il controllo da parte dell'ente sovraordinato su quello sottordinato, figuriamoci con una legislazione esclusiva dell'ente inferiore rispetto al superiore.
    Di conseguenza, lo Stato non avrebbe più nessunissimo potere di controllo sulle Regioni (nel caso di legislazione esclusiva delle regioni).
    Portando questo ragionamento alle estreme conseguenze, è come se il controllore non avesse più alcun potere sul controllato e, questo, non mi pare proprio nè un principio fascista, nè un principio socialista; potrebbe invece appartenere agli schemi liberali, anche se si può facilmente notare che si confà (naturalmente in una visione estrema) più ad enunciazioni anarcoidi che ai nostri principi.
    Giuseppe

  5. #15
    Paul Atreides
    Ospite

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    Guarda che il referendum è già acqua passata.

    Continuare da parte tua a fare propaganda non credo serva a nulla

    Anche perché di puttanate propagandistiche sulla ''costituzione da salvare'' ne ho sentite già troppe

    La modifica prevedeva che le norme generali sulla tutela della salute rimanessero di esclusiva competenza dello stato. Se non sai cosa significa, problemi tuoi...

  6. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da Paul Atreides
    Guarda che il referendum è già acqua passata.

    Continuare da parte tua a fare propaganda non credo serva a nulla

    Anche perché di puttanate propagandistiche sulla ''costituzione da salvare'' ne ho sentite già troppe

    La modifica prevedeva che le norme generali sulla tutela della salute rimanessero di esclusiva competenza dello stato. Se non sai cosa significa, problemi tuoi...
    Ma l'hai letta bene?
    Cmq si è acqua passata, ma per me (sembravo di essere stato abbastanza chiaro) non si tratta di salvare la costituzione ma L'UNITA'.

    p.s. 1. io non ho problemi;
    2. ma me lo spieghi che cavolo di devolution è se passa tutto allo Stato? Sec. te Bossi se la sarebbe tirata così tanto?
    Giuseppe

  7. #17
    Paul Atreides
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    Citazione Originariamente Scritto da Il Siciliano
    Ma l'hai letta bene?
    Cmq si è acqua passata, ma per me (sembravo di essere stato abbastanza chiaro) non si tratta di salvare la costituzione ma L'UNITA'.

    p.s. io non ho problemi.

    L'ho letta fin troppo.

    Salvare l'unità è l'ennesima boutade propagandistica

    Comunque sei in buona compagnia...

  8. #18
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    Citazione Originariamente Scritto da Paul Atreides
    L'ho letta fin troppo.

    Salvare l'unità è l'ennesima boutade propagandistica

    Comunque sei in buona compagnia...

    Buona? Penso di si, pensi che Mussolini sarebbe stato favorevole alla devoluzione?
    Giuseppe

  9. #19
    Massimiliano71
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    Citazione Originariamente Scritto da parabellum
    Una cosa è certa: lo spoglio finirà sicuramente prima dell' inizio di Italia-Australia.
    I seggi ritardatari getteranno le schede non scrutinate nella monnezza .
    Per favore non diciamo bischerate.
    Nel mio seggio hanno votato 600 persone su 1000 aventi diritto al voto, e nessuno dei membri del seggio (compreso il sottoscritto) gli interessava la nazionale, ciò nonostante abbiamo terminato al 16 e 15 visto che non c'erano nulle, bianche e che erano da dividere solo tra sì e no.
    A 10 minuti alle 17 tutti i pacchi erano già stati consegnati in comune.
    Quindi evitiamo di dire stronzate sui brogli e quant'altro.....

  10. #20
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    Citazione Originariamente Scritto da Il Siciliano
    Buona? Penso di si, pensi che Mussolini sarebbe stato favorevole alla devoluzione?
    ecco un chiaro esempio di comprensione del contesto

 

 
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