
Originariamente Scritto da
estewald
TITOLO I
Elezioni legislative
Art. 1
I 21 seggi del Congresso vengono assegnati con sistema elettorale proporzionale:
11 Seggi (Premio di maggioranza) sono assegnati alla lista o coalizione di liste che raggiunge la maggioranza relativa dei voti (la ripartizione avviene tramite sistema di Hondt). I restanti 10 seggi sono ripartiti col sistema di Hondt fra le altre liste o coalizioni di liste. Per partecipare al riparto dei seggi una lista deve superare il 4% dei voti validi espressi. Al fine del calcolo del premio di maggioranza sono conteggiate nella coalizione tutte le liste, ivi comprese quelle che non hanno raggiunto il 4% , anche se poi nel riparto dei seggi queste non vi prenderanno parte.
Se una lista o una coalizione di liste supera con i suoi voti il 52,38% dei voti essa riceve i seggi che le spettano senza alcun premio di maggioranza, sempre ripartiti col sistema di Hondt.
Se due liste o coalizioni di liste ottengono lo stesso numero di voti e non è possibile determinare la lista o coalizione di liste che ha diritto al premio di maggioranza si procede al riparto proporzionale di tutti i seggi col sistema di Hondt, sempre tenendo valido lo sbarramento al 4%.
Art. 2
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 250 (la cifra precisa puo' essere discussa) post ed abbiano 2 mesi (potremmo anche fare 3 questo e' un altro punto che si puo' discutere) di anzianità di iscrizione al momento dell’indizione delle elezioni. Possono essere eletti al Congresso solo gli utenti del forum che abbiano raggiunto 400 post al momento dell’indizione delle elezioni.
Art. 3
Il voto è palese e va espresso nel thread elettorale per il rinnovo del Congresso. Sul post di voto vanno espressi il nome della lista e il nome del candidato appartenente alla lista scelta. E’ possibile non indicare uno specifico candidato, il voto verrà comunque attribuito alla lista indicata nel post di voto. Qualora non venisse indicata la lista, ma soltanto il candidato, il voto verrà assegnato al candidato indicato e alla lista con cui si presenta. Se si esprime il voto alla lista e al nome di un candidato di un'altra lista il voto verrà assegnato alla lista indicata ma non al candidato. Se si esprime il voto alla lista e ad un nome non presente nella lista il voto verrà assegnato comunque alla lista indicata nel post di voto.
Art. 4
Entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni le liste devono dichiarare gli apparentamenti. Ogni lista deve stabilire con quali altre liste, consenzienti, si collega per le elezioni costituendo così una coalizione. (L'apparentamento non vuol dire necessariamente stesso programma politico, mi pare che 2 elezioni fa la DP di Lampo fosse alleata "elettoralmente" con il csx di POL senza condividerne completamente il programma, correggetemi se sbaglio, credo che questo punto sia cruciale per risolvere anche tanti problemi relativi alle possibili alleanze).
Art. 5
Sia per i seggi di Maggioranza, sia per quelli delle Opposizioni, vengono proclamati eletti, in ogni lista avente diritto ai seggi, i candidati che in quella lista stessa hanno ottenuto il maggior numero di voti ed a scalare per i successivi. A parità di voti vengono eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.
Art. 6
Potranno partecipare alle elezioni del Congresso tutti i partiti che, rispettando l'apposita legge di Regolamentazione, presenteranno nella loro lista almeno 3 candidati.
I Partiti che intendono partecipare alle elezioni congressuali, dovranno presentare le liste in un apposito 3d Ufficiale "Presentazioni Liste Congresso" riportando:
Nome del Partito, eventuali apparentamenti con altre liste, Lista dei Candidati al Congresso ed eventualmente esprimendo le candidature per la Presidenza e Vicepresidenza di POL. Ogni lista potrà essere presentata solo da candidati della lista stessa o dai rappresentanti di essa.
TITOLO II
Elezioni presidenziali
Art. 7
L’elezione del Presidente di Pol avviene tramite voto palese espresso nel thread elettorale per l’elezione del Presidente. Sul post di voto va espresso solo il nome del candidato alla presidenza scelto. Il turno di elezione è unico.
Art. 9
Possono votare solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 100 post al momento dell’indizione delle elezioni. Possono candidarsi alla carica di Presidente di Pol solamente gli utenti del forum che abbiano raggiunto 1000 post al momento dell’indizione delle elezioni.
Art. 10
Verrà proclamato Presidente il candidato chi otterrà più voti validi.
Art. 11
Qualora due o piu candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti nelle elezioni, il Presidente verrà scelto dal Congresso con maggioranza dei 2/3 dei membri.
TITOLO III
Disposizioni generali sul voto
Art. 12
Il voto è palese ed espresso negli appositi thread elettorali. Non sono ammesse modifiche al post di voto. In caso di errore nell’espressione del voto l’elettore potrà creare un ulteriore post nel quale indicherà la dicitura esatta della lista votata, del candidato al congresso o del candidato Presidente scelti. In caso di edit del post di voto il voto stesso verrà annullato. Verranno altresì annullati i voti espressi da “cloni”. Non è consentito cambiare con un post successivo la lista, il candidato al congresso o il candidato Presidente votati.
Art. 13
Lo scrutinio dei voti verrà effettuato dall’Amministrazione di Pol.
Art. 14
Le urne rimarranno aperte per la durata di 5 giorni. Le candidature per il congresso e per la presidenza vanno presentate al presidente del congresso almeno 15 giorni prima della consultazione elettorale.