Dunque, il Prof. Sandulli, in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche" a pag.56 fa notare che :
"Di assorbente rilievo appare a questa Corte l’osservazione che nella prospettiva
motivazionale adottata dalla CAF, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali non vengano generalmente in rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai
deferiti, ma come mera circostanza storica – non disconosciuta nella sua esistenza, né nel
suo oggetto, né nella sua veridicità, dagli incolpati – suscettibili di lettura critica,
interpretazione logica, collegamento con gli altri elementi probatori acquisiti, in una parola
di valutazione di merito."
Premetto che non sono un avvocato.
Mi sembra di capire che qui le intercettazioni telefoniche non vengano considerate delle prove in sè, ma lo diventano grazie al collegamento agli altri elementi probatori acquisiti e/o in grazie alla lettura critica delle stesse. Ergo, poichè mi risulta che di prove tangibili non ne siano state trovate, devo arguire che l'unico caso in cui le intercettazioni telefoniche diventano probanti è a seguito della interpretazione che ne dà la Corte.
Mi permetto di sottolineare che le telefonate sono considerate prove poichè la Corte ne fa interpretazione e, a quanto pare, lo fa in modo insindacabile.
E' per voi accettabile ?
Però, scusate, non ho finito. Inghiottendo quest'altro bel principio giuridico che il Prof. Sandulli ci ostenta, ne traggo un'altra conclusione : Ok, vediamo come le hai intese le telefonate di Moggi.
A pag. 68 viene riproposta la telefonata fra Bergamo e la Fazi in occasione di Juventus Udinese che ci viene contestata con l'art.6. Eccola :
"è il caso del “pan bagnato” Gemignani e Foschetti in
luogo della “zuppa” Ricci e Gemignani, pretesa da Moggi per la gara Juventus – Udinese,
del 13 febbraio 2005),"
Vediamo però che nelle motivazioni di Ruperto, a pag.85, la telefonata non è proprio così :
"Bergamo: <Ho detto [a Moggi]: chi vuoi assistenti domenica ? [gara
Juventus-Udinese]; dice: voglio Ambrosini e Foschetti; ho detto: no, ti mando
Ricci e Gemignani .... [ride] ... insomma sai, se non è zuppa è pan bagnato,
però, tanto per non dirgli quello che vuole lui ...>.."
Quindi, non è Moggi che pretende ma Bergamo che chiede. Moggi non risponde con Ricci e Gemignani ma con Ambrosini e Foschetti.
Voi dite che è di poco conto questa osservazione ? Sono anch'io di questo parere, ma se mi si fa una premessa e mi si dice che le telefonate diventano prove grazie alle interpretazioni credo si possa pretendere di non modificarle.
Ancora a pag. 75, a proposito di Juventus-Lazio, per la quale becchiamo l'art.1, il Prof. Sandulli annota :
"Il profuso materiale probatorio dimostra che vi fu un incontro, di pochi giorni precedente la gara Juventus – Lazio, tra Moggi, Giraudo, Pairetto e Bergamo e, altresì, che l’indomani di
tale incontro e prima della comunicazione ufficiale del nome degli arbitri sorteggiati il primo
ne fosse già a conoscenza."
Non voglio ricordare che Moggi ha detto che quella telefonata è delle 11.53. Mi preme sottolineare il metodo di Sandulli. Ci mette in evidenza che Moggi sapeva gli arbitri sorteggiati in anticipo.
Ma nelle motivazioni di Ruperto, a pag. 100 :
"La Procura fa particolare riferimento ad un colloquio telefonico del 3
dicembre 2004, alle ore 11.53 (prog. 8771), dal quale si evince che Moggi
conosceva, prima della comunicazione ufficiale il nome degli assistenti."
Ma gli assistenti non vengono sorteggiati, vengono designati e la telefonata di Moggi è, come nota lo stesso Ruperto, successiva alla designazione.
Comunque, se tu fai notare che Moggi sapeva prima gli arbitri sorteggiati hai una prova bella e buona di illecito nonchè combine fra Moggi e i designatori. Ricordo a tutti invece che le designazioni iniziavano alle 11,30 e che il comunicato ufficiale veniva stilato alle 12,30. Però non erano riunioni in privato, mi risulta che i sorteggi degli arbitri individuati per le rispettive griglie le facessero dei giornalisti....e oggi giorno esistono i telefonini...
Per Bologna-Juventus è lo stesso Sandulli che a pag. 75 annota :
"Non può, però, ritenersi raggiunta – contrariamente all’assunto della Procura Federale – la prova che all’arbitro De Santis fosse pervenuta la richiesta di Moggi – pur adombrata nel
corso di una apposita conversazione telefonica, di cui a pag. 102 della decisione – di
intervenire punitivamente sui giocatori diffidati del Bologna per renderne certa la squalifica
nella successiva gara che tale squadra avrebbe disputato contro la Juventus, né che suoi,
eventuali, errori tecnici disvelassero una illecita volontà favoritistica per tale squadra.
Conclusivamente, va confermata la riconducibilità delle condotte di Moggi alla trama
dell’art. 1 ed esclusa qualunque responsabilità di De Santis a proposito dell’incolpazione in
esame."
Ok ho finito l'analisi delle telefonate della Juve. Ora a titolo di esempio vi voglio mostrare cosa pensa Sandulli della telefonata fra Della Valle e Lotito per quanto riguarda Lazio-Fiorentina a pag.92 :
"La Corte ritiene che debba escludersi ogni responsabilità a carico dei deferiti, a vario titolo, in relazione alla gara Lazio-Fiorentina, del 22 maggio 2005, rispetto alla quale l’atto di
deferimento prospetta un primo illecito consistente nella proposta di accomodamento, con
un pareggio concordato, della gara rivolta telefonicamente, un mese prima della stessa, da
Diego Della Valle a Lotito, e da questo rifiutato (e non denunciato), ed un secondo illecito,
ascritto ai fratelli Della Valle ed a Mencucci, avente ad oggetto i loro interventi, attuati col
sostegno di Mazzini, presso Bergamo per ottenere un arbitraggio favorevole alla
Fiorentina, in modo da realizzare l’alterazione del risultato della gara a favore della
società.
La Corte ritiene, infatti, che, contrariamente alle conclusioni cui è pervenuta, sulla gara in
questione, la decisione impugnata, non sia stata raggiunta la prova sicura e chiara della
commissione degli illeciti contestati, come fondatamente dedotto nell’impugnazione degli
incolpati.
Va, in primo luogo ed incidentalmente, posto nel debito rilievo che l’arbitro di questa gara,
Roberto Rosetti, non figura tra i deferiti, sebbene la ragione sia stata dal Procuratore
Federale semplicemente ravvisata nel mancato compimento dell’istruttoria preliminare: la
Corte non può, tuttavia, mancare di sottolineare che, quale che possa essere stata la
ragione contingente del mancato deferimento di Rosetti, la circostanza indebolisce in
modo molto serio il telaio accusatorio, perché fa mancare ad esso, anche in termini di
ipotetica prospettazione della connivenza arbitrale (di fatto nemmeno adombrata), quel
fondamentale segmento tecnico che costituisce un caposaldo del metodo di giudizio
sempre utilizzato nel presente procedimento come stella polare delle valutazioni di questa
Corte.
Sempre in via preliminare, va aggiunto che dal presente procedimento è stato estromesso,
in primo grado, per sopravvenuta carenza di giurisdizione conseguente alle dimissioni
rassegnate dopo il deferimento, Cosimo Maria Ferri, inizialmente rinviato al giudizio
disciplinare per non aver denunciato la proposta di aggiustamento della gara della quale
sarebbe stato informato, in virtù dei particolari rapporti di conoscenza con Lotito: è venuto,
così, a mancare al processo un prezioso contributo probatorio.
Ciò premesso, si osserva che il fondamentale elemento di prova quanto al primo illecito
(che coinvolge oltre i dirigenti fiorentini, Lotito e la Lazio) è costituito da una telefonata,
avvenuta in data imprecisata, ma certamente anteriore al 22 aprile 2005, tra Diego Della
Valle e Lotito, che avrebbe avuto ad oggetto la combinazione illecita del risultato della
gara destinata ad essere disputata il 22 maggio successivo, come sarebbe possibile
desumere da due colloqui telefonici tra Lotito e Mazzini del 22 aprile 2005 (alla presenza
di Ferri, che, anzi, iniziò la conversazione per conto del primo) e tra quest’ultimo ed il
segretario Renzi dell’indomani.
Ora, da questi colloqui indiretti non possono dedursi elementi univoci e certi che la
telefonata tra Diego Della Valle e Lotito fosse rivolta ad acquisire il consenso del secondo
ad una non meglio definita, negli aspetti essenziali, “combine”.
Si consideri, infatti, che:
1) dal punto di vista logico, è arduo supporre che una proposta fraudolenta venga
avanzata con così largo anticipo (almeno un mese) rispetto all’evento, in un momento in
cui non era minimamente prevedibile quale sarebbe stata la posizione in classifica delle
squadre e se, quindi, sarebbe stato ancora attuale l’interesse reciproco all’accordo illecito;
2) nessun brano delle due telefonate (Lotito-Mazzini e Mazzini-Renzi) contiene il minimo
riferimento all’oggetto ed alle modalità del presunto accordo: si ignora, infatti, se la frode
consisteva nell’aver trattato un pareggio o un altro risultato;
3) manca, altresì, qualunque riferimento, anche indiretto o congetturale, al movente o
all’utilità dell’iniziativa o alla sua remunerazione;
4) la qualificazione, data da Lotito, di proposta “oscena” o da “bandito” è insufficiente a
connotare in senso fraudolento, e con riferimento alla gara in questione, la asserita
richiesta di Diego Della Valle, alla luce delle carenze logiche e probatorie prima indicate;
5) è rimasta del tutto incontestata, e, quindi, insuperata la spiegazione fornita da Lotito
tanto all’Ufficio Indagini, quanto nel corso del dibattimento di primo grado, secondo cui la
proposta avrebbe avuto ad oggetto i criteri di ripartizione dei diritti televisivi, questione in
quel momento aperta e controversa tra i dirigenti calcistici italiani;
6) non si spiegherebbe, in ogni caso, la reticenza di Lotito a denunciare l’eventuale
proposta illecita, tenuto conto che egli l’avrebbe rifiutata ed anche della sua manifesta
ostilità nei confronti di Diego Della Valle che traspare nel corso del colloquio con Mazzini.
La Corte è, quindi, dell’avviso che non possa ritenersi provato il primo episodio di illecito,
con conseguente proscioglimento di tutti gli incolpati e di riforma, sul punto, della decisione
impugnata."
Scusate se l'ho riportata integralmente, ma secondo me è l'evidenza dei due pesi e due misure.
Per la Juve, non vengono fatti tentativi per cercare di capire, o meglio, come dice lo stesso Prof. Sandulli di interpretare correttamente, anzi come ho fatto notare le telefonate vengono modificate o lette di fretta.
Per gli altri, come nell'esempio riportato si cerca di interpretare correttamente, adducendo per una telefonata addirittura sei attenuanti; e anche nella situazione delicata di cui sopra, a possibile prova del non illecito viene riportato che la telefonata è di un mese antecedente la partita. Bello, vero ?




Rispondi Citando
