
Originariamente Scritto da
paolor_it
Personalmente credo che nel caso in questione sia d'obbligo essere molto più prudenti, vista la delicatezza della materia.
In tema di "abrogazione" e di "successione" delle leggi nel tempo (soprattutto quelle penali, che per certi aspetti sono quelle più "affini" a questa disposizione) insigni costituzionalisti considerano il tempo dell'emanazione della legge per certi effetti e quello della sua entrata in vigore per altri aspetti. Non scordiamoci che nel caso di specie ci sta sotto una questione garantista e di favor rei.
Inoltre il decreto legge (anche se catenaccio) che abrogasse una legge più favorevole, già emanata e non ancora entrata in vigore, agli effetti sostanziali produrrebbe una mutazione retroattiva della legge "incriminatrice" più favorevole (atteso che la legge più favorevole è comunque già stata emanata, anche se ancora improduttiva di effetti). Si tratterebbe in sostanza una modificazione sfavorevole, per la quale vige il principio di irretroattività (visto che l' "'attività" di una legge si misura dalla sua entrata in vigore).
Infine è notorio che nessun tribunale, in ossequio a basilari principi di garantismo, applica un DL che produce effetti più sfavorevoli prima che sia stato convertito. Nella maggior parte dei casi si attende la legge di conversione prima di decidere la causa, ma se nel frattempo il giudice applica la legge più favorevole ("disapplicando" quindi il DL che produce effetti più sfavorevoli) questa decisione è valida ed efficace (e un'eventuale impugnazione sul punto sarebbe respinta).
Un'ultima notazione che riguarda le condanne già irrogate. Nel caso in cui prevalga un'interpretazione meno restrittiva (o anche solo che la questione sulla corretta applicazione rimanga dubbia per un qualche periodo), viene offerto anche ai condannati in via definitiva un appiglio da sfruttare per un eventuale procedimento di revisione.
Queste sono solo le più elementari considerazioni per chi ritiene che certe cose si sistemino con un "tocco di bacchetta".