LA LEGGE STATUTARIA
Una nuova Regione, serve un dibattito
che punti a coinvolgere la società civile
di Giovanni Lobrano *
Ogni Statuto (anche “speciale” e la stessa Costituzione) è il documento contenente la forma di governo. Con la legge regionale di “istituzione, attribuzione e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo” (approvata il 23 maggio 2006) e la Legge statutaria della Regione Autonoma della Sardegna (approvata il 7 marzo 2007) l’apparato sardo di governo (Presidente/ Governatore e Consiglio) sembra non sapere cosa è lo Statuto. Il nostro apparato non soltanto chiama “legge statutaria” anziché “Statuto” la legge con cui esso stesso definisce la forma di governo regionale, ma riserva nome e rango di “Statuto” alla legge con la quale lo Stato italiano definisce l’àmbito di governo regionale.
Pure accettando la tesi che il nostro Statuto (in quanto speciale) debba comprendere la definizione dell’àmbito di governo, è contro logica, dottrina e diritto negare natura di Statuto alla legge di definizione della forma di governo.
Scopo e risultato della terminologia ingannevole usata dall’apparato sono evidenti. Essi sono serviti a disinteressare il popolo dei cittadini sardi alla redazione della cosiddetta legge statutaria e, quindi, ad escluderli in ogni senso dalla forma di governo regionale, che viene ridotta in ogni senso a questione interna allo stesso apparato. La discussione consiliare è stata una diatriba tra parlamentaristi e presidenzialisti: nel disinteresse per la società civile, altrettanto disinteressata.
Una fine deplorevole per la riforma dello Statuto dell’Autonomia, cui, in Sardegna, si è guardato con grandi speranze fin dalla Commissione Medici.
E’ esigenza primaria — di noi cittadini sardi — non farci confondere dalla terminologia dell’apparato, ma ricordare che lo Statuto è, innanzi tutto, definizione della nostra forma di governo, e impegnarci attivamente in tale definizione: la quale determina i nostri poteri di partecipazione.
La “parte interna” dello Statuto (la forma di governo) predetermina anche la “parte esterna” (l’àmbito di governo).La mera “proposta/rivendicazione” di democrazia contro l’accentramento statale neppure è credibile se non avremo dimostrato possibilità e capacità/volontà di realizzare tale democrazia laddove disponiamo del potere decisionale pieno: contro l’accentramento regionale, peggiore di quello statale.
L’obiettivo indicato dal legislatore regionale nella legge istitutiva della Consulta, “autonomia e sovranità del popolo sardo”, va applicato anche e prioritariamente alla definizione della forma di governo regionale.
L’antagonista primo delle autonomia e sovranità di ogni popolo è il suo apparato di governo: o è sovrano chi governa e il popolo gli ubbidisce o è sovrano il popolo e chi governa gli ubbidisce. In Sardegna, ciò vale sia per l’apparato di governo che sta a Cagliari sia per quello che sta a Roma (ma anche a Bruxelles e/o altrove): sempre ad iniziare da Cagliari. Soltanto l’accettazione coerente di questa verità coniuga il diritto alla “autonomia/ sovranità” di ogni popolo con la esigenza del suo “buon governo” e smonta la obiezione del governo italiano alla “sovranità del popolo sardo”, in quanto orienta questa ultima non contro ma in sinergia con la “sovranità del popolo italiano”. I popoli mai sono tra loro naturalmente avversari.
Ciò , senza rinunciare alla riforma costituzionale a partire dalla rivendicazione della autonomia/ sovranità regionale, ma in modo autenticamente federativo (non devoluzionista/ leghista) e del quale la Sardegna dovrebbe essere avanguardia.
“Che fare” per realizzare l’obiettivo statutario unico delle “autonomia e sovranità del popolo sardo” oggi disatteso?
Sul piano del contenuto, la risposta evidente e, in definitiva, semplice è restituire il potere di comando dall’apparato di governo regionale al popolo dei cittadini sardi, organizzati nel sistema ascendente delle Autonomie: comunali, provinciali e regionale. Questo orientamento, del resto, è già emerso a livello di riforma costituzionale, da ultimo nel corso del referendum del 2006, con la evocazione del modello del Senato federale tedesco, il quale viene dalla esperienza secolare di una lega di Comuni e nel quale le decisioni sono prese attraverso un iter in cui i livelli “inferiori” di autonomia concorrono in maniera determinante.
Anche sul piano del metodo, la risposta è evidente e, in definitiva, semplice: per restituire il potere di comando dall’apparato di governo ai cittadini occorre affidare la redazione della riforma dello Statuto (nella sua interezza) non all’apparato ma ai cittadini. Con la sottrazione al voto popolare della nomina della Consulta è stato commesso il primo errore grave, pregiudicando gran parte delle chances di democrazia e di efficacia della riforma. Con la sottrazione alla Consulta (condannata alla formulazione di”proposte di proposte irricevibili” di “devolution”) della redazione della cosiddetta legge statutaria sulla forma di governo regionale è stato commesso il secondo errore grave, pregiudicando anche il resto della riforma. Entrambi questi errori sono stati commessi dal e “a vantaggio” dell’apparato di governo regionale, contro il — e a danno — dei cittadini sardi. Le speranze residue di una riforma statutaria democratica ed efficace dipendono dalla capacità e dalla volontà dei cittadini sardi (e delle loro organizzazioni locali e funzionali) di correggere questi errori: con il referendum.
*Preside Giurisprudenza Università di Sassari