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Discussione: smqg

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    leggete e meditate...


    Roma, 8 mar. (Adnkronos/Ign) - Il Tar del Lazio dice no alla sospensiva del provvedimento della Corte d'Appello che aveva escluso la lista provinciale del Pdl dalla competizione elettorale del 28 e 29 marzo.

    I giudici amministrativi hanno spiegato che il decreto legge varato venerdì non si applica alla Regione Lazio, il cui processo elettorale è regolato dalla legge 2/05. ...

    Tar Lazio, respinta la sospensiva Fuori lista Pdl a Roma e provincia ''Ricorreremo a Consiglio di Stato'' - Adnkronos Politica

    REGIONE LAZIO
    LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2
    Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e
    del consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e
    incompatibilita' dei componenti della giunta e del consiglio
    regionale.
    (Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale
    della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)
    IL CONSIGLIO REGIONALE
    Ha approvato
    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    R e c e p i m e n t o
    1. All'elezione del Presidente della Regione e del consiglio
    regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
    2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108
    (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
    3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
    legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
    Art. 2.
    Elezione diretta dei Presidente della Regione. Nomina a consigliere
    regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che
    ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
    1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 40 dello
    statuto, e' eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza
    con il rinnovo del consiglio regionale.
    2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle
    liste regionali
    3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che
    ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
    4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 19 dello
    statuto, e' membro del consiglio regionale.
    5. E' altresi' consigliere il candidato alla carica di Presidente
    della Regione che ha conseguito un numero di voti validi
    immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
    presidente. A questi fini e' utilizzato l'ultimo dei seggi
    eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
    candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'Art.
    15, tredicesimo comma, n. 3, della legge n. 108/1968; o, altrimenti,
    il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore,
    tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
    per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure,
    qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati
    assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio
    centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio
    2
    aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della
    conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
    maggioranza in seno al consiglio regionale.
    Art. 3.
    Numero dei consiglieri regionali
    1. Oltre al Presidente della Regione, il consiglio regionale e'
    composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste
    circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario,
    insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste
    regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella legge
    n. 43/1995.
    2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi puo' essere
    Rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso
    di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita'
    piu' vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste
    che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente
    comma sono tenuti a versare alla giunta regionale l'importo del
    rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.
    157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
    elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
    concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
    politici), fino ad un massimo della meta', in misura direttamente
    proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello
    massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio
    decreto l'ammontare della somma.
    3. La lista regionale e' composta in modo che ci sia almeno un
    candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che
    entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono
    inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati
    residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.
    Art. 4.
    Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei
    seggi alle circoscrizioni
    1. Il terzo comma dell'Art. 2 della legge n. 108/1968 e'
    sostituito dal seguente:
    «La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
    l'assegnazione di essi alle singole circoscnzioni sono effettuate con
    decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al
    decreto di convocazione dei comizi».
    Art. 5.
    Convocazione dei comizi per la rinnovazione del consiglio regionale e
    per l'elezione del Presidente della Regione
    1. Il secondo comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e'
    sostituito dal seguente:
    «Le elezioni del nuovo consiglio possono essere effettuate a
    decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
    quinquennio. Nei casi di scioglimento del consiglio regionale,
    previsti dall'Art. 19, comma 4, dello statuto, si procede
    all'indizione delle nuove elezioni del consiglio e del Presidente
    della Regione entro tre mesi.
    2. Il quarto comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e'
    sostituito dal seguente:
    «Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della
    Regione».
    3
    Art. 6.
    Operazioni dell'ufficio centrale regionale
    1. Il primo periodo del n. 3 del tredicesimo comma dell'Art. 15
    della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
    «3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali,
    collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
    elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari
    o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio,
    proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati
    compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento
    dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai
    sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste
    provinciali non collegati alla lista regionale di cui al n. 2).».
    2. Il n. 4 del tredicesimo comma dell'Art. 15 della legge n.
    108/1968 e' sostituito dal seguente:
    «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali,
    collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
    elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi
    inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama
    eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi
    da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in
    questione».
    Art. 7.
    Cause di ineleggibilita'
    1. Oltre ai casi previsti dall'Art. 2, comma 1 della legge
    23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed
    incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
    comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli
    addetti al servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a
    Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti
    delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di
    provincia della regione.
    2. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1 non hanno
    effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non
    oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
    Art. 8.
    Liste e candidature
    1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 9 della legge n.
    108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono
    espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari
    gia' presenti in consiglio alla data di entrata in vigore della
    presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.
    2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici
    che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato
    candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero
    minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. 111 -
    Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel
    caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito
    nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale
    onere ai sensi della presente legge.
    3. Il medesimo esonero, in deroga all'Art. 1, comma 11, della
    legge n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di
    Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle
    liste di cui ai commi 1 e 2.
    4
    4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con
    l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresi' di
    voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
    5. Il n. 4 dell'ottavo comma dell'Art. 9 della legge n. 108/1968
    e' sostituito dal seguente:
    «4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice
    esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o
    confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli
    riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali
    fini costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od
    isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
    cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
    espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti
    elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche
    connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e'
    ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
    politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
    caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da
    partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
    Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti
    immagini o soggetti religiosi. Infine, non e' ammessa la
    presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a
    precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento
    giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli
    interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle
    liste e delle candidature.
    Art. 9.
    Spese per la campagna elettorale
    1. Al comma 1, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di
    «euro 30.987,41» e' sostituita con «euro 50.000,00» e la cifra di
    «euro 0,01» e' sostituita con «euro 0,03».
    2. Al comma 3, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di
    «euro 1,00» e' sostituita con «euro 1,50».
    Art. 10.
    U r g e n z a
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
    giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
    ufficiale della Regione.
    La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
    ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge della Regione Lazio.
    Roma, 13 gennaio 2005
    STORACE

    http://www.astrid-online.it/i-nuovi-..._01_05-n-2.pdf

    DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010 , n. 29

    Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (10G0052)

    (G.U. n. 54 del 6-3-2010)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

    Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

    Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;

    Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta' popolare;

    Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

    Emana

    il seguente decreto-legge:

    Art. 1.
    Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
    1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.

    2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata.

    3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

    Art. 2.
    Norma di coordinamento del procedimento elettorale

    1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

    Art. 3.
    Entratra in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2010

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Maroni, Ministro dell'interno

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Il decreto ''salva liste"

  2. #2
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    Predefinito Rif: smqg

    indipendentemente dal merito che potrebbe comunque dimostrare che non sussistono i presupposti per la riammissione della lista del pdl,

    mi domando e dico: ma i giudici del tar l'hanno letta la legge regionale?
    se è quella che ho postato, hanno letto che la legge regionale testualmente recita:
    2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108
    (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

    ???

    se l'hanno letta, come fanno a ritenere non applicabile il decreto che, in base a quanto dispone la stessa legge regionale cui i giudici fanno riferimento, avrebbe incidenza sulla legge regionale anche se fosse modificativo e/o integrativo?
    oltretutto il decreto non modifica la legge richiamata nella legge regionale, limitandosi ad "interpretarla"...

    bah...
    misteri della giustizia italiana...

  3. #3
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    indipendentemente dal merito che potrebbe comunque dimostrare che non sussistono i presupposti per la riammissione della lista del pdl,

    mi domando e dico: ma i giudici del tar l'hanno letta la legge regionale?
    se è quella che ho postato, hanno letto che la legge regionale testualmente recita:
    2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108
    (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

    ???

    se l'hanno letta, come fanno a ritenere non applicabile il decreto che, in base a quanto dispone la stessa legge regionale cui i giudici fanno riferimento, avrebbe incidenza sulla legge regionale anche se fosse modificativo e/o integrativo?
    oltretutto il decreto non modifica la legge richiamata nella legge regionale, limitandosi ad "interpretarla"...

    bah...
    misteri della giustizia italiana...

    ormai e' tutto interpretativo
    fatto sta che non sanno neppure l'italiano

  4. #4
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    indipendentemente dal merito che potrebbe comunque dimostrare che non sussistono i presupposti per la riammissione della lista del pdl,

    mi domando e dico: ma i giudici del tar l'hanno letta la legge regionale?
    se è quella che ho postato, hanno letto che la legge regionale testualmente recita:
    2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108
    (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

    ???

    se l'hanno letta, come fanno a ritenere non applicabile il decreto che, in base a quanto dispone la stessa legge regionale cui i giudici fanno riferimento, avrebbe incidenza sulla legge regionale anche se fosse modificativo e/o integrativo?
    oltretutto il decreto non modifica la legge richiamata nella legge regionale, limitandosi ad "interpretarla"...

    bah...
    misteri della giustizia italiana...
    E Ghedini?Non mi risulta abbia fatto questa obiezione o perlomeno non l'ho letta da nessuna parte.
    Va be che dalle sue apparizioni ad Anno Zero non avevo avuto l'impressione che fosse una gran cima.

    Secondo me tutti da entrambe le parti urlano e non riflettono.
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

    DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
    OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!

  5. #5
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    indipendentemente dal merito che potrebbe comunque dimostrare che non sussistono i presupposti per la riammissione della lista del pdl,

    mi domando e dico: ma i giudici del tar l'hanno letta la legge regionale?
    se è quella che ho postato, hanno letto che la legge regionale testualmente recita:
    2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
    17 febbraio 1968, n. 108
    (Norme per la elezione dei consigli
    regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
    1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
    statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

    ???

    se l'hanno letta, come fanno a ritenere non applicabile il decreto che, in base a quanto dispone la stessa legge regionale cui i giudici fanno riferimento, avrebbe incidenza sulla legge regionale anche se fosse modificativo e/o integrativo?
    oltretutto il decreto non modifica la legge richiamata nella legge regionale, limitandosi ad "interpretarla"...

    bah...
    misteri della giustizia italiana...
    dovresti leggerti TUTTA la legge del Lazio e poi trarre le conclusioni...

  6. #6
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da Biordo Visualizza Messaggio
    dovresti leggerti TUTTA la legge del Lazio e poi trarre le conclusioni...
    e tu dovresti capirla per evitare di intervenire a schiovere...
    ma mi rendo conto di pretendere troppo...

    la parte che attiene alle presentazione delle liste non è normata dalla legge regionale (come puoi agevolmente verificare dal primo post ove la legge regionale è riportata per intero), pertanto, non essendo espressamente previste dalla legge regionale le modalità di presentazione delle liste , resta recepita e vigente sul punto la legge 17 febbraio 1968...

    ma possibile vi incartiate su concetti tanto semplici?
    e poi vi lamentate se vi definiscono... intellettualmente superiori...

  7. #7
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da Biordo Visualizza Messaggio
    dovresti leggerti TUTTA la legge del Lazio e poi trarre le conclusioni...
    la legge del Lazio per formazione e presentazione delle liste rimanda alla 108 del '68 salvo non richiedere piu' le firme ai partiti già nel consiglio regionale ed in altre assemblee elettive ( elencate )

    nel post di apertura è riportata per intero

    il bello è che quel solone di Ghedini non ci arriva
    Ultima modifica di furbo; 09-03-10 alle 23:51
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

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  8. #8
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da careca Visualizza Messaggio
    e tu dovresti capirla per evitare di intervenire a schiovere...
    ma mi rendo conto di pretendere troppo...

    la parte che attiene alle presentazione delle liste non è normata dalla legge regionale (come puoi agevolmente verificare dal primo post ove la legge regionale è riportata per intero), pertanto, non essendo espressamente previste dalla legge regionale le modalità di presentazione delle liste , resta recepita e vigente sul punto la legge 17 febbraio 1968...

    ma possibile vi incartiate su concetti tanto semplici?
    e poi vi lamentate se vi definiscono... intellettualmente superiori...
    eh Mado', calma, non e' che tutti han tempo di leggersi le paginate... ti concedo che non avevo capito che l'avevi postata integralmente, dovresti pero' a questo punto controllare anche 15 anni di legislazione successiva, (anche se non richiamata espressamente dal TAR)...insomma mi sembra strano che nessuno non si sia accorto, altrimenti telefona a Ghedini, fara' salti di gioia.
    Ultima modifica di Biordo; 10-03-10 alle 00:03

  9. #9
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da Biordo Visualizza Messaggio
    eh Mado', calma, non e' che tutti han tempo di leggersi le paginate... ti concedo che non avevo capito che l'avevi postata integralmente, dovresti pero' a questo punto controllare anche 15 anni di legislazione successiva, (anche se non richiamata espressamente dal TAR)...insomma mi sembra strano che nessuno non si sia accorto, altrimenti telefona a Ghedini, fara' salti di gioia.
    il problema sembra superato
    neppure ieri , alla riapertura straordinaria dei termini , pare siano riusciti a presentare tutto

    Il Tribunale: "Documentazione incompleta" [/COLOR][/B]
    "All'interno della suddetta scatola è stato rinvenuto esclusivamente l'elenco dei sottoscrittori e i relativi certificati elettorali". Questo quanto riportato in uno dei passaggi del provvedimento adottato dai magistrati dell'ufficio circoscrizionale elettorale presso il tribunale che ha ricusato la lista provinciale del Pdl depositata ieri. Secondo il tribunale, dunque, anche nell'eventualità che il decreto legge approvato venerdì dal governo sia applicabile alle elezioni regionali del Lazio, "i presupposti per l'ammissione della lista provinciale presentata ieri difettano" in quanto "stante la presenza dei delegati incaricati della presentazione nei locali del tribunale" lo scorso 27 febbraio, "la prescritta documentazione" era incompleta.

    Regionali, non ammessa lista Pdl a Roma Berlusconi: "Sopruso violento e ingiustizia" - Politica - Repubblica.it

    a questo punto mi rifiuto di credere trattarsi di errori
    che sia tutto fatto per distogliere l'attenzione da G8 , Maddalena , Di GirolamO?
    Ultima modifica di furbo; 10-03-10 alle 00:13
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

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  10. #10
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    Predefinito Rif: smqg

    Citazione Originariamente Scritto da Biordo Visualizza Messaggio
    eh Mado', calma, non e' che tutti han tempo di leggersi le paginate... ti concedo che non avevo capito che l'avevi postata integralmente, dovresti pero' a questo punto controllare anche 15 anni di legislazione successiva, (anche se non richiamata espressamente dal TAR)...insomma mi sembra strano che nessuno non si sia accorto, altrimenti telefona a Ghedini, fara' salti di gioia.
    invece chi deve decidere non ci vede o fa finta di non vedere??

 

 
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