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Roma, 8 mar. (Adnkronos/Ign) - Il Tar del Lazio dice no alla sospensiva del provvedimento della Corte d'Appello che aveva escluso la lista provinciale del Pdl dalla competizione elettorale del 28 e 29 marzo.
I giudici amministrativi hanno spiegato che il decreto legge varato venerdì non si applica alla Regione Lazio, il cui processo elettorale è regolato dalla legge 2/05. ...
Tar Lazio, respinta la sospensiva Fuori lista Pdl a Roma e provincia ''Ricorreremo a Consiglio di Stato'' - Adnkronos Politica
REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 2
Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e
del consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e
incompatibilita' dei componenti della giunta e del consiglio
regionale.
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 9 al Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
R e c e p i m e n t o
1. All'elezione del Presidente della Regione e del consiglio
regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge
17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.Art. 2.
Elezione diretta dei Presidente della Regione. Nomina a consigliere
regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che
ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 40 dello
statuto, e' eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza
con il rinnovo del consiglio regionale.
2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle
liste regionali
3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che
ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'Art. 19 dello
statuto, e' membro del consiglio regionale.
5. E' altresi' consigliere il candidato alla carica di Presidente
della Regione che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
presidente. A questi fini e' utilizzato l'ultimo dei seggi
eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il
candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'Art.
15, tredicesimo comma, n. 3, della legge n. 108/1968; o, altrimenti,
il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore,
tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale
per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure,
qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati
assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio
centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio
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aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della
conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al consiglio regionale.
Art. 3.
Numero dei consiglieri regionali
1. Oltre al Presidente della Regione, il consiglio regionale e'
composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste
circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario,
insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste
regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella legge
n. 43/1995.
2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi puo' essere
Rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso
di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita'
piu' vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste
che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente
comma sono tenuti a versare alla giunta regionale l'importo del
rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.
157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici), fino ad un massimo della meta', in misura direttamente
proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello
massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio
decreto l'ammontare della somma.
3. La lista regionale e' composta in modo che ci sia almeno un
candidato residente per ciascuna delle province della Regione e che
entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono
inammissibili le liste regionali che non prevedano candidati
residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.
Art. 4.
Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei
seggi alle circoscrizioni
1. Il terzo comma dell'Art. 2 della legge n. 108/1968 e'
sostituito dal seguente:
«La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscnzioni sono effettuate con
decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al
decreto di convocazione dei comizi».
Art. 5.
Convocazione dei comizi per la rinnovazione del consiglio regionale e
per l'elezione del Presidente della Regione
1. Il secondo comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e'
sostituito dal seguente:
«Le elezioni del nuovo consiglio possono essere effettuate a
decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
quinquennio. Nei casi di scioglimento del consiglio regionale,
previsti dall'Art. 19, comma 4, dello statuto, si procede
all'indizione delle nuove elezioni del consiglio e del Presidente
della Regione entro tre mesi.
2. Il quarto comma dell'Art. 3 della legge n. 108/1968 e'
sostituito dal seguente:
«Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della
Regione».
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Art. 6.
Operazioni dell'ufficio centrale regionale
1. Il primo periodo del n. 3 del tredicesimo comma dell'Art. 15
della legge n. 108/1968 e' sostituito dal seguente:
«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali,
collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale abbiano conseguito una percentuale di seggi pari
o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio,
proclama eletti, oltre al Presidente della Regione, i primi candidati
compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento
dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai
sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste
provinciali non collegati alla lista regionale di cui al n. 2).».
2. Il n. 4 del tredicesimo comma dell'Art. 15 della legge n.
108/1968 e' sostituito dal seguente:
«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali,
collegati alla lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale regionale, abbiano conseguito una percentuale di seggi
inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama
eletto il Presidente della Regione e assegna tutta la quota dei seggi
da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in
questione».
Art. 7.
Cause di ineleggibilita'
1. Oltre ai casi previsti dall'Art. 2, comma 1 della legge
23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed
incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli
addetti al servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a
Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti
delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo di
provincia della regione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1 non hanno
effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Art. 8.
Liste e candidature1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 9 della legge n.
108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono
espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari
gia' presenti in consiglio alla data di entrata in vigore della
presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.
2. La medesima deroga si applica per i partiti o gruppi politici
che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero
minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. 111 -
Italia Centrale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito
nel quale sia contenuto quello di un partito politico esente da tale
onere ai sensi della presente legge.
3. Il medesimo esonero, in deroga all'Art. 1, comma 11, della
legge n. 43/1995 si applica anche per i candidati alla carica di
Presidente della Regione e per le liste regionali collegati alle
liste di cui ai commi 1 e 2.
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4. I candidati alla carica di Presidente della Regione, con
l'atto di accettazione della candidatura, dichiarano altresi' di
voler mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.
5. Il n. 4 dell'ottavo comma dell'Art. 9 della legge n. 108/1968
e' sostituito dal seguente:
«4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice
esemplare. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali
fini costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od
isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le
espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti
elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e'
ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti
immagini o soggetti religiosi. Infine, non e' ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a
precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento
giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli
interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle
liste e delle candidature.
Art. 9.
Spese per la campagna elettorale
1. Al comma 1, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di
«euro 30.987,41» e' sostituita con «euro 50.000,00» e la cifra di
«euro 0,01» e' sostituita con «euro 0,03».
2. Al comma 3, dell'Art. 5, della legge n. 43/1995 la cifra di
«euro 1,00» e' sostituita con «euro 1,50».
Art. 10.
U r g e n z a
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 13 gennaio 2005
STORACE
http://www.astrid-online.it/i-nuovi-..._01_05-n-2.pdf
DECRETO-LEGGE 5 marzo 2010 , n. 29
Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. (10G0052)
(G.U. n. 54 del 6-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica e' finalizzata a favorire la piu' ampia corrispondenza delle norme alla volonta' del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta' popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarita' della autenticazione delle firme non e' comunque inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione puo' essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso all' Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.
Art. 3.
Entratra in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Il decreto ''salva liste"




Rispondi Citando
ti concedo che non avevo capito che l'avevi postata integralmente, dovresti pero' a questo punto controllare anche 15 anni di legislazione successiva, (anche se non richiamata espressamente dal TAR)...insomma mi sembra strano che nessuno non si sia accorto, altrimenti telefona a Ghedini, fara' salti di gioia.
