





Articolo 9
1. La Giunta del Regolamento del Congresso ha il compito di studiare nuove proposte relative al Regolamento del Congresso, di esprimere pareri vincolanti sulle questioni interpretative dello stesso nonché di risolvere i conflitti di competenze tra le Commissioni.
2. La Giunta per il Regolamento del Congresso viene istituita entro la settimana successiva l'elezione del Presidente del Congresso. Essa è composta di sette Congressisti nominati dal Presidente del Congresso, scelti rispecchiando proporzionalmente i gruppi presenti in Congresso.
3. La Giunta si considera istituita al momento della convocazione della prima riunione della stessa. E' compito del Presidente convocare e presiedere la prima riunione della Giunta.
4. Durante la prima seduta la Giunta elegge il suo presidente a maggioranza assoluta dei voti.
5. La Giunta del Regolamento del Congresso è l'unico organo preposto a proporre all'Assemblea aggiunte e modifiche al Regolamento.
6. Ogni modifica decisa dalla Giunta dovrà essere posta al vaglio e votata dell'Assemblea congressuale.
7. Al momento del dibattimento interno all'Assemblea, ciascun Congressista ha il diritto di proporre principii e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Se anche solo uno di questi viene approvato dal Congresso, il testo deve essere rimandato alla Giunta, che ha il compito di riformularlo recependo le indicazioni date dall'Assemblea.
8. La dichiarazione di voto prima della votazione del testo del nuovo Regolamento è obbligatoria.
9. Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la
Congresso.
10. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale
Questo e' l'iter...
Cerca di imparartelo bene.













