
Originariamente Scritto da
C@scista
In relazione al ricorso presentato dalla Presidenza del Congresso ex art. 40 Comma 1 questa Corte ritiene che il Regolamento Congressuale sia stato deliberato nella VII Legislatura e che quindi sia entrato legittimamente in vigore nell’VIII Legislatura. Pertanto in relazione alla richiesta formulata dalla Presidenza del Congresso questa Corte ritiene che il Regolamento sia entrato in vigore nella presente Legislatura.
In questo primo paragrafo la Corte nega quanto sostenuto dal ricorrente (Giò91, Presidente del Congresso) a proposito del significato della Disposizione transitoria del regolamento, il quale è qui:
http://www.politicaonline.net/forum/...9&postcount=55
dal rappresentante del ricorrente medesimo interpretato in modo molto diverso. Un assenso su tale questione da parte della Corte avrebbe evitato ogni discussione sulle altre, con ciò pregiudicando l'esito fortemente voluto e pre-determinato (come denunciato dal Presidente di POL e leggibile apertis verbis nel dibattimento di merito della Corte) di questa sentenza.
Sempre ex articolo 40 Comma 1 questa Corte ritiene che le leggi di revisione Costituzionale non necessitino, a norma del decaduto regolamento congressuale, di un passaggio obbligatorio in Commissione Riforme.
In questa parte dunque la Corte conferma la piena legalità dell'ITER
sostanziale del "pdl" come da sempre sostenuto dal sottoscritto nella dottrina (vedi infra:
http://www.politicaonline.net/forum/...70&postcount=1) e come risulta dalle tesi dell'Avvocato Cristiano72 nel dibattimento.
Sempre ex articolo 40 comma 1 questa Corte ritiene che la seduta congressuale in merito alla fase di votazione sia da ritenersi invalida, in quanto il Presidente del Congresso, avendo pubblicato il Regolamento Congressuale in corso di seduta non era tenuto ad applicarlo, ma giacché ha annullato la seduta di votazione per vizi di forma, ha dovuto aprire una seduta nuova a tutti gli effetti, nella quale era vigente dunque il nuovo Regolamento, e l'iter di produzione dei documenti in votazione non soddisfaceva più i requisiti richiesti.
Qui la Corte Costituzionale si lancia nel sostenere l'impossibile, in ciò è evidentemente mossa da interessi autodistruttivi. Considerazioni:
1- nessuna seduta può essere invalidata per vizi di forma altro che dal suo Presidente giacchè la Corte non ha alcun potere amministrativo. Questo oltretutto sarebbe in smentita palese della precedente giurisprudenza (vedi come citata infra:
http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1)
2- La seduta non è distinguibile dalla votazione, giacchè la votazione è solo il termine della seduta e senza il secondo momento non avrebbe senso neppure il primo. Ipotizzare una scissione è un trucco logico ed ipotizzare che i diritti acquisiti dei presentatori di emendamenti o della maggioranza che ha portato certe persone in quel posto possano essere compressi dalla soluzione di un minimo errore formale è un ragionamento vergognoso ed apertamente teso all'individuazione "a tutti i costi" (anche caduto il secondo ricorso come prima s'è visto) di uno strumento per fermare il potere legislativo. Oltretutto questo è contro la prassi congressuale stabile da molto tempo che non ha mai visto casi giuridici su queste inezie. Si aggiunga che non si capisce come potrebbe il Congresso stesso aprire una votazione con nuovo regolamento giacchè il nuovo regolamento medesimo presuppone tempi di attuazione che la rendono impossibile.
Incidentalmente, questa Corte dichiara che:
- I pronunciamenti della Corte Costituzionale ex articolo 40 comma 1 hanno valore vincolante per tutte le Istituzioni e più in generale per l'intera comunità di POL, anche qualora riguardino atti o procedure nel frattempo occorsi;
Questa Corte pretende incidentalmente di espandere le sue competenze OLTRE e CONTRO la Costituzione. Una analisi dello strumento delle sentenze interpretative ex art 40 è stata fatta qui e dimostra esattamente l'opposto di quanto sostenuto da questa sentenza:
http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1 http://www.politicaonline.net/forum/...2&postcount=10
- In ragione di questo fatto tale Corte ritiene nulli per vizio di forma tutti gli atti approvati durante l'Ottava Seduta Congressuale dell'VIII legislatura;
Questo è in totale smentita di dichiarazioni della Corte medesima -sia in sede di merito che in ben due sedi di ammissibilità- quotate tutte qui:
http://www.politicaonline.net/forum/...20&postcount=1 La giurisprudenza ballerina della Corte si dimostra utile strumento per le violazioni dell'Ordinamento.
- Tali atti potranno essere riapprovati in una nuova seduta seguendo le disposizioni del nuovo Regolamento Congressuale pubblicato il 10 Ottobre 2007.
Tali atti NON DOVRANNO essere riapprovati ma sono vigenti fin d'ora giacchè la Corte non ha alcun diritto di annullare sedute e leggi Costituzionali come perfino il Presidente C@scista ha dovuto rimettersi a ricordare qui:

Originariamente Scritto da
Relazione di Minoranza di C@scista
Relativamente alla dichiarazione di nullita’ delle leggi costituzionali sulla base dell’interpretazione normativamente vincolante ritengo che la Corte Costituzionale non avrebbe dovuto applicare l’annullamento trattandosi di leggi costituzionali ma esclusivamente la sospensione.
Questa Corte e' infatti come un chirurgo che svolge un compito indispensabile ma anche di grave responsabilita' che esige la massima cautela possibile e la massima attenzione a non abusare dei propri stessi poteri abuso che puo’ verificarsi anche con le migliori intenzioni.
Nell'uso del bisturi va usata la massima delicatezza e non si puo' usare il machete.
Usare il potere di annullamento per una serie di leggi comunque costituzionali, sia pure utilizzando l'articolo 40 comma 1, e' un potere eccessivo che a mio avviso la Costituzione non consente a questa Corte.
Proseguendo dopo questa denuncia di illegalità della Corte Costituzionale stessa nelle sue decisioni troviamo il più eclatante dei passaggi della sentenza non pubblicata, il quale lascia veramente di stucco:

Originariamente Scritto da
sentenza (non pubblicata)
Inoltre, questa Corte afferma che il Presidente di POL è tenuto a pubblicare il prima possibile questa sentenza e tutte le successive in quanto atti dovuti. In caso di inadempienza il Presidente ne risponderà ai sensi della Costituzione e sarà compito del Presidente della Corte Costituzionale pubblicare la sentenza.
Il Presidente della Corte Costituzionale
C@scista
Qui la Corte compie l'abuso più grave possibile, essa infatti giunge anzitutto a qualificare preventivamente un atto del Presidente di POL come "dovuto" quando non è affatto tale, egli infatti ex art. 7 può rifiutarsi di compiere qualsiasi atto, e per questo semmai può venire giudicato secondo l'ordinamento. L'art. 38 della Costituzione che parla di pubblicazione è infatti una garanzia dell'ordinamento -come sopra dimostrato al primo post di questa discussione-. Il fatto che sia il Congresso -prima della Corte- a decidere se la Corte più il Presidente del Congresso stesso possono decidere serve proprio a permettere al Presidente di POL di esercitare il controllo di garanzia Costituzionale in questi casi. La Corte medesima ha qui tentato di ABROGARE I POTERI COSTITUZIONALI DI UN ALTRO ORGANO PER SENTENZA.
Si aggiunga che per di più facendo riferimento ad un articolo di un regolamento interno (il regolamento interno della Corte) che è votato DAI TRE GIUDICI e non dal Congresso la corte medesima ha proposto una SCONCERTANTE e vergognosa analogia che proporrebbe l'integrazione costituzionale con un principio tratto da un regolamento interno ai fini di ELUDERE il potere presidenziale di Controllo che si esplica proprio nel bloccare sentenze eversive!
Si comprende dunque come perfino C@scista abbia pensato bene di dissociarsi timidamente da questa cosa:

Originariamente Scritto da
Relazione di minoranza C@scista
Relativamente al punto dell’interpretazione della Corte sull’obbligo per il presidente di Pol di pubblicare il piu presto possibile la sentenza ritengo che la Corte Costituzionale ha certamente la facolta’ di interpretare la norma dichiarando che la pubblicazione deve avvenire il piu’ presto possibile ma per evitare un interpretazione eccessivamente creativa avrebbe dovuto aggiungere nel rispetto del comma 2 dell’articolo 38 della Costituzione.
L'ultima notazione è poi la seguente.. La Costituzione di POL dichiara che il potere di pubblicare spetta al Presidente di POL. Per aggirare questo la Corte -ben conscia di star compiendo un colpo di Stato con questa sentenza- ha pensato di scrivere all'interno della sentenza stessa che essa avrebbe il potere di pubblicare (nella persona del suo presidente) in vece del Presidente di POL! Purtroppo la Corte stessa non ha considerato che se questo è scritto nella sentenza stessa che si vorrebbe pubblicabile per questa via lo stesso non ha alcun valore fino alla pubblicazione della sentenza, la quale deve farsi secondo la Costituzione e non ancora (ammettendo che sia legittima questa visione creativa cosa che io DICHIARO NON ESSERE) secondo questa sentenza. Conseguentemente la Corte per la sua decisione di fare un processo unico e "maxi" e caricarlo delle valenze salvifiche per l'opposizione che erano necessarie ad avere questo coro di popolino adorante ha reso impossibile a se stessa anche solamente la "coerenza logica" interna del colpo di Stato medesimo, tralasciando quella giuridica che non c'è anche per quasi tutto il resto della sentenza.
BENE ha fatto il Presidente di POL ad arrestare questo tentativo di auto-espansione dei propri poteri compiuto dalla Corte e BENE farà il Congresso a tentare la rimozione di questi Magistrati a dimostrazione che l'Ordinamento attuale NON PREVEDE a questo grado il ricorso all'admin, ma semmai SOLAMENTE dopo una eventuale rimozione del Presidente di POL dall'alta corte la quale è l'ultimo organo titolato a decidere sulla Costituzionalità del Controllo Costituzionale del Presidente e può farlo SOLO se il potere politico la legittima.
A dimostrazione che è la POLITICA il dominus dell'Ordinamento Costituzionale e non la Magistratura, la quale solamente nei canoni della LEGITTIMITA' può adempiere ai suoi compiti senza essere TRAVOLTA nel gorgo della politica da un protagonismo che legittima e rende INEVITABILI gli interventi a tutela dell'Ordinamento Costituzionale Concreto da parte degli altri poteri.
E' mia speranza che l'Amministrazione (non per sfiducia verso le sue decisioni anzi) voglia lasciare agli altri due gradi di controllo di garanzia ordinamentale la loro funzione ed intervenire se sarà il caso solamente all'esito delle procedure Costituzionalmente previste. Le quali sono: a) potere di rimozione delle Corti b) Alta corte di Giustizia. In questo modo avremmo ancora la possibilità di dimostrare che l'Ordinamento Concreto può risolvere i suoi problemi e che una soluzione POLITICA è ancora possibile.
Come ha scritto il Presidente di POL, se riterranno da potere extra ordinem quali sono di intervenire prima noi saremo rispettosi della loro decisione in qualsiasi caso come si conviene.
Il resto lo deciderà l'amministrazione se riterrà opportuno intrvenire. Qualora ovviamente si dovesse decidere di annullare il tutto e quindi di fatto di far finire questa legislatura con un NULLA DI FATTO (poichè ormai mancano poche settimane all'appuntamento con le urne) vorrà dire che non avrebbe più senso andare avanti e se ne prenderà serenamente atto senza drammi ma con molta malinconia e amarezza. Chiaramente il mio auspicio è che non si butti tutto il lavoro a mare per la tendenza e la spinta DISFATTISTA E DISTRUTTIVA di qualcuno che mette i suoi interessi , odi e rancori personali di fronte al bene di questo Forum.
cordiali saluti
Il Presidente di Pol
Gianfranco
On. Ronnie
Ministro della Giustizia
Presidente di Progetto Liberale