Analisi. Parte prima
Premessa: La disp trans I e la disp trans II della Costituzione vigente (qui pubblica:
http://www.politicaonline.net/forum/...7&postcount=38) stabiliscono:
Disposizione I
L’entrata in vigore della Costituzione non pregiudica la permanenza in vigore di tutte le norme di legge e amministrative sinora in essere. Sono fatti i salvi anche i giudizi attualmente in corso presso la Corte Costituzionale. Entro cinque mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, si procede alla revisione di tutte le norme vigenti nella comunità, al raccordo e al coordinamento di esse con la Costituzione e all’emanazione delle norme necessarie per l’attuazione di questa.
Disposizione II
Gli organi e le istituzioni già operanti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione potranno continuare le loro attività fino al termine del mandato. Il loro rinnovo avverrà secondo le nuove norme. I Giudici della Corte Costituzionale attualmente in carica non sono ulteriormente soggetti a limitazioni di sorta intorno ai loro diritti di candidatura o al diritto di esprimere opinioni derivanti dalla precedente normativa, essi non sono soggetti ad altre incompatibilità che quelle previste da questa costituzione.
Questo chiarisce che al Giudizio in corso presto la Corte Costituzionale ed a a questa Corte Costituzionale si applicano le leggi vigenti da prima del PDL cost., dunque che in questo post si farà riferimento ad articoli della abrogata Costituzione. Reperibile qui:
Le Garanzie Costituzionali nel Vecchio Ordinamento, tentativo di definizione
L'abrogata Carta Costituzionale individua due tipi di organo di Garanzia "legale" della Costituzione: Corte Costituzionale e Presidente di POL.
Art.7
Il Presidente di Pol garantisce il rispetto della Costituzione e rappresenta l’Unità della Comunità di POL
Il Presidente ha
competenze generali e generiche.
Art.36
1. La Corte Costituzionale giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione tra gli organi di POL.
2. Proclama i risultati del referendum popolare e assume ogni altro compito previsto dalla Costituzione.
3. Effettua controlli di correttezza formale sulla presentazione delle liste elettorali
La Corte ha
competenze particolari e specifiche.
La ragione di questa distinzione secondo chi scrive è nella differenza tra i due organi, i quali possono essere immaginati l'uno come custode straordinario della Costituzione e l'altro come custode ordinario della Costituzione. La competenza generica e generale del Presidente di POL non è per questo integralmente implicita, infatti essa ha notevoli richiami in varie parti del testo costituzionale oltre ad essere desumibile dall'art 7. La competenza specifica e particolare della Corte è invece -proprio perchè tale- ampiamente specificata in Costituzione con una articolazione che gli attribuisce vari poteri. Questi due organi inoltre sono costruiti l'uno rispetto all'altro come organi interconnessi, ognuno dei due ha infatti partecipazione sulla competenza dell'altro, seppure in modo diverso. La ragione di questo è l'individuazione di un custode (come vedremo c'è più di un sistema, a seconda dell'intervento o no e come del Congresso) che controlli il custode.
Si aggiunga che il controllo di della Costituzione però è anche Politico, giacchè la Costituzione è mutabile da parte di un solo organo: il Congresso. Ne consegue che parte della garanzia è di legittimità e deriva dal Congresso stesso.
Il riparto di garanzia è questo
Corte Poteri:
- può annullare le leggi
- può dare autorevoli pareri interpretativi
- costituisce i 3/4 dell'organo che giudica il Presidente per eventuali violazioni della Costituzione
Limiti
- senza presidente le sentenze sono carta straccia
- può essere rimossa dal Congresso in tutto o in parte con i 3/4 dei componenti.
Presidente Poteri
- può rinviare le leggi
- le sentenze dipendono dalla sua pubblicazione
- può sciogliere il congresso
Limiti
- è giudicabile e può essere rimosso per 3/4 dalla Corte e per 1/4 dal Pres. del Congresso
- può essere messo in stato di accusa dal Congresso ma non dalla Corte
- lo scioglimento può essere fermato dal Congresso
Congresso Poteri
- può cambiare le leggi e la Costituzione
- può rimuovere la Corte
- può mettere in stato d'accusa il Presidente e influire per 1/4 sul giudizio
Limiti
- può essere sciolto
se non ha una forte maggioranza politica
- può essere annullata la sua modificazione cost. col referendum
se non ha una forte maggioranza politica
- la Corte può annullarne le leggi ordinarie
se non ha una forte maggioranza politica (per rimuoverla)
- non può rimuovere il Presidente da solo (è richiesta la Corte)
Ne consegue che il Congresso è il dominus politico del sistema di garanzia ma non ha il potere totale, giacchè perchè possa dominare ha bisogno del Presidente o di una maggioranza politica forte. L'organo di garanzia straordinaria dunque si individua nel Presidente di POL, il quale è l'unico bilanciamento al potere della Corte ed è anche un organo di pesante indirizzo politico poichè eletto direttamente dal popolo. La corte è solo il terzo degli organi di garanzia giacchè il grado di garanzia è funzione della serietà della crisi:
1 crisi lieve --> Corte (non eletto dal popolo)
2 crisi grave con errori della Corte --> Presidente (eletto dal popolo)
3 cristi politica con errori del Presidente --> Congresso (eletto dal popolo)
All'ultimo grado si pone il potere extra ordinem: l'amministrazione.
[center]
Domanda: stante questo sistema che succede se la Corte travalica il suo potere o compie un errore giudiziario nel corso della sua azione? Capirlo, come vedremo, è molto importante per capire come si combinino il potere di non pubblicare e quello di rimuovere ai fini del controllo necessario della Corte Cost.
Scenario A)
La Corte annulla un atto legittimo (legge ordinaria) dichiarandolo illegittimo costituzionalmente
Ipotesi
1.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
1.1 --> il Congresso riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o emenda la Costituzione e riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
1.2 -->
La legge vige
2.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
2.1 --> il Congresso non mette in stato d'accusa il Presidente
2.2 -->
La legge vige
3.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
3.1 --> il Congresso NON riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o NON emenda la Costituzione e NON riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
3.2
-->
La legge NON vige
4.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
4.1 --> il Congresso METTE in stato d'accusa il Presidente
4.2 --> l'alta corte CONDANNA e rimuove il presidente
4.3 --> il nuovo Presidente pubblica la sentenza
4.4 -->
La legge NON vige
5.0 --> Presidente non pubblica la sentenza
5.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
5.2 --> il Congresso non mette in stato di accusa il Presidente
5.3 --> la nuova Corte non considera nemmeno esistente la sentenza (non essendo pubblicata)
5.4 -->
la legge vige
6.0 --> Presidente pubblica la sentenza
6.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
6.2 --> il Congresso riadotta l'atto (come era o diverso)
6.3 --> la nuova Corte giudica sull'atto e non ripete l'errore
6.4 -->
la legge vige
Scenario B)
La Corte utilizza un potere che non ha o estende in modo illegittimo un potere che ha a proposito di una legge votata in congresso
Ipotesi
1.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
1.1 --> il Congresso riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o emenda la Costituzione e riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
1.2 -->
La legge vige
2.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
2.1 --> il Congresso non mette in stato d'accusa il Presidente
2.2 -->
La legge vige
3.0 --> il Presidente pubblica la sentenza
3.1 --> il Congresso NON riapprova l'atto in forma di legge Costituzionale o NON emenda la Costituzione e NON riapprova l'atto in forma di legge ordinaria
3.2 -->
La legge NON vige
4.0 --> il Presidente non pubblica la sentenza
4.1 --> il Congresso METTE in stato d'accusa il Presidente
4.2 --> la corte CONDANNA e rimuove il presidente
4.2 --> il nuovo Presidente pubblica la sentenza
4.2 -->
La legge NON vige
5.0 --> Presidente non pubblica la sentenza
5.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
5.2 --> il Congresso non mette in stato di accusa il Presidente
5.3 --> la nuova Corte non considera nemmeno esistente la sentenza (non essendo pubblicata)
5.4 -->
la legge vige
6.0 --> Presidente pubblica la sentenza
6.1 --> il Congresso rimuove la Corte con la motivazione dell'errore
6.2 --> il Congresso riadotta l'atto (come era o diverso)
6.3 --> la nuova Corte giudica sull'atto e non ripete l'errore
6.4 -->
la legge vige
[center]
Penso abbiate capito la teoria di possibilità con questi esempi, essa è applicabile per qualsiasi situazione prevista dal presente ordinamento con poche variazioni logiche.
I concetti fondamentali che intendo affermare ora sono:
1- la legittimità è del Parlamento e in subordine del Presidente, tanto che la vigenza o meno delle sentenze dipende da una sua decisione sulle precedenti decisioni del Presidente, la quale può coinvolgere o meno anche la sua stessa rimozione
2- La legalità è del Presidente e della Corte. La Corte Costituzionale non è l'organo di garanzia unico o esclusivo ma è uno degli organi (quello ordinario) ed è subordinata sia alle procedure con le quali l'altro organo di garanzia (straordinario) interviene nelle sue operazioni sia al fatto che l'altro organo di garanzia possa frapporre la propria legittimità politica (perchè anche il Presidente è eletto).
3- il meccanismo di funzionamento del sistema si legge su soglie di forza politica (3/4 rimozione, composizione alta corte, 3/5 ad evitare referendum) e su gradi di accettazione della prevalenza della legittimità anche contro la legalità (ipotesi 2.0) o di altre situazioni in base al consenso di due su tre organi Costituzionali di garanzia.
La parte seconda -contenente valutazioni e non solo una ricostruzione sistematica- a dopo