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Discussione: Due notizie

  1. #1
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    Predefinito Due notizie

    la prima . sembra che il carissimo Gheddafi abbia concesso una base militare alla Russia. Ennesimo atto di aggressione islamica contro l'occidente.

    La seconda : il Senatore Enrico Musso, docente di Economia dei trasporti alla facoltà di Economia e Commercio di Genova, e (auspichiamo) prossimo Sindaco della nostra bella città, nonchè senatore per il PDL nella legislatura che ha avuto inizio questa primavera, ha presentato una proposta di legge per regolamentare l'apertura e la gestione di luoghi di culto.

    E' solo una proposta... ma se interessa qualche giurisperito ( Augustinus sei in linea? ) si può andare sul sito del senatore www.enricomusso.org e scaricarlo.

    Lo avrei trasferito qui, ma non so come fare

  2. #2
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    Predefinito

    DISEGNO DI LEGGE
    d’iniziativa del senatore MUSSO
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2008
    Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto
    Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A
    TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)
    Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    Onorevoli Senatori. – Il diritto di professare
    liberamente la propria religione rientra
    tra i diritti inviolabili della persona. L’articolo
    19 della Costituzione riconosce e tutela
    la liberta` di professare liberamente la propria
    religione e consente di farne propaganda, di
    esercitarla in pubblico e in ambito privato
    con l’unico limite che non sia contrario al
    buon costume.
    Negli ultimi anni, tuttavia, la presenza sul
    territorio nazionale di un crescente numero
    di fedeli di religioni non tradizionalmente radicate
    sul territorio italiano e l’esplodere di
    gravi conflitti interreligiosi culminati negli
    attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti
    e negli anni successivi in alcune capitali europee,
    hanno posto con forza il problema
    della tolleranza religiosa, che coinvolge anche
    la questione della costruzione di edifici
    di culto.
    L’intento di questo disegno di legge,
    dunque e`, da una parte, quello di tutelare
    il diritto di professare la propria fede religiosa,
    mettendo i fedeli nelle condizioni
    di farlo, attraverso la possibilita` di realizzare
    appropriati luoghi dedicati al culto.
    Dall’altra, di garantire condizioni di trasparenza
    e possibilita` di controllo delle attivita`
    che ivi si svolgono, posto che in non pochi
    casi gli edifici realizzati per il culto e la
    cultura religiosa hanno costituito luoghi di
    diffusione e organizzazione di attivita` contrarie
    alla legislazione degli stati ospitanti,
    quando non di attivita` dichiaratamente terroristiche.
    L’articolo 1 afferma il principio generale
    per il quale, coerentemente con i principi stabiliti
    dalla Costituzione, e` libera la realizzazione
    di edifici destinati al culto. L’articolo
    2 stabilisce che per la realizzazione di un edificio
    di culto e` necessaria un’autorizzazione
    da parte del comune sul cui territorio l’edificio
    insiste. Tale procedura e` regolata dal principio
    del silenzio-assenso e l’autorizzazione
    puo` essere negata dai comuni solo qualora
    vi siano fondati motivi di preoccupazione in
    ordine alle possibili conseguenze per l’ordine
    pubblico e la sicurezza, ovvero gravi controindicazioni
    di ordine urbanistico; circostanze
    che devono essere motivate nel diniego
    dell’autorizzazione. L’articolo 3 prescrive
    l’indicazione esplicita, nella richiesta di autorizzazione,
    dell’identita` del soggetto gestore
    dell’edificio di culto, responsabile per le attivita`
    che ivi si svolgono, e l’obbligo di comunicazione
    di una sua variazione nel tempo.
    L’articolo 4 disciplina la possibilita` di revoca
    dell’autorizzazione qualora vengano meno le
    necessarie garanzie di trasparenza e di sicurezza.
    L’articolo 5 disciplina le fattispecie di
    alienazione dell’immobile per il quale vige
    l’autorizzazione di cui agli articoli 2 e seguenti.
    Il trasferimento della proprieta` o disponibilita`
    dell’immobile non trasferisce al
    subentrante l’autorizzazione precedentemente
    concessa al soggetto alienante.
    Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    DISEGNO DI LEGGE
    Art. 1.
    (Principi generali)
    1. La realizzazione di edifici per il culto e`
    libera su tutto il territorio nazionale.
    2. Nessuno puo` opporsi alla realizzazione
    o alla restituzione in pristino di edifici per
    il culto, a meno che non si verifichino una
    o piu` delle condizioni di cui all’articolo 2,
    comma 3.
    Art. 2.
    (Autorizzazione)
    1. Qualunque soggetto, individuale o collettivo,
    intenda edificare un luogo dedicato al
    culto, ovvero riconvertire a tal fine un edificio
    esistente, ha l’obbligo di chiedere apposita
    autorizzazione al comune sul cui territorio insiste
    l’edificio medesimo, allegando alla richiesta
    di autorizzazione un progetto preliminare
    e una relazione che includa l’elenco delle
    attivita` che si intendono svolgere nell’edificio,
    il soggetto o i soggetti gestori dell’edificio
    e, se diversi, il soggetto o i soggetti gestori
    delle attivita` che ivi avranno luogo.
    2. Sulla richiesta di autorizzazione di cui
    al comma 1 si esprime il consiglio comunale
    entro tre mesi dalla data della richiesta. Qualora
    il consiglio comunale non si pronunci
    entro tale termine, l’autorizzazione si intende
    concessa.
    3. Il consiglio comunale puo` negare l’autorizzazione
    di cui al comma 1 esclusivamente
    qualora sussistano una o piu` delle seguenti
    condizioni:
    a) l’edificio abbia caratteristiche strutturali,
    architettoniche ed estetiche che confligAtti
    parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    gono con lo strumento urbanistico comunale
    o con altri strumenti di pianificazione vigenti;
    b) per il soggetto richiedente, ovvero, in
    caso si tratti di soggetto collettivo, per almeno
    uno degli individui che ne fanno parte,
    sussistano sentenze di condanna, procedimenti
    giudiziari in corso, ovvero indizi gravi
    della sua appartenenza ad organizzazioni dedite
    ad attivita` contrarie alla legge, o della
    sua stessa personale partecipazione a tali attivita`;
    c) l’utilizzo prevedibile dell’edificio,
    per le attivita` prospettate nella relazione di
    cui al comma 1, ponga gravi problemi di ordine
    pubblico nell’area in cui sorge l’edificio
    medesimo;
    d) l’utilizzo prevedibile dell’edificio,
    anche in relazione alle sue dimensioni e
    alla sua capacita` di accoglienza, ponga gravi
    problemi di disciplina della circolazione stradale
    o di occupazione del suolo pubblico.
    4. Al fine di verificare l’esistenza delle
    condizioni di cui al comma 3 il comune richiede
    il parere del municipio o della circoscrizione,
    se istituiti, sul cui territorio l’edificio
    insiste. Il parere, non vincolante, e` reso
    dal consiglio di municipio o di circoscrizione
    non oltre un mese dalla data della richiesta
    dell’autorizzazione di cui al comma 1. Qualora
    il parere non venga reso entro tale termine,
    esso si intende espresso nel senso della
    non sussistenza delle condizioni di cui al
    comma 3.
    5. Il consiglio comunale e` tenuto a comunicare
    l’eventuale diniego dell’autorizzazione
    di cui al comma 1 al soggetto richiedente,
    specificando quale o quali delle condizioni
    di cui al comma 3 abbia motivato il diniego.
    Il richiedente puo` ricorrere nelle sedi giudiziarie
    competenti per dimostrare l’inesistenza
    della condizione o delle condizioni indicate
    nella comunicazione di cui al periodo precedente.
    In caso di pronuncia favorevole al richiedente
    con sentenza definitiva, l’autorizzazione
    e` concessa senza necessita` di ulteAtti
    parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    riore pronuncia da parte del consiglio comunale.
    Art. 3.
    (Gestione dell’edificio per il culto
    e delle attivita` ivi svolte)
    1. Il soggetto richiedente l’autorizzazione
    di cui all’articolo 2 indica, nella relazione
    di cui al medesimo articolo 2, comma 1, il
    soggetto, individuale o collettivo, responsabile
    per la gestione dell’edificio e di tutte
    le attivita` che ivi si svolgono, d’ora in poi
    denominato «soggetto gestore».
    2. L’eventuale variazione del soggetto gestore,
    inclusa, in caso di soggetto collettivo,
    la modificazione di anche solo uno dei componenti,
    deve essere comunicata al comune
    entro sette giorni dalla variazione medesima.
    3. La mancata comunicazione delle variazioni
    di cui al comma 2, ovvero la mancata
    corrispondenza fra i soggetti effettivamente
    gestori dell’edificio o delle attivita` e quelli
    indicati come tali nella relazione di cui all’articolo
    2, comma 1, o nella comunicazione
    di cui al comma 2 del presente articolo, comporta
    la revoca dell’autorizzazione, ai sensi
    dell’articolo 4.
    Art. 4.
    (Revoca dell’autorizzazione)
    1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2
    puo` essere revocata qualora:
    a) le attivita` svolte nell’edificio non
    corrispondano, o non corrispondano piu`, a
    quelle indicate nella relazione di cui all’articolo
    2, comma 1;
    b) non vi sia corrispondenza fra i soggetti
    gestori dell’edificio o delle attivita` e
    quelli indicati come tali nella relazione di
    cui all’articolo 2, comma 1, o nella comunicazione
    di cui all’articolo 3, comma 2;
    Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    c) venga meno una delle condizioni di
    cui all’articolo 2, comma 3.
    2. L’autorizzazione puo` essere revocata
    dal consiglio comunale con le stesse modalita`
    con le quali e` stata concessa, su istanza
    di almeno un terzo dei consiglieri, e dev’essere
    posta all’ordine del giorno del consiglio
    non oltre un mese dalla data della sua presentazione.
    3. In caso di revoca dell’autorizzazione il
    consiglio comunale ne da` comunicazione al
    titolare dell’autorizzazione revocata, d’ora
    in poi denominato «titolare», indicando
    esplicitamente la motivazione della revoca.
    Il titolare puo` ricorrere nelle sedi giudiziarie
    competenti per dimostrare l’inesistenza della
    condizione o delle condizioni indicate. In
    caso di pronuncia favorevole al richiedente
    con sentenza definitiva l’autorizzazione e`
    concessa senza bisogno di ulteriore pronuncia
    da parte del consiglio comunale.
    4. La revoca dell’autorizzazione comporta
    l’obbligo, per il soggetto gestore, di interruzione
    immediata di tutte le attivita` che si
    svolgono nell’edificio di culto, incluse quelle
    eventualmente previste nella relazione di cui
    all’articolo 2, comma 1.
    5. In caso di revoca dell’autorizzazione il
    titolare o, se diverso da esso, il soggetto gestore,
    puo` presentare una nuova richiesta di
    autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, non
    meno di tre mesi dopo l’interruzione delle attivita`
    di cui al comma 4. La richiesta deve
    essere corredata da una relazione che dimostri
    la rimozione delle cause della revoca
    ed e` soggetta ad un nuovo esame e a una
    nuova approvazione da parte del consiglio
    comunale, con le stesse modalita` di cui all’articolo
    2.
    6. In caso di diniego dell’autorizzazione
    richiesta ai sensi del comma 5, e fatta salva
    la possibilita` di ricorso, non puo` essere ripresentata
    un’ulteriore richiesta di autorizzazione
    prima di un anno a far data dalla
    nuova pronuncia negativa del consiglio comunale.
    Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1042
    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
    Art. 5.
    (Alienazione dell’edificio)
    1. E`
    fatta salva la facolta` del proprietario
    dell’edificio di cui all’articolo 2, comma 1,
    di alienarlo in qualunque momento. Qualora
    l’alienazione dell’edificio abbia luogo nel
    periodo di vigenza dell’autorizzazione di
    cui all’articolo 2, il comune ha diritto di prelazione
    per l’acquisto dell’edificio medesimo.
    2. Il trasferimento della proprieta` o della
    disponibilita` a qualunque titolo dell’edificio
    di cui all’articolo 2, comma 1, non trasferisce
    la titolarita` dell’autorizzazione eventualmente
    gia` concessa al soggetto alienante.

  3. #3
    Forumista assiduo
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    Predefinito

    Grazie, codino !

    Che ne pensi Augustinus ?

    Ti sembra buona ?

  4. #4
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    Predefinito

    per me non è mai bene che lo stato si immischi nelle religioni, anche perchè di questi tempi è prooprio escluso che si sappia fare distinzione fra religioni vere e false...
    non so se mi spiego!

  5. #5
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    Predefinito

    Premesso che non sono un "giurisperito", mi sembra abbastanza chiaro che l'intento del disegno di legge sia quello di limitare il diritto di libertà religiosa - in funzione anti-islamica - facendo in modo che l'ultima parola sulla costruzione delle moschee spetti ai singoli comuni. Vista così, questa potenziale legge, sarebbe certamente incostituzionale (tra l'altro l'unico limite posto dalla Costituzione alla libertà di culto è quello del "buon costume" in riferimento ai riti). Perciò si chiamano in ballo la garanzia dell'"ordine pubblico", della "sicurezza", ecc.. In tal modo, la Corte si troverebbe di fronte ad interessi confliggenti: quello alla libertà di culto (e connesso diritto alla realizzazione di edifici di culto) da una parte e gli interessi collettivi dell'"ordine pubblico", "sicurezza" e "ordine urbanistico" dall'altra. Se i giudici ritenessero che il meccanismo dell'autorizzazione comprime eccessivamente l'esercizio della libertà di culto allora opterebbero per la dichiarazione di incostituzionalità, altrimenti no. Vabbè, se mai questa legge sarà approvata - non credo -, deciderà la Corte...
    Comunque, sebbene io condivida con la cara xenia45 il più fermo disprezzo per l'islam, non condivido invece l'ammirazione che porta nei cf della "civiltà occidentale" - cioè di quella odierna, perchè è a questa che si riferiscono i membri del pdl o, in generale, coloro che contrppongono l'"occidente" all'islam (giocando magari sulla buonafede di quelli che identificano la civiltà occidentale con la civiltà cristiana; penso ai Feltri, ai Ferrara, alle Fallaci, agli Allam...). E' sempre brutto parlare in generale di visioni del mondo personali, e mi scuso se interpreto male il modo di sentire del singolo, ma non posso non constatare che la "civiltà" che - in generale - queste persone vogliono salvaguardare è quella delle costituzioni massoniche, del liberalismo, dell'americanismo, dell'illuminismo, ecc. non già la civiltà fondata sui valori cattolici (il tutto, come se non bastasse, a vantaggio del sionismo e dell'ebraismo internazionale). Sono proprio i principi e i valori dell'occidente attuale che hanno distrutto l'europa cristiana aprendo le porte all'islam.

 

 

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