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  1. #801
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    Citazione Originariamente Scritto da agaragar Visualizza Messaggio
    Pensa ogni volta che ti fai una pippa quanti spermatozoi e potenziali bambini uccidi!
    Per questo si ricorre a quelle mentali.

  2. #802
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    Citazione Originariamente Scritto da posso pensare? Visualizza Messaggio
    Spiegami quello che ho evidenziato e possibilmente dammene le motivazioni.

    Comunque la legge 194 pone dei limiti che indicano la sopravvivenza fuori dall'utero.
    Dove dove??

    'l'aborto terapeutico' non ha alcun limite può essere praticato anche al nono mese, qualora il parto comporti la morte della gestante(oggi praticamente mai, ma in passato era cosa comune, allora si faceva a pezzi il bambino e lo si estraeva pezzo per pezzo)

    la libertà di scelta ha invece il limite dei 3 mesi
    Addio Tomàs
    siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i 5 stelle

  3. #803
    .... .....
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    Citazione Originariamente Scritto da Patto Visualizza Messaggio
    E che bisogno c'è di trovare una qualità oggettiva? Un'opinione è oggettiva quando viene condivisa da un sufficiente numero di persone. Cercare di trovare dei concetti che diano autorità alle proprie opinioni non è che il tentativo di convincere altre persone della propria opinione, così da far diventare oggettiva anch'essa. Alla fine mi sembra una pratica futile, perchè il mondo se ne frega delle opinioni umane e continua a funzionare come ha sempre fatto.
    La condivisione di un'opinione non la rende oggettiva..ma solo diffusa..
    Oggettiva è invece quell'opinione ben fondata..rispetto al conciliare i mezzi con i fini..ed è solo in questo caso che l'aborto acquista valore funzionale..
    Se crepo di fame e il mio fine è sopravvivere..mi sembra ovvio che l'aborto sia un valore funzionale alla vita..e cioè alla mia..
    Ma la vita si modula dal materiale al sottile..per cui può essere funzionale abortire se si hanno soddisfazioni sottili..ed è il caso di artisti..che potrebbero avere la vita rovinata da un figlio non gradito..
    Mentre l'opinione è qualcosa di momentaneo la funzione è qualcosa di duraturo..e per chi per esempio vuol meditare e dedicarsi alla vita interiore..un figlio non è necessario ne funzionale..e ciò non è un'opinione..ma un dato di fatto..anche se ovviamente non assoluto..ma che implica eccezioni..
    La riproduzione cioè non è un destino abbligatorio per tutti gli uomini..alcuni sono portati ad altri ruoli che non quelli riproduttivi..e chi è portato a quelli riproduttivi li deve disciplinare..che non può riprodursi senza regole e coscienza..
    Insomma..l'aborto svolge un ruolo al servizio della vita..e in questo caso è funzione di valori superiori ..e come tale non è un'opinione..ma una regola a cui la gente di buonsenso dovrebbe attenersi se è dotata di ragione..
    Bisogna dare all'uomo non ciò che desidera..ma ciò di cui ha bisogno...
    (la via diretta non è la più breve)

  4. #804
    S'le not u s'farà dè!
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    Citazione Originariamente Scritto da Dru_na Visualizza Messaggio
    va bè questa è la tua libera opinione.
    certo la mia opinione

    L’ABORTO E LE SUE CAUSE (SCONOSCIUTE)

    ___________________
    L’ABORTO E LE SUE CAUSE (SCONOSCIUTE)

    A Modena un medico ha fatto la domanda che non trovate in nessuna statistica: perché? Ecco i dati.

    Quali sono le reali motivazioni che spingono una donna ad abortire? A questa domanda non rispondono le statistiche disponibili presso il Ministero della Salute. A questa domanda ha provato a rispondere lo studio condotto dal dott. Matteo Crotti, ginecologo di Modena. Con un questionario distribuito alle donne ricoverate per eseguire l’interruzione di gravidanza presso il Policlinico di Modena nel periodo compreso tra giugno 2004 e luglio 2006, Crotti ha raccolto ed elaborato dati che nessuna ricerca sull’argomento aveva preso in considerazione. I risultati che emergono mostrano in molti casi la presenza di motivazioni non legate allo stato di salute, palesano come l’IVG sia spesso utilizzata come strumento di “pianificazione familiare”e in diverse situazioni ripetuto diverse volte. Oltre due anni di lavoro,un campione di 985 donne, di cui 870 hanno compilato il questionario. Partendo dal fatto che non esistono studi recenti in letteratura in grado di delineare in modo preciso il reale percorso che compie la donna che decide di interrompere la gravidanza” e “ che mancano dati relativi alla corretta applicazione di tutti gli articoli della legge” Crotti ha deciso di intraprendere questo studio “con l’intenzione di fornire dati statisticamente accettabili che possano fare un po’ di chiarezza su questo fenomeno tanto drammatico quanto sconosciuto”. “Convinti che i tempi degli acerrimi scontri sull’interruzione di gravidanza – si legge nell’introduzione – siano sufficientemente lontani per poter intavolare un confronto equilibrato e sereno su tale tematica, confidiamo che il nostro studio possa aggiungere informazioni utili per una sempre migliore tutela della maternità”.
    Quella di Matteo Crotti è una ricerca quasi unica nel suo genere: il Ministero della Salute non ha mai condotto studi simili né è in possesso di statistiche come quelle citate nella ricerca modenese, utili invece per capire più a fondo le reali motivazioni che spingono le donne ad abortire, soprattutto in relazione a quanto la legge 194/78 vieta e permette: il ministero infatti pubblica annualmente soltanto i dati delle schede Istat che vengono compilate quando si effettua una Ivg e che riguardano nazionalità, età,numero di aborti effettuati in precedenza e il grado di scolarità della paziente. Non esistono dati che riguardano le motivazioni per cui si sceglie di abortire.
    L’abbrivio dello studio è stato dato dall’analisi dell’andamento dei casi di aborto dall’approvazione della legge 194, avvenuta trent’anni fa, ad oggi: a livello nazionale si desume dalle statistiche, “si è registrato un incremento delle interruzioni raggiungendo l’apice del fenomeno nel 1982 con un numero complessivo di Ivg di 234.801. Da quell’anno si è registrata, poi, una continua flessione del fenomeno”. Nel 2001 ci sono state 132.234 aborti e da allora il numero non è più variato in modo significativo. Merita attenzione il numero di interruzioni volontarie di gravidanza effettuate da donne non comunitarie (in questo caso si sono considerati solo i numeri della Regione Emilia Romagna): nel giro di dieci anni esse sono infatti passate da una percentuale dell’8,1 per cento del totale al 33,5 per cento nel 2003. Nel Policlinico di Modena, clinica ospedaliera in cui lo studio Crotti è avvenuto, si è registrato un incremento delle pazienti extracomunitarie fino al 54 per cento. Da queste premesse è partita la ricerca.
    Un metodo di pianificazione familiare
    Il questionario consegnato alle pazienti – “nel rispetto della privacy, della libertà di scelta e con l’astensione da qualsiasi giudizio etico”- era costituito da venticinque domande a scelta multipla sottoposto da parte di tre allieva ostetriche a ciascuna donna ricoverata. La ricerca si è soffermata su differenze e analogie tra donne italiane ed extracomunitarie. Il primo gruppo delle domande poste riguardavano: l’età; il numero di gravidanze precedenti; il numero di figli viventi; il livello di istruzione; la professione ed il tipo di contratto lavorativo della paziente; la buona o cattiva condizione abitativa; se la donna avesse o meno una relazione stabile con un partner; se fosse convivente, coniugata o fidanzata; se fosse a conoscenza dell’esistenza dei consultori e se ci fosse mai andata; se nell’ultimo anno si fosse sottoposta ad una visita ginecologica privata o presso un consultorio; se chi aveva compilato il loro certificato per abortire fosse stato un medico privato, di fiducia o un consultorio; se la donna fosse alla prima Ivg; se negli ultime sei mesi avesse fatto uso di contraccettivi e in caso di risposta affermativa di quali; se la gravidanza fosse una conseguenza del fallimento di tali contraccettivi; se avesse mai assunto la pillola del giorno dopo; se fosse a conoscenza di come funziona un intervento di Ivg e da chi l’avesse saputo; se conoscesse il grado di sviluppo dell’embrione al momento dell’aborto e avesse visto immagini ecografiche; se la sua scelta fosse libera o obbligata.
    Da questo primo blocco di domande è emerso innanzitutto come meno della metà delle extracomunitarie avesse eseguito il controllo annuale dal ginecologo a fronte del 72 per cento delle italiane. Un dato molto rilevante è nel numero delle italiane alla prima interruzione di gravidanza.: l’80 per cento contro il quasi 50 delle non comunitarie. Significativa la relazione, per le donne italiane, tra “la tendenza a reiterare l’interruzione di gravidanza, la scarsa condizione abitativa e la precaria condizione lavorativa”. La conclusione è che “la propensione a fare più aborti sia dovuta a un fattore socio-economico” dice Crotti. “Recidive” si sono rivelate le pazienti con relazione non stabile o con più figli. “Di fronte a pazienti con queste caratteristiche – conclude in questa parte lo studio – bisognerebbe quindi porre particolare attenzione da parte dei ginecologi nell’opera di prevenzione dell’Ivg.” Il fatto che l’aborto sia utilizzato come “metodo di pianificazione familiare” è maggiormente presente nelle donne non comunitarie, così come queste ultime tendenzialmente ricevono informazione più sommarie sul tipo di intervento cui scogliono sottoporsi: il 20 per cento addirittura ha abortito senza avere nessuna informazione.
    I motivi economici
    La seconda parte del questionario verteva sulle motivazioni che hanno spinto le donne alla scelta di interrompere la gravidanza. Crotti ha notare come “sono emerse alcune contraddizioni tra le risposte riportate relative alle motivazione ed altre risposte a domande inerenti temi simili”. Leggendo nel dettaglio si scopre così che il 61 per cento delle italiane e il 74 per cento delle extracomunitarie avevano la percezione che la gravidanza peggiorasse il loro stato di salute. Singolare che però alla domanda: “Queste problematiche potevano causarle un serio pericolo per la salute fisica e psichica?” abbiano risposto “Sì” solo il 39,1 per cento delle italiane ed 32,6 per cento delle straniere. Stando alla fredda lettura dei dati, “si potrebbe affermare che in oltre i due terzi dei casi l’interruzione è stata effettuata contravvenendo i termini di legge” che parlano di “serio pericolo per la sua salute fisica o psichica”. Continuando a scorrere i numeri salta agli occhi che il 63 per cento delle donne italiane affermava che “la scelta di abortire era in qualche modo legata alla preoccupazione di non poter sostenere economicamente la nascita di un figlio”. “Il fatto che oltre la metà delle utenti adduca la motivazione economica come uno dei motivi che li spinge ad abortire – scrive il medico autore dello studio – risulta un dato estremamente allarmante”. Il dato, sottolinea la ricerca, è la spia di un sistema sanitario “incapace di accogliere e far fronte a situazioni dove, a seguito di motivi economici, si impedisce ad una mamma di potere proseguire la propria gravidanza contravvenendo a ciò che prevede la legge 194 all’art. 5”.
    Un altro dato interessante
    è quello che riguarda il numero di aborti effettuati per la preoccupazione che il feto possa essere portatore di anomalie: oltre il 30 per cento delle donne ha infatti dato questa risposta. Ancora più impressionante è la percentuale di chi ricorre all’Ivg per “difficoltà con il partner”: 55,3 per cento delle pazienti. Perquanto riguarda ladiscussione della propria scelta con il medico (sempre secondo i dettami della legge 194), solo il 67 per cento delle italiane (contro il 76 delle straniere) dichiara di averla effettivamente avuta e poco più della metà afferma di avere ”ricevuto proposte di percorsi alternativi”. Contraddice i termini della legge anche un’altra risposta data in maggioranza dalle pazienti dell’ospedale di Modena, in cui è stato effettuato lo studio: il 60 per cento delle italiane e il 62,8 delle migranti infatti ha affermato di desiderare un figlio in futuro: percentuali che salgono significativamente quando la domanda è se la decisione di abortire sia stata presa proprio perché si vuole un figlio più avanti arrivando oltre il 70 per cento. “In quest’ottica – osserva Crotti – l’Ivg diventa metodica per procrastinare la gravidanza e pianificarla in momento futuro apparentemente più idoneo. Ciò è però ben diverso da quanto prevede la legge 194/78”. A sostegno di quanto appena affermato ci sono poi le risposte alla altre domande: la maggior parte delle donne infatti “non si sentiva sola a decidere”; quando ha chiesto assistenza è stata aiutata (93,6 per cento): sapeva della possibilità di poter partorire e far adottare o dare in affidamento il figlio (l’80 e il 71,6 per cento); nella stragrande maggioranza dei casi aveva “coinvolto il partner nella decisione” (oltre l’80%); nell’81,1 per cento dei casi (percentuale che scende al 59,5 per le pazienti non comunitarie) erano a conoscenza dei “diritti di lavoratrici e di madri”; nella totalità dei casi di minorenni, poi, i genitori erano a conoscenza della gravidanza della figlia.
    Più dedizione per applicare la legge
    Le conclusioni di questo lungo e approfondito studio, scrive Matteo Crotti, obbligano gli operatori del settore a porsi “alcuni interrogativi”. Un’alta percentuale di donne che interrompono la gravidanza è stata dal ginecologo pochi mesi prima. Di queste tutte hanno lo stesso tasso di utilizzo di metodi contraccettivi, il medesimo tasso di fallimento degli stessi e l’identica tendenza a ripetere l’aborto delle donne che non usano recarsi dal ginecologo periodicamente. “Da questa osservazione – conclude il documento – si potrebbe desumere che durante i controlli ginecologici si pone ancora troppa poca attenzione al tema della pianificazione familiare, e quindi alla contraccezione”. “Il fenomeno Ivg – prosegue il testo – è un fenomeno poco studiato, in evoluzione, estremamente drammatico per il singolo e per una società che continua ad avere uno dei tassi di natalità più bassi a livello mondiale”. Urgono campagne di prevenzione primaria e l’implementazione di presidi a sostegno della maternità. È infine dunque necessario da parte degli operatori del settore, sostiene Matteo Crotti nel suo studio, che vi sia “più dedizione ed attenzione di fronte alla paziente che ci chiede di abortire al fine di applicare alla lettera la legge sulla tutela sociale della maternità e sulle interruzioni volontarie della gravidanza”.
    (a cura di Piero Vietti)

    http://www.gravidanzafelice.com/2008/03/21/l%E2%80%99aborto-e-le-sue-cause-sconosciute/

  5. #805
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    Citazione Originariamente Scritto da agaragar Visualizza Messaggio
    Pensa ogni volta che ti fai una pippa quanti spermatozoi e potenziali bambini uccidi!
    L'avevo detto o no che prima o poi sarebbe arrivato quello più intelligente di tutti a fare queste domande sceme?

    Eccolo qua... il PHENOMENO...!!!

  6. #806
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    Citazione Originariamente Scritto da agaragar Visualizza Messaggio
    Dove dove??

    'l'aborto terapeutico' non ha alcun limite può essere praticato anche al nono mese, qualora il parto comporti la morte della gestante(oggi praticamente mai, ma in passato era cosa comune, allora si faceva a pezzi il bambino e lo si estraeva pezzo per pezzo)

    la libertà di scelta ha invece il limite dei 3 mesi
    Sì, mi riferivo al termine dei tre mesi. Che ora vorrebbe essere ridiscusso proprio per le "nuove possibilità" di sopravvivenza.
    Ma facciamo che metterla questa legge, così non creiamo ulteriori confusioni.

    Legge 22 maggio 1978 n. 194


    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 22 maggio 1978)


    NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

    La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

    Il presidente della repubblica

    Promulga la seguente legge:


    Articolo 1

    Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

    L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

    Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.


    Articolo 2

    I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

    a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

    b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

    c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

    d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

    I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

    La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.


    Articolo 3

    Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

    Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


    Articolo 4

    Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.


    Articolo 5

    Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

    Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.

    Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.

    Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza.

    Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.


    Articolo 6

    L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

    a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

    b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.


    Articolo 7

    I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza.

    Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.

    Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.

    Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.


    Articolo 8

    L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.

    Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

    Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

    Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

    1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;

    2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

    Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

    Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

    Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.


    Articolo 9

    Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.

    L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

    L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

    Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

    L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

    L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.


    Articolo 10

    L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

    Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

    Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.


    Articolo 11

    L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.

    Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.


    Articolo 12

    La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna.

    Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.

    Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.


    Articolo 13

    Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.

    Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.

    Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.

    Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.

    Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.


    Articolo 14

    Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna.

    In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.


    Articolo 15

    Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.

    Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.


    Articolo 16

    Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

    Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

    Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.


    Articolo 17

    Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

    Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà.

    Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.


    Articolo 18

    Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

    Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

    Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

    Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.


    Articolo 19

    Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.

    La donna è punita con la multa fino a lire centomila.

    Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.

    Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.

    Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

    Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.


    Articolo 20

    Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.


    Articolo 21

    Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.


    Articolo 22

    Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato.

    Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale.

    Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

  7. #807
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    Citazione Originariamente Scritto da polemiko Visualizza Messaggio
    ... però, visto che uno spermatozoo vive mediamente 5 giorni, e l'onanismo è condannabile in quanto atto di eliminazione di una determinata potenzialità, per quale motivo non si condanna anche l'astinenza sessuale superiore ai 5 giorni?
    ... NOVIZIO... me la dai tu una risposta se la sai?... grazie in anticipo.

  8. #808
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    FORZA GIULIANO, SONO CON TE!!!!!

    Anzi......spero che le iniziative di Ferrara vadano oltre e si spingano fino a revisionare la legge sull'aborto.....la Sinistra deve capire che simili posizioni verranno pagate in un'altra vita....

  9. #809
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    io sono favorevole all'aborto
    ed anche alla pena di morte

    anzi...
    ritengo la pena di morte come un ottimo sistema anticoncezionale AVANZATO...

  10. #810
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    Citazione Originariamente Scritto da dies irae Visualizza Messaggio
    FORZA GIULIANO, SONO CON TE!!!!!

    Anzi......spero che le iniziative di Ferrara vadano oltre e si spingano fino a revisionare la legge sull'aborto.....la Sinistra deve capire che simili posizioni verranno pagate in un'altra vita....
    ... perfetto... le pagheremo nell'altra vita... ma nel frattempo non scassateci gli zebedei in questa...

    ...grazie.

 

 
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