



_Non rinnegare e non restaurare__
Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele![]()




When history comes to you enforced by law, only one thing is certain: IT'S A LIE!
"Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l'anima in fiamme." (Charles Bukowsky)




Guarda, sei sempre in tempo a raccontarci perché il regime fascista non avrebbe permesso alla gente di lavorare. Descrivi i fatti però, sempre che tu ne sia in grado.
Ti comunico che i fedeli quando si recano a fare la santa comunione prendono solo l'ostia consacrata, non bevono il vino.
Meno male che sono gli altri ad essere ignoranti, vero @Tiresia?
Credere - Pregare - Obbedire - Vincere
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo" (Ger 17, 5).


"I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."




Questo è il codice penale militare italiano di guerra del 1941: https://iccdb.hrlc.net/documents/imp...ng_wartime.pdf
Leggiti l'art. 176, che rimanda alle leggi e alle convenzioni internazionali (la Convenzione dell'Aja del 1907, all'epoca in vigore, prevedeva all'art. 50 l'esecuzione di pene collettive).
Se leggi la voce "rappresaglie" dell'Enciclopedia Treccani degli anni '30, troverai ulteriore conferma:
Diritto internazionale.
Le rappresaglie sono mezzi coercitivi, con cui uno stato reagisce ad atti illeciti commessi contro di lui da un altro stato, e hanno lo scopo di premere sulla volontà di quest'ultimo, richiamandolo al rispetto del diritto e obbligandolo, ove ne sia il caso, a dare adeguata soddisfazione e risarcimento per il torto recato. Differiscono pertanto dalla ritorsione, la quale non presuppone, né dall'una né dall'altra parte, alcuna violazione di diritto internazionale. La ritorsione consiste nell'adozione di misure ostili, scortesi, dannose, ma legittime, con cui si risponde all'applicazione di misure analoghe da parte di un altro stato (guerra di tariffe e dazî doganali, trattamento svantaggioso ai sudditi di uno dei due stati nel territorio dell'altro, ecc.). Invece nelle rappresaglie lo stato reagisce ad atti antigiuridici con atti parimenti antigiuridici, ma che il diritto internazionale considera eccezionalmente come legittimi e autorizzati, in quanto giustificati dalla violazione di diritto, commessa precedentemente a di lui danno dallo stato avversario.
L'esercizio delle rappresaglie è soggetto a certe limitazioni, le quali rispondono però a principî di umanità, di equità, di ragione, piuttosto che a vere e proprie norme riconosciute dal diritto positivo. Vi deve essere una certa proporzione tra l'atto di rappresaglia e la gravità dell'atto illecito contro cui la rappresaglia è diretta. Prima di ricorrervi, si deve intimare allo stato colpevole di cessare dalla sua condotta e di accordare le riparazioni richiestegli.
L'atto di rappresaglia deve essere, per quanto è possibile, diretto contro tale stato, rispettando i diritti degl'individui e dei terzi stati; mirare unicamente a quel dato scopo e cessare appena sia ottenuta una riparazione ragionevole.
Ogni mezzo coercitivo che sia contrario ai principî di umanità, dev'essere naturalmente escluso.
La dottrina fa varie distinzioni delle rappresaglie. Notevole è la distinzione di esse in positive e negative. Mentre le prime consistono nella realizzazione effettiva di atti di coercizione materiale, le seconde si riassumerebbero in una semplice condotta di astensione (rifiuto di eseguire ulteriormente gli obblighi di un trattato, denuncia unilaterale di esso, rifiuto di accordare ulteriormente ai sudditi dello stato colpevole il trattamento voluto dal diritto internazionale, ecc.). Fondamentale è la distinzione tra rappresaglie armate e rappresaglie non armate. L'esercizio di queste ultime non altera le condizioni essenziali dello stato di pace, non contiene pericolo di guerra (misure di boicottaggio contro le merci dello stato colpevole, espulsione collettiva dei suoi sudditi, sequestro dei loro beni, interruzione delle relazioni diplomatiche e consolari, embargo delle navi da guerra o mercantili di tale stato che si trovino nei suoi porti, ecc.). La legittimità di tale specie di rappresaglie non è contestata dalla dottrina, purché il loro esercizio sia contenuto nei limiti già accennati. Assai più controversa è la liceità delle rappresaglie armate, cioè di quelle che si manifestano mercé vere e proprie operazioni militari, che vulnerano sia pure transitoriamente l'integrità territoriale dello stato avversario (sequestro dei suoi uffici doganali o di altri stabilimenti pubblici, bombardamento dei suoi porti o piazze marittime, invio di spedizioni punitive, blocco delle sue coste, ecc.). Nella storia specialmente del sec. XIX molti sono gli esempî di tali rappresaglie armate, esercitate prevalentemente da potenze europee verso stati dell'America Centrale e Meridionale per imporre il soddisfacimento di crediti o la riparazione di dinieghi di giustizia a danno di loro cittadini. Questi mezzi coercitivi hanno una profonda affinità con gli atti di guerra veri e proprî, si possono definire come una specie di guerra limitata o parziale, e ove lo stato contro cui sono diretti, anziché subirli passivamente, reagisca a sua volta violentemente, possono senz'altro determinare tra i due stati la costituzione dello stato di guerra. Perciò la loro legittimità è contestata da molti. Essa non può tuttavia essere dubbia finché rimanga integro il diritto di ricorrere all'autotutela, di farsi giustizia da sé, anche, sia pure in casi estremi, mercé l'impiego della forza armata e della guerra. È logico che l'esistenza di questo diritto autorizzi anche il minus rappresentato dal ricorso alle rappresaglie armate che può evitare il male più grave della guerra vera e propria.
Bibl.: S. Lafargue, Les représailles en temps de paix, Parigi 1898; M. Ducrocq, Représailles en temps de paix, Parigi 1901; G. B. Guarini, Le rappresaglie in tempo di pace, Roma 1910; F. Ebers, Repressalie, in Staatswörterbuch, 1911, p. 634 segg.; D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale, III, Roma 1913; A. Cavaglieri, Note critiche sulla teoria dei mezzi coercitivi al difuori della guerra, in Riv. di dir. intern., 1915; K. Strupp, Das Repressalienrecht, in Wörterbuch des Völkerrechts, II, p. 348 seg.; J. de la Brière, L'évolution de la doctrine et de la pratique en matière de représailles, in Rec. des Cours de l'Acad. de La Haye, 1928.
RAPPRESAGLIE in "Enciclopedia Italiana"
Per il resto, ti basta aprire qualsiasi manuale di storia del diritto bellico internazionale, ma già quanto postato è sufficiente.
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Altro esempio è quello della prima sentenza Kappler che parla chiaramente dell'istituto giuridico della rappresaglia: Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, in data 20.07.1948 - Difesa.it
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