
Originariamente Scritto da
Josef Scveik
Convenzione di Ginevra 1949:
Art. 3
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul
territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarˆ tenuta ad
applicare almeno le disposizioni seguenti:
I. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilitˆ, compresi i membri delle forze
armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia,
ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanitˆ,
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la
credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l'integritˆ corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue
forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignitˆ personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale
regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai
popoli civili.
2.I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrˆ
offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi
speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrˆ effetto sullo statuto giuridico delle
Parti in conflitto.