
Originariamente Scritto da
Midìl
Ma non è necessario che una costituzione indichi espressamente che un atto sia illegittimo, perché lo sia. E' sufficiente che un atto entri in conflitto con uno o più articoli della costituzione stessa. Non serve quindi che la Costituzione svizzera espressamente vieti una successione unilaterale. E' sufficiente che questa sia incompatibile con la Costituzione. E, siccome, a mio parere, una secessione unilaterale di un cantone, è in conflitto con gli articoli 1 e 53 (che poi sono legati), della Costituzione svizzera, se ne deduce, se la mia interpretazione è corretta, che una secessione unilaterale di un cantone svizzero sia costituzionalmente illegittima (perché l'articolo 1 afferma che quello specifico cantone costituisce, insieme agli altri, la Confederazione svizzera, e perché una secessione unilaterale comporterebbe, per la decisione di un singolo cantone, una variazione nel numero dei cantoni svizzeri, variazione che, invece, la Costituzione prevede debba essere approvata anche a "livello federale"). In definitiva, per tornare ala Spagna, se la Costituzione svizzera fosse in vigore in quel paese, la secessione unilaterale del "Cantone Catalogna", a mio parere, sarebbe comunque costituzionalmente illegittima, anche senza i riferimenti a indivisibilità o indissolubilità della nazione.
Saluti.
Mìdìl