) Se l’ app avesse lo scopo di migliorare le performance di un computer mobile o fisso ovvero di un dispositivo smartphone con sistemi operativi android, apple, piuttosto che windows, o ancora consentisse di interagire con il mondo esterno per produrre effetti tangibili in maniera non banale, allora in quel caso l’ invenzione trasfusa in quell’app potrebbe essere tutelata con una domanda di brevetto;
2) Se, al contrario, l’app non avesse lo scopo dell’esempio fatto poc’anzi, ma semplicemente di elaborare dei calcoli, in questo caso, non producendo alcuna risoluzione ad un problema tecnico né tantomeno un effetto tecnico, l’app non sarebbe brevettabile.
direi che è un confine abbastanza sottile, qualcuno può fare un esempio razionale???




Rispondi Citando
