Persona e diritti
Nell'Islam il diritto va inteso come diritto della comunità (Umma), non della persona. L'Islam non conosce la parola "persona", il suo sinonimo è fard (individuo). Il fard è parte integrante e dipendente della grande società islamica (Umma).
Dentro la Umma egli ha diritti e doveri. Se abbandona la religione per ateismo o conversione a un'altra religione, perde tutti i suoi diritti, anzi, è passibile di morte. Perciò la fonte dei diritti nei paesi a maggioranza islamica è la comunità islamica e, in ultima analisi, essa è garante dei diritti e dei doveri che il Corano e la Legge islamica, la šarī'a, riconoscono, concedono e negano.
In quasi tutti i paesi a maggioranza islamica non è consentito abbandonare la fede islamica per aderire a un'altra, con il rischio anche della sentenza di morte, talvolta commutata in carcere.
Anche se l'apostasia non è permessa, nel Cristianesimo è nato il concetto di "persona" in seguito alle dispute cristologiche del V secolo. In questa maniera si è fatta strada una concezione del diritto legata all'essere umano, alla persona umana, che in certo senso (unita all'azione dell'Illuminismo)), rese possibile la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Invece la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è riconosciuta, e non può esserlo, in molti paesi che applicano la Legge islamica. La ragione è che l'Islam ha una concezione dell'individuo e della comunità che è incompatibile con il substrato della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per questo i paesi islamici hanno elaborato una loro propria Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo.