Falsità in autocertificazione da Covid-19: per il privato sottoposto a controllo non sussiste alcun obbligo giuridico di dire la verità (e, se esistesse, sarebbe in contrasto con il diritto di difesa)
In tema di autocertificazioni Covid e obbligo di dire la verità, segnaliamo ai lettori una recente sentenza del Tribunale di Milano che ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, un imputato al quale veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. in relazione all’art. 76 del D.P.R. 445/00, perché – si legge nell’imputazione – «fermato durante un controllo dei passeggeri in transito nella Stazione di Milano Cadorna effettuato dagli Agenti della POLFER, affermava falsamente un fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità. Segnatamente in sede di autodichiarazione dichiarava di lavorare presso il […] di […] in Milano e di fare rientro presso il proprio domicilio, circostanza non rispondente al vero».
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