L’art. VI della Convenzione stabilisce che:
“Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione”.
Il problema risiede nel fatto che quando si applica il criterio del locus commissi delicti, nella maggior parte dei casi sono le autorità di quello stato ad essersi macchiate del crimine o a sostenere gli autori dello stesso, e chiaramente saranno riluttanti ad investigare ed istruire un giusto processo. Un ulteriore aspetto problematico è dato dalla circostanza che sebbene la Convenzione preveda la possibilità per ogni parte contraente di richiedere agli organi competenti delle Nazioni Unite le azioni appropriate per la prevenzione o repressione del crimine, solo in un’occasione un organo delle stesse si è pronunciato su un caso specifico di genocidio. Con la risoluzione 37/123 del 1982 in merito al caso Sabra e Shatila, l’Assemblea Generale definì il massacro delle truppe falangiste cristiane in Libano come atto di genocidi
https://www.iusinitinere.it/crimini-...enocidio-10393





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