anche se la camera dovesse decidere che si trattata di un reato ministeriale non è detto che la vicenda si concluda senza che venga sollevato un ulteriore conflitto di attribuzione. Tanto più in questo caso in cui il reato non appare affatto ministeriale.
------------------------------------
[...]
È vero che la Corte non lo dice esplicitamente, ma dalla lettura integrale della sentenza si deduce che non spetta invece alle Camere decidere se i fatti contestati debbano essere ricondotti o meno ai reati ministeriali (così anche G
IUPPONI). Tale decisione è infatti di competenza esclusiva del Tribunale dei Ministri, fatto salvo l’eventuale intervento della Corte.
D’altra parte, le norme che danno attuazione all’art. 96 Cost. sembrano abbastanza chiare sul punto. Infatti, poiché l’art. 8, comma 2 della l. cost. n. 1 del 1989 dispone che il Tribunale dei Ministri è l’organo competente a disporre l’archiviazione, e poiché l’art. 2 della legge n. 219 del 1989 dispone che l’archiviazione può avvenire anche perché il fatto integra un “reato comune”, ne consegue che solo il Tribunale dei Ministri può legittimamente dichiarare che il reato in questione rientra tra quelli comuni o quelli ministeriali.
3.
L’irritualità delle procedure seguite da Camera e Senato porta quindi a non escludere che le Autorità Giudiziarie coinvolte sollevino un nuovo conflitto di attribuzione. Se ciò accadrà, si presenterà un ulteriore problema. Come noto, l’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989 dispone che la valutazione dell’Assemblea con la quale si nega
l’autorizzazione a procedere sia “insindacabile”. Nonostante ciò, pare lecito chiedersi se la Corte possa censurare le delibere di Camera e Senato per i vizi che si sono sopra descritti. Secondo parte della dottrina (per tutti, CARLASSARE, CIANCIO) l’insindacabilità sarebbe ristretta al solo esame degli interessi legislativamente previsti ed all’accertamento che il Ministro abbia agito per tutelarli, mentre non sarebbero insindacabili le violazioni di carattere procedurale. Per altre tesi (LABRIOLA, DI RAIMO, CARIOLA), la norma costituzionale disporrebbe
invece espressamente l’insindacabilità proprio per eliminare qualsiasi competenza della Corte costituzionale in materia. [...]
http://www.forumcostituzionale.it/si...09_arconzo.pdf