Questo debosciato non prende già abbastanza calci in culo sul nazionale, ha deciso di venire ure nella tana del leone...Costituzione Italiana.
L'art 138 della Costituzione contempla il procedimento di revisione costituzionale e di formazione di leggi costituzionali, differenziandolo dal procedimento di formazione della legge ordinaria previsto dagli artt. 70 ss. Cost..
Secondo parte della dottrina, l'art 138 (norma sulla produzione relativa alle leggi costituzionali ed alle leggi di revisione costituzionale) sarebbe a sua volta suscettibile di revisione, a condizione, tuttavia, che non venga eliminato il carattere rigido della Costituzione. A questa stregua, sarebbe possibile modificare il procedimento di revisione costituzionale, purché rimanga sempre un procedimento aggravato, prevedendo una procedura rinforzata rispetto a quella necessaria per l'approvazione della legge ordinaria. Si tratta, peraltro, di un punto controverso.
Attualmente l'articolo 138 prevede che il Parlamento si esprima su una legge costituzionale con due votazioni (due per il Senato e due per la Camera in maniera incrociata). Per la prima votazione non è richiesta alcuna maggioranza qualificata e, perciò, la legge costituzionale o di revisione costituzionale può essere approvata anche a maggioranza semplice. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta o la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Nel secondo caso - a differenza che nel primo - non è possibile dar corso al procedimento referendario di tipo confermativo.
Il primo limite alla revisione costituzionale si rinviene nell'art. 139, che sottrae alla revisione costituzionale la "forma repubblicana". In dottrina si è sostenuto che tale limite deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 1946 che ha decretato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. L'Assemblea costituente, essendo vincolata al rispetto di tale decisione popolare, ha sentito il bisogno di esplicitare il limite anche nei confronti del legislatore costituzionale futuro.
Parte della dottrina si è domandata se, pur in presenza dell'art. 139, non fosse possibile individuare un procedimento idoneo a modificare la forma repubblicana. In senso contrario, si è sottolineato – ad esempio da Mortati – che, avendo il procedimento di revisione costituzionale la funzione di mantenere viva nel tempo la Costituzione, adeguandola alle esigenze che vengano in emersione successivamente, essa non potrebbe sovvertire il sistema di principi e valori contrassegnanti l'assetto originario.
Accanto al limite imposto dall'art. 139, si rinvengono comunemente altri limiti alla revisione della Costituzione: alcuni espressi - ancorché meno chiaramente -, altri impliciti. Alla prima categoria possono ricondursi i diritti "inviolabili" dell'uomo (art. 2) ed il principio di unità ed "indivisibilità" della Repubblica (art. 5).
Da quanto sopra si evince che se non iniziate ad imbracciare i fucili l'indipendenza rimarrà solo un argomento da circolo ricreativo.
Senza polemica.
P.S.: non l'ho scritta io la Costituzione, quindi non prendetevela con me.repapelle:





repapelle:
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