
Originariamente Scritto da
Edmond Dantès
Eccomi a voi Illustre Cavaliere.
Trascurando le violazioni al codice di procedura penale abbiamo abbondantemente discusso in altro 3d, la situazione che abbiamo accertato, in ordine alla sola imputazione relativa alla concussione, durante il dibattimento è questa.
La prova della concussione, davvero diabolica, può essere dimostrata solo ove il P.U., abusando della sua qualità o dei suoi poteri, indotto taluno "a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità..." (art. 319 quater cp).
La testimonianza resa, il capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Milano, Dottoressa Monica Frediani, ha escluso che vi sia stata pressione di alcuno perché Ruby fosse affidata alla Minetti, anzi la teste puntualizza in uno scritto del 16 novembre 2010 : “Nella prassi dell'ufficio non è insolito che adolescenti, in assenza di un genitore o parente a cui affidarli, siano temporaneamente affidati in via di urgenza e temporanea a soggetto maggiorenne, come un vicino di casa o un conoscente”.
Secondo la Dottoressa Frediani, quindi, “l'intervento operato in data 27 maggio 2010 appare riconducibile alle procedure normalmente adottate nei confronti dei cosiddetti minori non accompagnati, attuati non per limitare la libertà personale del minore, ma per offrire, in via d'urgenza un sostegno”.
La telefonata del PdC ad Ostuni, come è stato ampiamente dimostrato, anche mediante la escussione del teste Frediani - capo della procura dei Minori di Milano – era meramente informativa. Berlusconi aveva appreso pochi minuti prima nel corso di una comunicazione telefonica ricevuta mentre era a Parigi, che la Ruby che conosceva e che in quel momento si trovava in questura, aveva una età minore di 18 anni.
Cade l’imputazione di concussione per induzione contestata dalla procura. Infatti il tribunale che fa? Condanna Berlusconi per concussione facendo riferimento alla costrizione (art. 317 cp) ma per altre ragioni. Per infliggere a Berlusconi una pena più "robusta".
In entrambe i casi manca la figura del concusso.
Dunque la Procura, nell'esercitare la funzione che gli è propria, avrebbe avuto l'onere, in giudizio, di esibire la prova in cui è invece dimostrata la costrizione o l'induzione che concretizza lo scambio. Nulla di tutto ciò si è visto nel dibattimento.
Infatti non spetta a Berlusconi dimostrare il contrario.
Spetta unicamente al Pm provare la sussistenza di una costrizione presupposto dello scambio. Questo non va mai dimenticato.
Solitamente avviene che sia il
soggetto passivo del reato a denunciare la coartazione.
Quantomeno per evitare che venga derubricato il reato di concussione in corruzione che lo vedrebbe, ispo iure, passare dalle vesti di soggetto passivo a quelle di soggetto attivo del reato.
Quì siamo davanti alla manifesta coincidente dichiarazione, resa pubblicamente da entrambi i soggetti, in cui viene esclusa la sussistenza di una costrizione o induzione atta a configurare un vantaggio oppure una qualsivoglia utilità.
Come potete osservare generalmente in Italia si fanno processi, soprattutto quando Berlusconi è seduto sul banco degli imputati fondati sulla inconsistenza della prova e sulla evanescenza degli indizi giacché i giudici abbiano ampio margine per infliggere le loro condanne senza che siano passati a fil di spada godendo della massima garanzia possibile: L'IMPUNITA'.
Torna utile ricordare, in via generale che per Berlusconi vale quanto sostiene Piero Ostellino a proposito dell'ultima perla giuridica depositata qualche giorno fa a Palazzaccio.
"Dalle motivazione della sentenza della Cassazione si apprende l’esistenza di una nuova fattispecie giuridica di delinquente della quale, finora, la giurisprudenza non aveva notizia: “l’ideatore di reato”». Così la firma liberale del
Corriere della SeraPiero Ostellino commenta oggi in un editoriale la sentenza della Cassazione che conferma la condanna di Silvio Berlusconi a quattro anni e all’interdizione dai pubblici uffici. «Berlusconi – prosegue Ostellino – avrebbe inventato, dice la sentenza, un meccanismo tecnico-amministrativo tale da consentire a Mediaset di frodare il fisco». Che poi i suoi sodali, pur avendo commesso il reato da titolari di cariche societarie, non ne siano stati incriminati, mentre lo sia stato Berlusconi, pur non avendone più alcuna, sarebbe così spiegabile alla luce della sentenza. Essi non avrebbero commesso reato, in quanto si sarebbero (solo) avvalsi del meccanismo fraudolento ideato da Berlusconi; che come suo scopritore – diciamo pure come “ideatore di reato” –, ne sarebbe invece permanentemente responsabile»."
Qui, in questo forum osservo che abbiamo fior fior di professoroni di diritto penale. Affermati docenti di cazzologia forense. Approvano tutto ciò che i giudici sostengono contro Berlusconi. Peccato che di penale non ne conoscano neppure i rudimenti conoscendo solo la scienza che studia le erezioni del pene del Cavaliere. Infatti quando si discute nel merito del diritto positivo loro svicolano e parlano del "fatto". Conoscono solo la versione dell'accusa. Per loro quello è il "fatto". Il diritto non esiste. Le regole non esistono. E questi dunque sono i risultati.
Ma se solo i magistrati pagassero di tasca propria, come tutti noi, gli errori che commettono, non troveresti nessuno di loro determinato a violare le regole per incastrare l'odiato nemico. Farebbero solo il proprio dovere. Si occuperebbero di amministrare correttamente la giustizia.