Art 1 (istituzioni delle commissioni permanenti legislative)
1 Sono istituite alla camera dei deputati e al senato della repubblica le commissioni legislative permanenti per tutta la legislatura.
2 La camera ne istituisce 5, mentre il senato solo 3.
3 Le commissioni sono a sfondo libero, i gruppi parlamentari si organizzeranno per disporre i propri componenti nelle commissioni. L'unica limitazione è che tutti, eccetto il presidente della camera, facciano parte di una e sola commissione.
4 La prima riunione delle commissioni è presieduta dal componente con maggior numero di post scritti. Alla prima riunione le commissioni eleggono il proprio presidente a maggioranza assoluta.
Art 2 (Lavoro delle commissioni permanenti)
1 Le commissioni analizzano preventivamente i documenti dell'aula. Tra i quali:
a) Tutti gli atti legislativi;
b) Tutti gli atti regolamentativi;
c) Tutti gli atti di confronto con altri organi;
2 Il presidente della camera assegna il lavoro da svolgere, in considerazione del comma 1, ad una commissione disponibile.
3 Le commissioni possono operare in tre modalità:
a) consultiva: commentare il lavoro specifico di un'altra commissione. Questo è possibile su autorizzazione del presidente della camera;
b) referente: redigere una relazione su un lavoro specifico e documentare tutte le opinioni e tutte le modifiche;
c) redigente: modalità referente con la possibilità di deliberare la votazione di ogni singolo articolo del lavoro specifico. Questo è possibile su autorizzazione dell'assemblea a maggioranza assoluta;
4 I lavori della commissione devono essere discussi in aula entro 20 giorni dall'assegnazione. La commissione può chiedere una proroga di al massimo 5 giorni. Nessun atto o documento può evitare la discussione in aula. La discussione in aula deve avere luogo tra i 5 e i 20 giorni successivi alla presentazione del documento o dell'atto dalle commissioni.
5 Le commissioni possono chiedere pareri di organi esterni o pareri di chi ha avuto l'iniziativa dell'atto in questione.
Art 3 (Lavoro del consiglio dei ministri)
1 Qualsiasi atto deliberato dal consiglio dei ministri deve essere analizzato in ogni dettaglio.
Art 4 (Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, gli organi citati sono obbligati ad adattare il proprio regolamento alle disposizioni contenute in questa legge.