





Io domani provo a fare la proposta "deputato/senatore emerito" , penso abbiate capito un po' da soli![]()


C'è da dire però che il Governo volendo potrebbe essere di nomina presidenziale, senza necessità di fiducia - come in Francia ad esempio - e quindi ci sarebbe sempre. Sarebeb onere dell'opposizione farlo cadere e sostituirlo con un altro. Lo scioglimento della Camera (del Senato nell'attuale ordinamento lo escluderei) sarebbe così un'azione di gioco - per così dire - a discrezione del Presidente, che se è abile, indice le elezioni nel momento più favorevole per la sua maggioranza. Il che darebbe più viviacità al gioco credo. Resta la questione dell'impegno dell'Amministrazione, e della discrepanza rispetto alle elezioni italiane.
Come soluzione alternativa a vere e proprie elezioni si potrebbe aprire un semplice thread di sondaggio pubblico - a discrezione del Presidente - che secondo parametri che potremmo individuare aumenti o diminuisca la sua maggioranza parlamentare. Ma per far questo dobbiamo anche utilizzare i seggi virtuali. Insomma il tema è interessante, ma è da meditare bene.


Avevo letto l'articolo. Diciamo che piuttosto che dare il pacco, sarebbe più pratico elargire l'equivalente in denaro.
In ogni caso politiche a sostegno della Famiglia trovano tutto il mio personale favore. Certo facendo attenzione al disastro bilancio che ci troviamo.


Legge costituzionale sui parlamentari emeriti.
Camera di competenza: Senato
Commenti e spiegazioni.
Per mettere un po' di pepe in parlamento ho suggerito la nomina dei membri non elettivi.
In primo luogo chi è stato presidente e vice presidente di POL.
In secondo luogo come accade anche in RI, alcune persone che hanno contribuito al gioco o alla politica interna.
Ricordando che il presidente è un soggetto politico, passivo alle elezioni, quindi potrebbe fare favoritismi in favore del suo partito.
Per ovviare a ciò, la camera interessata può bloccare la nomina se lo ritiene necessario, e la nomina si considera bruciata.
Testo del provvedimento:
Art 1
(Seggi spettanti agli ex presidenti di POL)
1 Tutti i presidenti di POL eletti direttamente, al termine del loro mandato, salvo rinuncia, entrano di diritto in una camera a partire dalla legislatura successiva a quella corrente.
Art 2
(Seggi spettanti agli ex vice-presidenti di POL)
1 Tutti i vice presidenti di POL eletti direttamente, al termine del loro mandato, salvo rinuncia, entrano di diritto in una camera a partire dalla legislatura successiva a quella corrente.
2 A differenza degli ex presidenti, gli ex vice presidenti decadono a metà del mandato.
3 Se la legislatura dovesse avere un accorciamento temporale, gli ex vice presidenti decadono immediatamente all'entrata in vigore del provvedimento.
Art 3
(Nomine del presidente di POL)
1 Il presidente di POL, può nominare 2 deputati e 1 senatore, che entreranno di diritto nella camera di appartenenza, durante la legislatura successiva a quella corrente.
2 I candidati alle nomine del comma 1 devono aver collaborato o aiutato a migliorare il gioco, o collaborato esternamente con il parlamento e/o il governo.
Art 4
(Vincoli e limitazioni)
1 I seggi per i parlamentari emeriti non sono conteggiati come seggi eleggibili.
2 Entro 10 giorni dall'annuncio di nuove elezioni, il presidente e il vice presidente di POL devono dichiarare all'amministrazione a che camera vogliono iscriversi.
3 Entro 15 giorni dalla nomina secondo l'articolo 3 della presente legge, la camera interessata può deliberare, per ineleggibilità secondo i requisiti del comma 2 dello stesso articolo 3, la mancata convalida alla nomina dei parlamentari scelti. In questo caso non si può sostituire il candidato nominato.
4 Il presidente di POL ha diritto, alle nomine di 2 deputati e 1 senatore, per ogni sua elezione.
Art 5
(Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore immediatamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.


Ultima modifica di FrancoAntonio; 12-12-13 alle 21:21


C'è da dire che il Senato e la Camera hanno competenze, ma soprattutto finalità, diverse, e non sono paragonabili agli equivalenti italiani. Quindi lascerei questa possibilità solo per la Camera, e senza diritto di voto. Cioè il Presidente emerito, se non si candida alle successive elezioni, entra di diritto alla Camera come soppranumerario, ed aderisce al gruppo che preferisce. Può fare interventi, e proporre leggi, ma non votare, in modo da non sviare la maggioranza uscita dalle urne. Questo il solo Presidente, il Vicepresidente sarebbe una figura da abolire del tutto. Sono contrario anche al fatto che il Presidente possano nominare dei parlamentari, sempre per evitare che svii la maggioranza, o rafforzi arbitrariamente la sua. Piuttosto se si riuscirà a costruire anche un'attività di governo il Presidente potrebbe nominare alcuni funzionari - che dobbiamo ancora inventare - ma che possano interagire nel gioco sotto l'impulso di un Game Master.




Legge costituzionale, recante modifiche alla Costituzione per il riassetto dei poteri dello stato.
Camera di competenza: Senato
Commenti e spiegazioni.
Ci sono alcune imprecisioni per quanto riguarda l'ambito dei decreti legge, che sono ora corrette.
Sono modifiche al fine di evitare di eguagliare la Legge della Camera con il decreto legge del governo.
Ora le disposizioni dell'uso del decreto sono più formali e limitate.
Aggiunta della regolamentazione del decreto legislativo, al fine che il governo possa realmente usarlo.
Aggiunta la possibilità del presidente di POL di fermare l'iter di atti incostituzionali.
Migliorata la risoluzione dei conflitti.
Testo del provvedimento:
Art 1
(Modifica all'art 28 Costituzione, recante norme sull'uso dei decreti-legge)
1 L'art 28 è modificato come fa capo alle seguenti lettere:a) L'espressione "Il primo Ministro comunica" è sostituita dalla seguente "Il Consiglio dei ministri delibera e trasmette"
b) La parola "delegato" è soppressa.
c) L'espressione "in ogni caso ..." fino alla fine del comma 1 è soppressa.
d) L'espressione "ma a seguito ..." fino alla fine del comma 2 è soppressa.
e) Il comma 4 è abrogato.
f) L'espressione del comma 3 "I mesi ricadenti nelle pause Istituzionali sono conteggiati aggiuntivamente" è soppressa.
g) Viene aggiunta alla fine del primo comma le seguenti parole "Il consiglio dei ministri, in una riunione ben definita, seppur straordinaria, approva un decreto legge, avente motivazioni di necessità ed urgenza, che sarà trasmesso quanto prima al Presidente di Pol"
h) Aggiunta del comma 5, ove si specifica quanto segue "Il decreto legge deve essere riconvertito in legge entro e non oltre 90 giorni dall'atto di emanazione, sono incluse nei 90 giorni le pause istituzionali. Qualunque decreto legge che non viene convertito nel tempo stabilito, si considera decaduto e gli effetti prodotti sono annullati".
i) Aggiunta del comma 6, ove si specifica quanto segue "Il primo ministro, o con apposita delega per un altro membro di governo, comunica il giorno stesso dell'emanazione dell'atto, alla camera dei deputati il testo del decreto e la motivazione di uso di questo atto."
l) Aggiunta del comma 7, ove si specifica quanto segue "Il governo si assume ogni responsabilità politica e penale, al riguardo dell'abuso del presente atto."
Art 2
(Aggiunta dell'art 28-bis Costituzione, recante norme sull'uso dei decreti legislativi)
1 Viene introdotto alla costituzione l'articolo 28-bis, che recita:"1 Il decreto legislativo è un atto di iniziativa governativa che ha forza di legge.
2 Il decreto prima di essere deliberato, deve essere oggetto di una delega contenuta in una legge già pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
3 La legge di delega deve contenere i seguenti vizi:a) La formula di intestazione dell'articolo di delega, la quale "Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi"
b) L'oggetto di delega;
c) Il tempo massimo in cui il decreto deve essere emanato;
d) I principi ad esso contenuti.4 Il presidente di POL, o il vice, è obbligato a controllare che il decreto legislativo rispetti ogni condizione della legge delega di riferimento".
Art 3
(Aggiunta del comma 4 dell'art 22, per disciplinare il rifiuto di promulgazione di una legge)
1 Viene aggiunto il quarto comma all'articolo 22, che recita:"4 Il presidente di POL, o il vice, può rifiutarsi di porre promulgazione o emanazione di un atto, se un atto presenta i seguenti vizi:a) Illegittimità costituzionale o illegittimità con una legge di rango superiore;
b) Mancanza di coperture finanziarie, ove consulto con la "Ragioneria generale dello stato";
c) L'atto è doppio nelle sue forme e contenuti.Per ogni altro motivo, ci regola secondo il comma 3 del presente articolo."Art 41 Per l'impugnazione degli atti introdotti o modificati dalla presente legge, sono ammessi i seguenti ricorsi alla Corte Costituzionale:
(Ricorsi a seguito delle disposizioni modifiche dalla presente legge)
a) della camera dei deputati contro il governo, per abuso del decreto legge e chiedendo l'annullamento del decreto incriminato;a-bis) della camera dei deputati contro il governo, per mancanza di comunicazione per l'emanazione di un decreto legge;b) della camera dei deputati contro la presidenza di POL, per aver emanato un decreto-legislativo non conforme alla legge di delega riferita e chiedendo l'annullamento del decreto e/o la destituzione del responsabile;
c) della camera di competenza o del governo contro la presidenza di POL, per l'atto respinto in sede di promulgazione o emanazione chiedendo l'obbligo a promulgarlo o emanarlo.
Art 51 La seguente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
(Entrata in vigore)