Se Lei, non sapendo un cazzo di niente, si rifà alle tesi truffaldine pubblicate sui vostri giornalini di melma e dice sciocchezze non possiamo farci nulla... Ma siccome su queste faccende siamo più informati di Lei Le raccomandiamo la consultazione di questi due links:
http://termometropolitico.wordpress.com/2008/04/27/il-lodo-maccanico/
http://www.ilpassatore.it/2008/06/26/lodo-maccanico-schifani-ma-allora-oggi-di-cosa-stiamo-parlando/
Nel primo, in particolare, si legge (ocio che le parole son quelle scritte in nero, eh...):
Questo ciò che aveva proposto l'On. Maccanico.Il lodo Maccanico, giuridicamente parlando è definibile come la legge ordinaria di attuazione della legge costituzionale del 1993 relativa alla modifica dell’articolo 68 della Costituzione, ovvero quello che disciplina la responsabilità civile e penale dei parlamentari.
E’ così chiamato proprio in relazione al deputato della Margherita Antonio Maccanico che nel settembre 2002, durante la discussione della legge Cirami, propose l’istituzione di una norma, che sarebbe stata approvata insieme all’opposizione, ed il cui fine era quello di contenere e moderare i conflitti fra politica e magistratura.
Alla fine di maggio 2003 il Lodo viene presentato dai capigruppo della Casa delle Libertà al Senato sotto forma di emendamento della legge Boato ed a giugno viene approvato, prima dal Senato poi dalla Camera, successivamente firmata dal capo dello Stato e il 21 giugno pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Lodo Maccanico prevede che:
- Il presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’art. 90 della Costituzione (attentato alla Costituzione e alto tradimento), il presidente del Senato, il presidente della Camera, il presidente del Consiglio, salvo quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione, il presidente della Corte Costituzionale non possono essere sottoposti a processi penali, nemmeno per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Di seguito l'Art. 1 della Legge 140/03:
“Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale”
Come vede, egregio sapientone, non esiste sostanziale differenza fra i due testi se non in quel "per qualsiasi reato" che, all'epoca, fu fonte di infinite polemiche del tutto inutili perché lo vorremmo proprio vedere un presidente del consiglio indagato per omicidio rifiutare di dimettersi.
A migliorare definitivamente la Sua ignoranza Le facciamo notare che il Lodo Maccanico fu impropriamente chiamato così ed è vero che non conteneva l'Art. 1 semplicemente perché quella dell'On. Maccanico era una PROPOSTA fatta durante una discussione in aula.
Ma è indubbio che quella proposta prese vita sui banchi della sinistra.





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