
Originariamente Scritto da
durrutibus
1990
(1990)
Art. 73
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni
da 8 a 20 anni x tabelle I e III (esclusa la cannabis) ma ci sono tutte le droghe + pericolose
vedo che la attuale è mooolto + punitiva
