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  1. #31
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberich
    Forse perchè la riforma della CdL non cambia nulla di significativo del Titolo V?
    la riforma della CDL è una riforma pasticciata. Per portare al voto le masse.. le masse vanno motivate, loro stanno "colpendo" gli elettori con il fattore "riduzione parlamentari".. noi si doveva rispondere con la "minaccia devolution"....

    Tattiche, invece.. la sinistra ha preferito essere spocchiosa e superiore, gia ad aprile per poco non ci rimanevamo secchi... mi pare la lezione non sia stata recepita sino in fondo

  2. #32
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    Citazione Originariamente Scritto da danny78
    Questa formulazione coinvolge materie relative a “diritti fondamentali” come la salute, l’istruzione e la sicurezza.
    Ah sì? E dove lo leggi?
    Leggilo tutto il 117, e leggilo come era prima e come diventa adesso...

  3. #33
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    Citazione Originariamente Scritto da danny78
    la riforma della CDL è una riforma pasticciata. Per portare al voto le masse.. le masse vanno motivate, loro stanno "colpendo" gli elettori con il fattore "riduzione parlamentari".. noi si doveva rispondere con la "minaccia devolution"....

    Tattiche, invece.. la sinistra ha preferito essere spocchiosa e superiore, gia ad aprile per poco non ci rimanevamo secchi... mi pare la lezione non sia stata recepita sino in fondo
    Se mi dici che alle cazzate dovevamo rispondere con le cazzate per tattica il discorso ha senso. Se mi dici che esiste davvero una "minaccia devolution" il discorso non ha più alcun senso...

  4. #34
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberich
    Ah sì? E dove lo leggi?
    Leggilo tutto il 117, e leggilo come era prima e come diventa adesso...
    qui:
    http://www.referendumcostituzionale....p?articolo=227

  5. #35
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    Al momento è cosi:

    Regioni: potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Governo: può promuovere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione.

    se vince il SI sara cosi:

    Regioni: potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza sanitaria, organizzazione scolastica (e parte dei programmi scolastici di interesse specifico regionale), polizia locale (Devoluzione).
    Definizione delle competenze regionali trasferendo all’esclusiva competenza statale importanti materie di interesse nazionale ( tra cui energia, infrastrutture, tutela della salute, sicurezza sul lavoro).
    Attuazione, entro tre anni, del federalismo fiscale previsto dalla precedente riforma per gli enti locali, (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale, destinazione di risorse aggiuntive in casi determinati.
    Governo: può impugnare una legge regionale, che ritenga pregiudichi l’interesse nazionale, davanti al Senato federale che rinvia la legge alla Regione per la rimozione della causa d'impugnazione. In caso negativo la legge viene sottoposta al Parlamento in seduta comune che a maggioranza assoluta, può proporre al Capo dello stato l'annullamento parziale o totale della legge.
    Clausola di supremazia: lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancata emanazione di norme essenziali.

  6. #36
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    Appunto, è una cosa che leggi su un sito internet, perchè nella costituzione c'è scritto ben altro.

  7. #37
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    Citazione Originariamente Scritto da danny78
    Al momento è cosi:

    Regioni: potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Governo: può promuovere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione.

    se vince il SI sara cosi:

    Regioni: potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza sanitaria, organizzazione scolastica (e parte dei programmi scolastici di interesse specifico regionale), polizia locale (Devoluzione).
    Definizione delle competenze regionali trasferendo all’esclusiva competenza statale importanti materie di interesse nazionale ( tra cui energia, infrastrutture, tutela della salute, sicurezza sul lavoro).
    Attuazione, entro tre anni, del federalismo fiscale previsto dalla precedente riforma per gli enti locali, (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale, destinazione di risorse aggiuntive in casi determinati.
    Governo: può impugnare una legge regionale, che ritenga pregiudichi l’interesse nazionale, davanti al Senato federale che rinvia la legge alla Regione per la rimozione della causa d'impugnazione. In caso negativo la legge viene sottoposta al Parlamento in seduta comune che a maggioranza assoluta, può proporre al Capo dello stato l'annullamento parziale o totale della legge.
    Clausola di supremazia: lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancata emanazione di norme essenziali.
    Se vince il Sì o se vince il No, non cambia praticamente nulla.
    La procedura dell'interesse nazionale è praticamente inutilizzabile e, infatti, in passato non è mai stata utilizzata.

  8. #38
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    Citazione Originariamente Scritto da Alberich
    Appunto, è una cosa che leggi su un sito internet, perchè nella costituzione c'è scritto ben altro.
    io non sono un costituzionalista, esamino quel che ho a disposizione e sia sul sito del SI sia su quello del NO le cose convergono in una autonomia sulla poltiica scolastica, sulla assistenza sanitaria. Cose che non vedo di buon occhio e che, messe in mano a qualche idiota, potrebbero creare dei seri problemi.

    Se hai i due articoli prima e dopo la riforma avrei il piacere di leggerli anche se, non essendo un tecnico del settore, non penso di poter valutare i reali impatti della riforma.

  9. #39
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    La questione è molto semplice. Il testo del centrosinistra riconosceva delle competenze esclusive dello Stato (parlamento-governo), delle competenze concorrenti (Stato pone i principi generali, regioni definiscono la normativa in dettaglio) e disponeva che "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

    Il nuovo testo dispone alla stessa maniera delle competenze esclusive dello Stato e le competenze concorrenti (ma "sposta" un certo numero di competenza da concorrenti a esclusive dello Stato). Infine dispone che "spetta alle regioni la competenza esclusiva nelle seguenti materie: [...]".

    Quindi: la modifica è puramente politica, alle regioni non vengono affidate le competenze nelle materie che enumera, semplicemente viene esplicitato che tali competenze sono di competenza regionale. Se non è così, è poco, pochissimo di più.

    Nota bene: vengono mantenute in capo allo stato le competenze esclusive in materia di: sicurezza, norme generali dell'istruzione, norme generali sulla tutela della salute e -attenzione- "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
    Quest'ultima "materia", evidentemente, non è una materia ma è qualcosa di simile ad una clausola in forza della quale lo stato può legiferare su quasi tutto.

  10. #40
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    P.s. i testi li ho purtroppo in formato cartaceo.

 

 
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