
Originariamente Scritto da
polemiko
hai ragione, anche se...
...sebbene, a rigore, l'Inquisizione non poteva condannare né al carcere né, tantomeno, a morte, dato che le punizioni corporali erano di competenza della magistratura civile e venivano decise sulla base delle legislazioni dei singoli stati e non del diritto canonico, tuttavia il rapporto fra potere spirituale e potere temporale era così stretto che una condanna dell'inquisitore si sarebbe certamente tramutata nella corrispettiva condanna civile.
La cerimonia prevedeva un sermone dell'inquisitore, chiamato sermo generalis (sermone generale). Le autorità civili presenti giuravano fedeltà alla Chiesa e s'impegnavano a prestare la loro assistenza nella lotta contro l'eresia.
Subito dopo c'era la lettura del verdetto, a seconda dei casi: assoluzione, penitenze, pene corporali o addirittura la pena di morte. In quest'ultimo caso l'inquisitore pronunciava la formula solenne:
«Cum ecclesia ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et judicio saeculari» («Dato che la Chiesa non riesce a fare altro per i suoi demeriti contro costui, perciò, lo lasciamo al braccio e al giudizio secolari»)
... inoltre nel testo dell'11 ottobre 1992 sul "CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA", ispirato all' "insegnamento della Sacra Scrittura, della Tradizione vivente nella Chiesa e del Magistero autentico, come pure l'eredità spirituale dei padri, dei santi e delle sante della Chiesa", . (un testo molto ampio costituito da 2865 punti), al capitolo "Il rispetto della vita umana", al paragrafo "La legittima difesa". I punti 2266 e 2267 così recitano:
2266 - Corrisponde ad un'esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell'uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l'ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.
2267 - L'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Se, invece, i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall'aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l'autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l'ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo «sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti».
questo ci riconduce al pensiero di S.Agostino... i pagani, diceva, sogliono uccidere, mentre “i cristiani non uccidono nessuno. Non uccidono nessuno, eccetto quelli che Dio comanda di uccidere” (exceptis his, quos Deus occidi iubet). E, a scanso di equivoci, ripeteva e precisava: “Eccetto dunque quelli che o una legge giusta generaliter o la stessa fonte della giustizia, Dio, specialiter comanda di uccidere...”....