Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16

Discussione: Incompetenza

  1. #11
    Forumista assiduo
    Data Registrazione
    19 Apr 2009
    Località
    Contro qualsiasi tecnica Campbelliana.
    Messaggi
    5,771
     Likes dati
    0
     Like avuti
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Radical Visualizza Messaggio
    Penso che si debbano far convergere più voti possibili a sinistra del PD, l'astensione stavolta non è praticabile per una persona impegnata a sinistra, perdipiù comunista, perchè bisogna infoltire l'opposizione al blocco liberista ed atlantista Pd-PdL.
    Certo, ognuno giudichi, a seconda del suo convincimento riguardo al futuro dei comunisti italiani, se votare per chi dice " domani staremo all'opposizione, ma dopodomani chissà, potrebbe esserci l'intesa" o votare per una forza che romperà per sempre con gli interessi della borghesia rappresentata dal PD.

    Quanto al provvedimento, mi parrebbe paradossale dire "no", veramente, credo che i lavoratori non capirebbero, semmai avrebbero capito un no secco al protocollo salvaprecarietà di Montez-Berty-Damiano.
    Qui parliamo di un decreto che fa passi avanti, decisivi, su un campo minato.
    Infatti l'astensione o meno è determinata proprio (nel nostro caso) dall'assenza o dalla reale presenza di una forza che come dici tu romperà (o realmente tenterà di farlo) con gli interessi della borghesia (se piace usare ancora questo termine, personalmente mi piace capitalismo).

    Per quanto riguarda la seconda parte del discorso sinceramente mi chiedo cosa potrebbero ormai capire i lavoratori, credo che quel poco che c'era da capire si già capito. E non è stato confortante.
    Però a questo punto ci sorge un dubbio (che vuoi ormai siamo malfidenti) quale davvero è la linea del PCL?
    Quella che Ferrando va propagandando o altre?

  2. #12
    pclolbia.blogspot.com (mPCL)
    Data Registrazione
    12 Jun 2007
    Località
    Olbia
    Messaggi
    52
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Ferrando ha ragione, il decreto è stato solo una mossa per arginare il malcontento e la sfiducia nei confronti dei governanti borghesi che si sta creando tra i lavoratori in seguito ai troppi omicidi (perchè è di questo che si tratta) sul luogo di lavoro. La parola d'ordine dell'esproprio e della nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio delle aziende responsabili della sicurezza non è campagna elettorale, è sempre stata un pnto fondante del programma complessivo del PCL e del suo intervento tra i lavoratori. Oltrechè il fatto che solo il controllo operaio sulla produzione può garantire la fine dello sfruttamento del lavoro, ivi compresa la mancanza di sicurezza.

  3. #13
    alternatIVa comunista
    Data Registrazione
    16 Feb 2008
    Messaggi
    138
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    il provvedimento è decente (quel 20% però non mi convince granchè); di più non ci si poteva aspettare dal governo uscente.

    Citazione Originariamente Scritto da Radical Visualizza Messaggio
    Penso che si debbano far convergere più voti possibili a sinistra del PD, l'astensione stavolta non è praticabile per una persona impegnata a sinistra, perdipiù comunista, perchè bisogna infoltire l'opposizione al blocco liberista ed atlantista Pd-PdL.
    Certo, ognuno giudichi, a seconda del suo convincimento riguardo al futuro dei comunisti italiani, se votare per chi dice " domani staremo all'opposizione, ma dopodomani chissà, potrebbe esserci l'intesa" o votare per una forza che romperà per sempre con gli interessi della borghesia rappresentata dal PD.
    capisco che fai parte del pcl, ma per correttezza bisogna ricordare che di forze a sinistra della Sa ce ne sono altre due

  4. #14
    Nessun vincitore crede al caso
    Data Registrazione
    12 Apr 2006
    Località
    Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam
    Messaggi
    2,278
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Trotsky Visualizza Messaggio
    Ferrando ha ragione, il decreto è stato solo una mossa per arginare il malcontento e la sfiducia nei confronti dei governanti borghesi che si sta creando tra i lavoratori in seguito ai troppi omicidi (perchè è di questo che si tratta) sul luogo di lavoro. La parola d'ordine dell'esproprio e della nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio delle aziende responsabili della sicurezza non è campagna elettorale, è sempre stata un pnto fondante del programma complessivo del PCL e del suo intervento tra i lavoratori. Oltrechè il fatto che solo il controllo operaio sulla produzione può garantire la fine dello sfruttamento del lavoro, ivi compresa la mancanza di sicurezza.
    Sì vabbe... certe volte bisogna anche essere concreti: ai lavoratori interessa più un decreto che li tuteli piuttosto che del proselitismo rivoluzionario.

  5. #15
    Comunista democratico
    Data Registrazione
    02 Dec 2004
    Località
    Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo (Gramsci)
    Messaggi
    5,720
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da miro- Visualizza Messaggio
    Per quanto ne so luci ed ombre, forse un po' di fretta. Ferrando però ha ragione il 20% di lavoratori in nero è scandaloso. La fiat potrebbe averne decine di migliaia e avere solo sanzioni.
    Una legge seria prevederebbe che al primo lavoratore in nero l'impresa chiude.
    Ripeto, Ferrando non sa letteralmente quel che dice.
    Il 20% è il limite oltre il quale scattano sanzioni aggiuntive, sotto il 20 % può esserci anche la galera, come dimostra la seguente sentenza:


    La Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale n. 36642 depositata il 5 ottobre 2007, Pres. Rizzo, Rel. Ambrosio) considera “estorsione” il lavoro nero sotto ricatto
    Può costare caro agli imprenditori - una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione, per estorsione - tenere i dipendenti ‘in nero’ (senza contratto di lavoro, con salari bassissimi e nessun diritto) con la costante minaccia, in caso di ‘alzate di testa’, di sbatterli fuori e di rimpiazzarli col primo disoccupato che passa. La Cassazione ha infatti confermato a carico di tre datori di lavoro sardi di Nuoro il verdetto con il quale la Corte di Appello di Cagliari (contrariamente ai giudici di primo grado che li avevano assolti) li ha giudicati colpevoli di estorsione infliggendo proprio tre anni e mezzo di carcere ciascuno.
    In seguito ad accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro, tre imprenditori sono stati sottoposti a processo penale davanti al Tribunale di Nuoro con l’imputazione di estorsione (art 629 cod. pen.) aggravata e continuata per avere posto in essere una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di alcuni dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all’offerta e, quindi, ponendo le lavoratrici in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessative equivaleva a perdere il posto di lavoro. Il Tribunale ha assolto gli imputati in quanto ha ritenuto che difettasse il presupposto della minaccia di licenziamento illegittimo, e che le ingiuste condizioni di lavoro avessero formato oggetto di un accordo iniziale fra gli imprenditori e le lavoratrici. In seguito ad appello proposto dal P.M., la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha ritenuto gli imputati responsabili di estorsione aggravata e continuata e, concesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, li ha condannati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di euro 800 di multa. La Corte di Cagliari ha rilevato che l’idoneità della condotta degli imputati a integrare l’elemento strutturale della minaccia emergeva da un complesso di elementi, quali l’ingiustizia della pretesa, la personalità sopraffattrice dei soggetti agenti, le circostanze ambientali quantomai favorevoli ai datori di lavoro. In particolare la Corte territoriale – sotto il profilo dell’ingiustizia della pretesa – ha escluso la rilevanza della circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo cui le pretese delle lavoratrici erano tutelabili innanzi al Giudice del lavoro, osservando che due di esse, pur vincitrici nelle relative cause, non erano riuscite ad ottenere alcunché. Infine la Corte ha precisato che – quand’anche si ritenesse intervenuto tra i titolari dell’azienda e le lavoratrici un accordo contrattuale – non per questo andava esclusa la sussistenza dell’estorsione, dal momento che, al di là dell’aspetto formale dell’accordo contrattuale la condotta degli imputati risultava posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, quest’ultimo inteso come contributo di energie lavorative impiegate dalle persone offese a vantaggio del titolare dell’azienda in cambio di una retribuzione inferiore a quella dovuta e dichiarata nella busta-paga.
    Nelle due società dei tre imprenditori, le dipendenti - tutte donne - erano costrette ad “accettare trattamenti retributivi deteriori non corrispondenti alle prestazioni effettuate“, subivano “condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti“, non godevano di ferie, lo straordinario non veniva pagato, niente assistenza assicurativa. Nel migliore dei casi alle lavoratrici veniva corrisposta la paga prevista dai contratti di formazione lavoro, sebbene lavorassero per molte più ore. Il tutto in un clima nel quale i datori “ponevano le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto per via di una situazione in cui la domanda di lavoro superava di gran lunga l’ offerta“.
    Ad avviso della Suprema Corte - sentenza 36642 della Seconda sezione penale - in questa situazione si configura il reato di estorsione, protrattasi per oltre dieci anni. Nessun successo ha, infatti, avuto la linea difensiva degli imputati - Andreina L., Gaetano e Maurizio L., tutti poco più che cinquantenni - che hanno provato a schivare la condanna al carcere chiedendo di ricevere solo le sanzioni previste per chi tiene dipendenti non in regola. Quello che abbiamo fatto - hanno detto a Piazza Cavor - “costituisce espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma non integrerebbe gli estremi dell’estorsione perché le lavoratrici avevano accettato quelle condizioni senza ricorso ad alcuna violenza“. Ma per la Cassazione “l’accettazione di quelle condizioni non fu libera perché condizionata dall’assenza di altre possibilità di lavoro“.
    Anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite – ha affermato la Corte – può assumere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato sia quello di coartare l’altrui volontà; in tal caso l’ingiustizia del proposito rende necessariamente ingiusta la minaccia di danno rivolta alla vittima e il male minacciato, giusto obiettivamente, diventa ingiusto per il fine cui è diretto; si spiega così perché la “minaccia”, da cui consegue la coazione della persona offesa, possa presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di esortazioni e di consigli. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è, infatti, il proposito perseguito dal soggetto agente, inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l’idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del soggetto agente.

    Art. 629 - Estorsione - Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se` o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e` punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. La pena e` della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle circostanze indicate nell`ultimo capoverso dell`articolo precedente

    Un accordo contrattuale tra datore di lavoro e dipendente, nel senso dell’accettazione da parte quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative – ha osservato la Suprema Corte – non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia, ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, interessato ad assicurarsi comunque una possibilità di lavoro, altrimenti esclusa per le generali condizioni ambientali o per le specifiche caratteristiche di un particolare settore di impiego della manodopera.

    E’ questione, poi, riservata al Giudice del merito – ha affermato la Corte – valutare se la condotta dell’imputato sia stata posta in essere nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un comportamento che, al di là dell’aspetto formale dell’accordo contrattuale, ponga concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all’ingiusta richiesta dell’agente o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato, quale l’assenza di altre possibilità occupazionali.

    In questa vicenda – ha osservato la Corte – i Giudici di merito hanno elencato tali e tanti comportamenti prevaricatori dei datori di lavoro in costante spregio dei diritti delle lavoratrici (si pensi non solo all’erogazione di retribuzioni inferiori ai minimi sindacali e alla correlativa pretesa di far firmare prospetti-paga per importi superiori a quelli corrisposti, ma anche all’assenza di copertura assicurativa, alla mancata concessione delle ferie, alla prestazione di lavoro straordinario non retribuito ecc.) da rendere evidente, con la stessa eloquenza dei fatti, da un lato, che gli imputati, al di là del ricorso ad esplicite minacce, si sono costantemente avvalsi della situazione del mercato del lavoro ad essi particolarmente favorevole e, dall’altro che il potere di autodeterminazione delle lavoratrici è stato compromesso dalla minaccia larvata, ma non per questo meno grave e immanente, di avvalersi di siffatta situazione. In tale contesto – ha concluso la Corte – si rivelano infondate le deduzioni dei ricorrenti in ordine all’esistenza di un accordo contrattuale: invero ciò che rileva agli effetti dell’art. 629 c.p. è che l’“accordo”non fu raggiunto liberamente, ma (nella descritta situazione) estorto.
    http://ascomprocida.wordpress.com/20...sotto-ricatto/
    Myrddin

  6. #16
    Comunista democratico
    Data Registrazione
    02 Dec 2004
    Località
    Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo (Gramsci)
    Messaggi
    5,720
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Trotsky Visualizza Messaggio
    Ferrando ha ragione, il decreto è stato solo una mossa per arginare il malcontento e la sfiducia nei confronti dei governanti borghesi che si sta creando tra i lavoratori in seguito ai troppi omicidi (perchè è di questo che si tratta) sul luogo di lavoro. La parola d'ordine dell'esproprio e della nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio delle aziende responsabili della sicurezza non è campagna elettorale, è sempre stata un pnto fondante del programma complessivo del PCL e del suo intervento tra i lavoratori. Oltrechè il fatto che solo il controllo operaio sulla produzione può garantire la fine dello sfruttamento del lavoro, ivi compresa la mancanza di sicurezza.
    Però gli infortuni sul lavoro c'erano anche nella Russia societica al tempo di Trotsky, quindi entriamo nel concreto dei problemi e facciamo meno demagogia.
    Myrddin

 

 
Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12

Discussioni Simili

  1. calderoli o dell'incompetenza
    Di jbroz nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 15-01-11, 14:36
  2. incompetenza politica?
    Di trenta81 nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 10-12-09, 16:32
  3. Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 18-01-09, 09:32
  4. Gli Usa tra deliri di onnipotenza e incompetenza strategica
    Di L'Europeo nel forum Politica Estera
    Risposte: 14
    Ultimo Messaggio: 23-08-08, 22:26
  5. Il fattore incompetenza - Riflessioni sul Governo
    Di Saint-Just nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 21
    Ultimo Messaggio: 13-05-08, 15:00

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito