
Originariamente Scritto da
Jefferson
il mandato è una roba seria, un negozio bilaterale con cui una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (di solito contratti) per conto dell’altra, detta mandante. Un mandato che riguardi il compimento di tutti gli atti giuridici che interessano il mandante si dice generale, ma un contratto di tal fatta attiene solo all’ordinaria amministrazione, a meno che il contrario non risulti dal contratto stesso.
Con la procura - un secondo negozio, stavolta unilaterale - si può conferire al mandatario il potere di rappresentanza, grazie al quale lo stesso compie gli atti giuridici non solo nell’interesse, ma anche in nome del mandante. Insomma, un rappresentante è tale solo in virtù di due negozi giuridici, in base ai quali il mandatario è gravato da una serie di stringenti obblighi: deve operare con la diligenza del buon padre di famiglia, seguendo le istruzioni ricevute ed allontanandosene solo quando circostanze ignote al mandante e non comunicabili in tempo facciano presumere che quest’ultimo avrebbe modificato le proprie istruzioni originarie. In caso di eccesso di potere da parte del mandatario, il mandante può ratificarne gli atti oppure può decidere di non farlo, lasciando che i relativi effetti restino a carico del mandatario. Il contratto può infine essere revocato dal mandante in ogni momento, qualora sussista una giusta causa.