







Peraltro, riflettendoci un attimo, è ovvio che tu non abbia mai sentito parlare di "numero legale" per l'elezione del Presidente della Repubblica. Questo perché l'attuale articolo 83 prevede, come maggioranza minima per l'elezione, quella assoluta dei membri dell'assemblea (che è poi cosa parzialmente differente dal Parlamento, a causa della presenza dei delegati regionali). Quindi, richiedendo la maggioranza assoluta, si richiede, automaticamente, la presenza della maggioranza dei membri dell'assemblea. Quindi, a mio parere, l'articolo 83, nella presente formulazione, non cancella, ma "assorbe" il 64. Ma, nel potenziale nuovo articolo 83, dallo scrutinio in cui si richiedono i 3/5 dei votanti, la condizione posta non "assorbe" più quella prevista dall'articolo 64, che, quindi, ricomincia a far sentire i propri "effetti", imponendo, comunque, affinché le deliberazioni del Parlamento siano valide, la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Saluti.
Midìl


Mah!
Che mi ricordi, il conteggio delle varie maggioranze (2/3 nei primi scrutini ed assoluta a seguire) è sempre stato fatto sul totale degli aventi diritto al voto; anche se la bouvette era piena e la chiama andava a vuoto.
E ritengo che se in una "consuetudine" (la definiamo così?) del genere ci infili il termine "votanti", secondo me il senso dell'articolo diviene esattamente quello che temo.


Prova a dare un'occhiata alla pagina 139 della scheda di lettura 216/12, parte prima, dell'aprile 2016, del Servizio Studi della Camera dei Deputati: http://documenti.camera.it/apps/comm...ST/PDF/AC0500P
L'ultima frase di quella pagina, una di quelle in cui viene descritta la nuova procedura per l'elezione del Presidente della Repubblica, richiama proprio il fatto che l'articolo 64 prevede la presenza del numero legale.
Credo che questo confermi decisamente la mia interpretazione, e possa sostanzialmente tranquillizzare i tuoi timori.
Saluti.
Midìl


I miei dubbi restano, Midìl.
Innanzitutto questo è un testo in seconda lettura, quindi ancora modificabile; e sarebbe opportuno andarsi a leggere quello definitivo, credo.
Ma a parte questo (prendiamolo come definitivo): resta che, nero su bianco, è scritto testualmente che dal VII scrutinio varranno i 3/5 dei "votanti" e, sempre testualmente, per il IV-V-VI varranno i 3/5 dei COMPONENTI, che sono già scesi dai 1000 e virgola attuali a 730.
Non viene immediatamente da chiedersi il perché di questa distinzione?
Ritengo di si.
Per altro, sempre in questo testo (non definitivo) si legge:
Durante l’esame in sede referente in Commissione Affari costituzionali è stataquindi approvata una proposta emendativa volta a rimodulare il quorum necessarioper l’elezione, modificando le soglie previste nell’esame al Senato ed introducendoil riferimento al quorum calcolato sui “votanti” (il quorum viene innalzato rispettoa quanto previsto anche se il riferimento è ad un dato “variabile” anziché fisso qualè il numero dei componenti del plenum).
Si ricorda che, ai fini del numero legale, l’art. 64 della Costituzione prevede che“le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non èpresente la maggioranza dei loro componenti”.
Quindi, stando così le cose, parliamo dei 3/5 di 730 diviso 2: e, di conseguenza e BENE che vada, si avrà un PdR eletto da poco più di 215 VOTANTI.
A fronte di 60 milioni di cittadini.
Se a te (ed ai reticenti del SI) sembra una cosa "buona", a me no.


Il documento è dell'aprile del 2016. Mancava, quindi, solo l'approvazione finale (senza modifiche) della Camera dei Deputati, che si è avuta il 12 aprile 2016.
Puoi trovare il percorso di approvazione della riforma a questi indirizzi:
Camera.it - XVII Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Scheda del progetto di legge
Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1429-D - 17ª Legislatura
Non lo so esattamente. Posso solo fare delle supposizioni. Ma occorrerebbe andare a leggersi le motivazioni. Comunque, dovrebbe essere la stessa maggioranza ora prevista, dal terzo scrutinio, per l'elezione a camere riunite dei membri di "nomina" parlamentare del Consiglio Superiore della Magistratura: Funzionamento del CSM
Ma a parte questo (prendiamolo come definitivo): resta che, nero su bianco, è scritto testualmente che dal VII scrutinio varranno i 3/5 dei "votanti" e, sempre testualmente, per il IV-V-VI varranno i 3/5 dei COMPONENTI, che sono già scesi dai 1000 e virgola attuali a 730.
Non viene immediatamente da chiedersi il perché di questa distinzione?
Ritengo di si.
Il numero assoluto di voti non va preso da solo (rispetto a 60 milioni di abitanti, quasi tutti i numeri sono piuttosto piccoli), perché va riferito anche al numero di grandi elettori. Comunque 220 voti, cioè i 3/5 di 366, che è la metà più uno di 730, non sono molti, però si tratta di un caso, a mio parere, molto improbabile.
[...]
Quindi, stando così le cose, parliamo dei 3/5 di 730 diviso 2: e, di conseguenza e BENE che vada, si avrà un PdR eletto da poco più di 215 VOTANTI.
A fronte di 60 milioni di cittadini.
Se a te (ed ai reticenti del SI) sembra una cosa "buona", a me no.
Saluti.
Midìl


Supponiamo che l'art. 64 non valga, continuo a non capire il rischio che si corre.
Mettiamo il caso che solo 100 parlamentari eleggano il PdR, la domanda è: dove stavano gli altri 630? Alla bouvette? La responsabilità di aver permesso a solo 100 parlamentari di eleggere il PdR cade su chi si astiene.
Se un partito sa che non è possibile far mancare il numero legale allora si presenterà ad ogni seduta. E se non si presenta se la vedrà con gli elettori.
Probabile che sia inopportuno ma che sia un golpe mi pare un tantino eccessivo. A meno che non mi fate un esempio in cui si impedisce con la forza l'ingresso in aula dei parlamentari.
Meglio i 3/5 dei votanti che la maggioranza assoluta che, per via dell'italicum, permetterebbe al partito di maggioranza di eleggersi il PdR da sè.


Premesso che è sempre un piacere (pur nelle differenti visioni delle "cose") il poter discutere su questi "toni" (un grazie); le mie perplessità-timori si riferiscono a tutto il "complesso" delle riforme, al combinato-disposto tra di loro, agli effetti che produrrà nel complesso.
Provo a spiegarmi (di nuovo): non è che l'intero complesso, combinato disposto, lo si possa ridurre SOLO all'elezione del PdR, o SOLO alla fittizia cancellazione del bicameralismo paritario, o SOLO alla riduzione dei senatori, o SOLO alla modifica dell'elezione dei membri di Csm e Consulta, o SOLO al Porcàlicum, etc.
Bisogna ragionare, secondo me, sul cosa la modifica (secca) di 47 articoli della Costituzione, nel loro insieme, in aggiunta ad una legge elettorale del genere PUO' (come sarà, secondo me) intaccare la tenuta democratica del paese.
Ed il cavillare solo sugli effetti dei SINGOLI articoli, e non nel loro complesso, mi sembra un modo non razionale di affrontare un passaggio ESIZIALE nella storia della Repubblica e della nostra Democrazia.