Quelli che: "si deve discutere degli argomenti IN SE"...
Proviamo con questa:
L’articolo di Sabino Cassese pubblicato sul Corriere del 6 maggio («Perché lariforma costituzionale non tradisce la Repubblica») è un buon esempio del modo in cui bisognerebbe discutere il merito delle riforme sottoposte a referendum, contrastando la tendenza a farne un plebiscito sul Governo. I due argomenti affrontati — bicameralismo e Regioni — meritano distinto esame (e per questo dovrebbero essere oggetto anche di distinte pronunce popolari, al pari di altri aspetti della riforma, per evitare di costringere gli elettori a pronunciarsi con un unico sì o un unico no su argomenti non omogenei).
Quanto al primo — la seconda Camera — nella tradizione costituzionale essa non ha tanto la funzione di garanzia contro eventuali eccessi della prima Camera (anche perché nella nostra storia è stata sempre, fino agli anni recentissimi, espressione dei medesimi rapporti fra maggioranza e opposizioni), ma piuttosto la funzione di rappresentare istanze differenziate della società. La scelta, quindi, di configurare esplicitamente il Senato come camera rappresentativa delle istituzioni territoriali — le Regioni — appare di per sé ineccepibile. Il problema è il modo in cui la riforma lo fa, non mettendo i nuovi senatori nelle condizioni di esprimere unitariamente la volontà delle rispettive Regioni, e negando al Senato funzioni di efficace dialogo e raccordo con la Camera e con il Governo sui temi delle autonomie.
Sul secondo tema — il regionalismo — la legge costituzionale di oggi fa invece una scelta a mio avviso radicalmente sbagliata: non limitandosi a correggere alcuni evidenti errori, da tutti ammessi, della riforma del 2001, ma configurando un nuovo quadro nel quale l’autonomia legislativa delle Regioni viene praticamente ridotta a zero, senza nemmeno il beneficio di una maggiore chiarezza nel riparto di competenze e quindi senza scongiurare il rischio del contenzioso Stato-Regioni. Si pensi, a questo riguardo, all’oscurità insita in norme come quelle che riservano alla competenza «esclusiva» dello Stato materie tipicamente regionali quali il governo del territorio, ma limitandole al compito di dettare «disposizioni generali e comuni». Che vuol dire «disposizioni generali e comuni», al di là dell’ovvietà per cui le norme legislative sono «astratte e generali» e non contengono provvedimenti concreti, e valgono in tutto il territorio nazionale?
SEGUE
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