In Trib. mil. territoriale Roma 20.7.1948 n. 631, Kappler, si legge: «L'istituto della rappresaglia è stato oggetto di accurato esame da parte della dottrina internazionalista, la quale, sulla base delle pratiche invalse, ne ha formulato il fondamento, il contenuto ed i limiti.
Il
fondamento della rappresaglia è dato dalla
necessità di attribuire allo Stato offeso un mezzo di autotutela in conseguenza ed in relazione ad un atto illecito di uno Stato straniero.
L'esercizio di essa è strettamente collegato alla esistenza di una responsabilità a carico dello Stato cui si riporta quell'atto. È sulla base di questo presupposto che allo Stato offeso è dato colpire, per rappresaglia, un qualunque interesse dello Stato offensore.
Ora, se si considera il CNL quale "stato straniero" la rappresaglia diventa una necessità di autotutela, ndK
Quanto al
contenuto è principio unanimemente accolto che la rappresaglia deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui si dirige, ma non necessariamente della stessa natura. Il principio della proporzione caratterizza l'istituto della rappresaglia. Questa deve avere scopo repressivo e preventivo, non vendicativo. Con la rappresaglia si vuole fare cessare un'attività illecita ovvero si agisce perché non si ripeta un atto lesivo. Essa, quindi, deve agire come controspinta idonea a tale scopo, non in maniera superiore poiché altrimenti si trasforma a sua volta in atto ingiusto. Questo concetto è pacifico nella dottrina internazionalista. Un limite generale esiste per la rappresaglia ed è dato dal divieto di non violare [sic] con essa quei diritti che sanzionano fondamentali esigenze». Eppure, certamente fra le fondamentali esigenze c'è la vita. Seguono riferimenti agli «scrittori del secolo passato», alla «più autorevole dottrina», poi ancora alla «dottrina (Ferrara, Franceschelli, Bobbio)» alle «critiche del Trieppel, dell'Anzillotti, del Monaco», ancora alla «dottrina oggi comunemente accolta».
Questo, secondo la sentenza Kappler del 1948, nell'argomentazione che quando l'attacco sia riferibile allo stato occupato, lo stato occupante può reagire con la rappresaglia. Perciò «Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato italiano
deriva che in conseguenza dell'atto illegittimo di via Rasella, lo Stato occupante aveva il diritto di agire in via di rappresaglia.
La questione, quindi, si risolve nell'accertare se la fucilazione [fu un massacro, n.d.e.] di 335 persone alle Fosse Ardeatine costituisca una rappresaglia ovvero un'azione diversa.»