

Il sonno della ragione genera mostri.
Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.


Vediamo un articolo vero di interesse politico:
« Art. 634-bis. – (Occupazione arbitrariadi immobile destinato a domicilio altrui) –Chiunque, mediante violenza o minaccia,occupa o detiene senza titolo un immobiledestinato a domicilio altrui o sue pertinenze,ovvero impedisce il rientro nel medesimoimmobile del proprietario o di colui che lodetiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessapena soggiace chiunque si appropria di unimmobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.Fuori dei casi di concorso nel reato,chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena previstadal primo comma.Non è punibile l’occupante che collaboriall’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
Il delitto è punito a querela della personaoffesa.Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, peretà o per infermità »
Direi che riguardi i casi di cui abbiamo sentito parlare svariate volte e che hanno creato notevole disagio a persone spesso già in difficoltà. Se a qualcuno non sta bene ci dica il perchè così se ne parla.
Il sonno della ragione genera mostri.
Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.


« Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell’immobile) –
1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordinedi rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante ».
E qui siamo alla spiegazione di come avviene la restituzione dell'immobile. Mi lascia il punto 7 dove non vedo spiegato in quali casi il giudice non convalida.
Il sonno della ragione genera mostri.
Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.


In questo caso mi va bene, dati i casi di abitazioni occupate illegalmente, per il resto mi premuro di leggere bene. Comunque ho aperto la discussione per parlarne, dato che non ne ho viste altre a riguardo in questa sezione del forum, tutto qua
Il senso della vita è la pizza


Si consoli, quasi tutti ce l'hanno in Europa.
Anche se si deve probabilmente preparare a dei passi indietro.
In Belgio, una norma obbliga gli agenti a portare una targhetta con nome, grado e forza di polizia, ma si vorrebbe introdurre una nuova forma di identificativi per garantire l’anonimato.
"Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"
IL DISPUTATOR CORTESE
Possono tenersi il loro paradiso.
Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.


In Spagna vige l’obbligo di identificazione pubblica per gli agenti, anche se non sono previste misure per garantire il rispetto della regola, né sono previste conseguenze per chi occulta le targhette.
Male, Dottor Siegel, male.
La sua Spagna la delude con la prassi, che prevale sulla teoria.
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Possono tenersi il loro paradiso.
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Ungheria e Svezia non prevedono un obbligo, eppure gli agenti di polizia espongono nome, carta d’identità e grado sull’uniforme e un codice quando indossano equipaggiamento speciale.![]()
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L'ennesima immondizia di questo governo, speriamo cada presto perché non se ne può più della destra italiana.




Fatevene una ragione, in tutta Europa si va verso la repressione.
Accuratamente preparata negli ultimi dieci-quindici anni.
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