
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Facciamoci a capire xxxx.
O il reato c'è o il reato non c'è.
Non esistono terze vie in diritto penale. Quindi la Tua proposizione interpretativa circa la gravità degli indizi non trova una collocazione nell'ordinamento penale.
La condotta incriminata può estrinsecarsi nella costrizione o nella induzione ed entrambe devono risultare funzionalmente collegate all’abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico.
La
costrizione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 317 c.p. implica la prospettazione agli occhi della vittima di un male ingiusto, cui questa può sottrarsi solo mediante l’indebita promessa o (l’indebita) dazione.
La
minaccia deve essere
seria e idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, ad insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore tale da eliderne o viziarne in maniera
significativa la volontà.
La norma che commentiamo, inoltre, annovera come condotta penalmente rilevante anche l’induzione; l’intento perseguito dal legislatore è di assoggettare a pena ogni tipo di sopraffazione mossa dal pubblico funzionario ai danni del privato.
Detto questo invito bene i lettori ad effettuare un banalissimo esercizio di sovrapposizione tra il fatto (qualificato come criminale dai pm di Milano) e la norma penale che vado ad introdurre.
"
Art. 317.
Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".
Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione